Too Cool for Internet Explorer

lunedì 18 febbraio 2008

Niagara

La linea è ormai tracciata, dunque non è più tempo di stupirsi. Regoliamoci sulla lunghezza d'onda di un ministero che utilizza criteri di valutazione opposti secondo la propria convenienza. La detrazione statale dall'ICI è alla seconda risoluzione in quindici giorni e già la posizione ufficiale si è delineata. Dopo le ampie prove generali, arriva un quesito specifico che riguarda i residenti all'estero, possessori in Italia di un immobile non locato. Spetta anche a loro la detrazione introdotta dalla Finanziaria? Chi ha letto la prima lunga risoluzione di fine gennaio sa che per il Ministero esistono due tipologie di soggetti passivi ICI: quelli che nell'abitazione principale ci vivono realmente e coloro che, per i motivi più disparati, abitano altri fabbricati. Ciò non significa, però, disporre due soli trattamenti. Ricorda la vecchia storia dell'arabo e dell'israeliano: quando si incontrano e discutono, ne escono almeno tre opinioni diverse. Così è anche per il diritto alla detrazione: chi ci abita, teoricamente, ne avrebbe sempre diritto perché ciò che conta è il fatto che il fabbricato sia adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Già sono state esposte le versioni per: coniuge non assegnatario (spetta, lo dice la legge); anziani o disabili in casa di riposo (non spetta, lo dice un regolamento comunale); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica con uguali finalità (spetta, lo dice la legge); titolare che dà l'abitazione in uso gratuito a parenti definiti (non spetta, lo dice un regolamento comunale). Si aggiunge ora la fattispecie dei residenti all'estero (spetta, lo dice la legge). Qui, tuttavia, si introduce un'ulteriore spiegazione che, a mio avviso, costituisce un'autosmentita della stessa posizione ministeriale. I riferimenti normativi sono tutti al posto giusto ed è diritto del dicastero sostenere che le determinazioni dei singoli enti (benché autorizzate dalla legge) non bastano a fare di un'abitazione un caso meritevole di agevolazione. Così come è nostro diritto ribattere che tale interpretazione risulta estremamente rischiosa, essendo passibile (al limite) di eccezione di incostituzionalità, per violazione del principio di eguaglianza. Piuttosto, fa sobbalzare il penultimo paragrafo della risoluzione nel quale il DPF sostiene quanto segue: "A fondamento del riconoscimento dell’ulteriore detrazione statale anche ai soggetti non residenti in Italia milita anche la circostanza che le norme introdotte in materia di ICI dalla legge n. 244 del 2007 innanzitutto non modificano in alcun modo la nozione di abitazione principale che resta, dunque, fissata dalle norme già esistenti -ed in secondo luogo non recano alcuna limitazione espressa dell’ambito soggettivo di applicazione dell’ulteriore detrazione in esame." Quindi, una sconfessione completa della tesi sostenuta appena ieri: se non esistono limiti espliciti dell'ambito di applicazione soggettivo, allora tutti coloro che sono stati messi alla porta dalla prima risoluzione, rientrano dalla finestra a causa della seconda. Mi sembra, sensatamente, che quest'ultima posizione sia l'unica a potersi dire plausibile e giuridicamente sostenibile. Certo, servirebbe un piccolo sforzo di umiltà ministeriale per correggere le posizioni oltranziste della prima risoluzione per adattarle al principio coerente della seconda. Sperare non costa niente, in fondo.

0 Comments: