Too Cool for Internet Explorer

lunedì 31 dicembre 2007

Un anno in cifre: 2007 e altri numeri

A chiosa di 365 giorni febbrili, non ci resta che dare i numeri (senza un ordine stabilito, così come viene).
15.001 - Gli abitanti necessari, dal 1° gennaio 2007, per l’obbligo di nominare un collegio di tre revisori negli enti locali. Lo ha stabilito il comma 732 della L. 296/2006 che ha modificato l’art. 234 del TUEL. Il precedente limite era, come noto, di 5.000 abitanti. Su questo punto si è aperto un dibattito a tratti sterile: il collegio in carica decade immediatamente e si deve nominare il revisore unico oppure è necessario attendere la naturale scadenza del mandato collegiale? La prudenza consigliava di evitare revoche non esplicitamente previste e, soprattutto, a rischio di contenziosi con i professionisti a cui si toglie l’incarico senza giusta causa. Poi, suturando la ferita, il Ministero ha chiarito ogni dubbio: si cambia solo al termine del triennio.
175 - Uno dei più controversi commi della Finanziaria 2007. In realtà, rappresenta il pomo della discordia tra Ministero Economia e Finanze e Enti locali, poiché, abrogando la facoltà di riscossione in proprio dell’ICI ha innescato un meccanismo di panico, alimentato improvvidamente anche dalla nota interpretativa DPF del 1° febbraio. In più, resta aperto il nodo relativo all’utilizzo del modello F24, facoltativo da giugno ma prossimamente obbligatorio. I comuni ora, secondo il MEF, possono riscuotere direttamente, ma non possono impedire che il contribuente utilizzi il modello di delega agli istituti di credito. La salomonica conclusione, però, non mi convince.
300 - I nuovi posti messi a concorso nel 2007 per l’accesso all’albo dei Segretari comunali e provinciali. E’ il primo concorso dopo molti anni ed è una misura necessaria per adeguare il numero di segretari di ruolo al numero delle sedi vacanti, oggi in un rapporto quasi pari a una ogni due comuni. Da questo dato, in sè sconcertante, consegue la moltiplicazione delle convenzioni tra enti, che coinvolge anche comuni di dimensioni medio-grandi. Ma i segretari già in carica attendono soprattutto il rinnovo del loro contratto di lavoro, scaduto ormai nel lontano 2001. L'intesa è stata raggiunta, ma vigliacco se, oltre a sostanziosi ritocchi economici, si parla di restituire a questi funzionari un minimo di responsabilità amministrativa propria.
35.000 - I precari in forza nei comuni italiani. I dati sono del 2005 (Conto annuale del personale), ma fa impressione l’aumento sul 2004 (circa il 20%) e sul 2003 (circa il 25%). Un vero e proprio esercito di lavoratori tra i quali si trovano il laureato con incarico professionale specialistico e l’operaio assunto con un (molto meno articolato) contratto d’opera; l’impiegata che sostituisce una maternità e il funzionario incaricato a progetto. Per coloro che, tra questi, sono stati assunti attraverso una procedura selettiva pubblica, alle condizioni fissate dalla Finanziaria 2007 (comma 558), si è aperta la possibilità di una stabilizzazione. Ma l'andirivieni di norme consiglia gli enti di fare presto, prima che i portoni si richiudano.
100% - La percentuale di oneri di urbanizzazione che dal 2011, salvo successivo provvedimento legislativo e detratti gli accantonamenti di legge, potrà essere utilizzata per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Al contrario di quanto indicato nella circolare n. 5/2007 del Ministero dell’interno, è ancora vigente l’art. 49, c. 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), mai abrogato, che testualmente recita: “7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni (...), possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.“ Lo so che dopo quella norma è entrato in vigore il TUEL, ma se non si riesce ancora ad andare d'accordo sulla vera natura di questa entrata, questo mi pare l'ultimo dei problemi.
5 - I giorni lavorativi entro il quale l’erario si è impegnato ad accreditare ai Comuni le somme versate dai contribuenti con il modello F24 a titolo di ICI. Da quest’anno, infatti, non è neppure necessaria una specifica convenzione tra Comune e Agenzia delle Entrate per riscuotere l'imposta. Le somme, inizialmente introitate dalla Tesoreria dello Stato, sono versate (giornalmente) da quest’ultima a favore delle tesorerie (se i Comuni gestiscono direttamente le riscossioni) oppure dei concessionari della riscossione: quanti ne hanno approfittato?
18 - I comuni che, il dato pare ormai ufficiale, hanno scelto di introdurre l’imposta di scopo. Una delle novità meno entusiasmanti della Finanziaria 2007 è stata così definitivamente seppellita dallo scarsissimo entusiasmo con la quale è stata accolta dalle amministrazioni locali. Di motivi per darle addosso ce n’era più d’uno. A partire dalla sua configurazione come addizionale all’ICI, per non parlare del vincolo imposto alle amministrazioni di iniziare l’opera in questione in tempi certi, pena la restituzione coattiva di quanto già incassato. Infine, e non è il demerito di minor rilievo, l’imposta avrebbe finanziato solo una quota dell’opera prescelta. Troppi elementi critici per farne innamorare i sindaci.
6,1 - In milioni di euro, è l’indebitamento a lungo termine che gli enti locali hanno contratto nel 2005. Pur registrando un calo anche vistoso rispetto ai dati dell’anno precedente (-14,4%), si tratta di un dato non incoraggiante, tenuto conto della tendenza generalizzata ad utilizzare sino in fondo il limite teorico, nuovamente incrementato nel 2007 (dal 12% al 15%). Questo fa presagire un nuovo incremento dei prestiti che, come alcune autorevoli voci della dottrina facevano notare, sono concessi dagli istituti di credito con estrema facilità, tenendo conto della quasi totale assenze per questi ultimi di rischio d’impresa: la delegazione sulle entrate correnti è infatti garanzia di copertura più che sufficiente.
2.388 - I comuni che, approfittando dello sblocco autorizzato dalla Finanziaria 2007, dopo quattro anni di attesa forzata, hanno incrementato l’aliquota opzionale dell’Addizionale IRPEF. Tali aumenti, che interessano una platea di quasi 25.000.000 di contribuenti, comporteranno a regime l’incremento del gettito complessivo di circa 800.000.000 di euro. A questi vanno poi aggiunti circa 80.000.000 di euro di maggiori introiti derivanti dall’ampliamento della base imponibile a seguito della nuova struttura di aliquote IRPEF e detrazioni, in vigore dallo scorso 1° gennaio. La cifra trucco è proprio quest'ultima: quanta più addizionale i comuni incasseranno, tanto più lo Stato ridurrà i propri trasferimenti correnti.
3 - L’articolo del decreto-legge n. 81/2007 che regola la determinazione dei minori trasferimenti statali a fronte del maggior gettito ICI dopo la riclassificazione degli immobili E e dei fabbricati rurali. Si tratta peraltro di un maggior gettito presunto, sul quale l’erario interviene introducendo una procedura di accertamento “fittizio” al quale dovrebbe seguire l’eventuale conguaglio nell’esercizio successivo, ad incassi completati e consolidati. Inoltre, lo sfasamento temporale degli incassi potrebbe determinare la necessità al ricorso all’anticipazione di tesoreria. Il decreto stabilisce, perciò, che, per un periodo massimo di 4 mesi, l’onere degli interessi passivi sullo scoperto sono a carico dell’erario: lo zuccherino che non addolcisce l'amara pillola dell'inganno.
10 - Gli enti per i quali sono state riscontrate irregolarità nelle comunicazioni sui contratti di finanza derivata trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato. Il numero è considerato molto basso rispetto al numero, in aumento, dei derivati utilizzati dagli enti. In particolare, le comunicazioni sono state complessivamente un centinaio, relative a più di 200 contratti. La Corte dei conti, però, conferma che la dimensione del fenomeno deve costantemente essere osservata, tenuto conto che su un totale di debito a carico delle Regioni pari a 25 miliardi di euro, circa 10 miliardi sono stati “swappati”. La copertura dal rischio di tassi troppo variabili, dunque, è sempre più gradita, a patto di non generare anomale posizioni di alea finanziaria. Se lo dite a quelli di Report, magari vi dedicano una puntata...
2.082,23 - Gli euro che, in media, ciascun cittadino milanese versa ogni anno per imposte e tasse non erariali. E’ la cifra più elevata tra quelle riscontrate in tutte le città italiane e farebbe così ipotizzare una pressione fiscale locale elevatissima nel capoluogo lombardo (tenuto conto in particolare della media nazionale che si ferma a € 1.434,13). L’analisi condotta dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre comprende peraltro, insieme alle vituperate ICI, Tarsu e Addizionali IRPEF, anche le maggiorazioni regionali sui consumi di carburante e l’IRAP sulle attività produttive. In questo modo, dunque, le valutazioni sul peso della fiscalità locale risultano distorte e rendono necessario uno scorporo dei tributi locali veri e propri, eliminando quelli la cui applicazione non dipende dal livello dei servizi erogati da Comuni, Province e Regioni.
13.491 - Gli immobili posseduti dalla Chiesa cattolica e agli enti ecclesiastici collegati destinati a: strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche e culturali. Sull’esenzione da ICI (oltre che sulle altre agevolazioni previste dall’ordinamento italiano, riguardanti l’IRAP e l’IRES) l’Unione europea ha aperto un’inchiesta che mira a raccogliere tutte le informazioni necessarie per stabilire se siano state violate le norme della libera concorrenza, attribuendo vantaggi non autorizzati agli enti che gestiscono attività commerciali in quegli edifici. Per l’ICI, ad esempio, a legislazione vigente, è sufficiente la presenza di un locale sia pur piccolo destinato ad attività religiose per far esentare l’intera struttura, anche se adibita a scopi commerciali.
3.000 - Il numero stimato per difetto, benché non accertato in modo definitivo, delle società partecipate dagli enti locali, secondo l’ammissione da parte del Ministero per gli Affari regionali. La mancanza di una banca dati aggiornata rende peraltro molto difficile il controllo sul rispetto della normativa. Il Ministero si è impegnato ad attivarla nelle prossime settimane.
200 - L’importo in euro della nuova detrazione ICI, interamente a carico del bilancio dello Stato e che si aggiunge pertanto a quella applicata dai comuni (importo minimo € 103,29; importo massimo € 256,45), secondo la legge finanziaria per il 2008. Si tratta di un importo massimo al quale possono aspirare i proprietari della casa di abitazione, purché non risiedano un castello. Il meccanismo si pone l’ambizioso obiettivo di contemperare le esigenze di equità con la necessità di abbattere il peso fiscale sulla prima casa. Si utilizzerà, infatti, un nuovo parametro, rappresentato dall’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile, per arrivare alla soglia massima dei € 200 (si tratta di una detrazione pari a € 66,5 per ogni € 50.000,00 di valore immobiliare).
250 - L’importo massimo (in euro) della sanzione che potrà essere comminata alle amministrazioni pubbliche nel caso di ingiustificati ritardi nella conclusione dei procedimenti. Il disegno di legge sulla modernizzazione della P.A., già approvato dalla Camera dei deputati, si occupa di questa ed altre amenità. Oltre alla sanzione, il provvedimento prevede il risarcimento del danno ingiusto causato ai cittadini per l’inosservanza dolosa o colposa dei termini di conclusione dei procedimenti, nonché la riduzione della retribuzione accessoria del dirigente interessato, che potrebbe non vedersi riconoscere alcuna indennità di risultato. Nasce, inoltre, una fantomatica Commissione per la valutazione dei dipendenti pubblici.
22 - Il giorno del mese di novembre 2007 entro il quale, secondo, alcuni commentatori (tra i quali, autorevolissima, la sezione lombarda di controllo della Corte dei conti) i consigli comunali dovevano procedere inderogabilmente alla modifica degli statuti delle società partecipate per adeguare il numero massimo dei componenti i consigli di amministrazione. Ma la data è diventa l'oggetto di una tragicomica contesa ruotata attorno alla attribuzione o meno della natura di ‘regolamento’ al D.P.C.M. 26 giugno 2007, con il quale è stato fissato il limite dei due milioni di euro di capitale sociale versato oltre il quale i cda possono avere al massimo cinque membri. Un osservatore neutro ha dato, suo malgrado, la soluzione al quesito: il servizio documentazione delle Entrate indica l’entrata in vigore del decreto al 7 agosto. Chi ha aspettato il 22 novembre, ha agito con un termine già scaduto. Chi glielo dice alla Corte?
1 - La forma associativa che gli enti locali potranno mantenere tra consorzi, unioni di comuni e associazioni di comuni, per la gestione di servizi. Il testo previsto dalla Finanziaria 2008 è passato indenne all’esame della Camera, così, da domani, ciascun comune dovrà operare una dolorosa e difficile scelta per determinare a quale delle forme associative citate continuare a partecipare. La drastica limitazione non riguarderà la gestione dei rifiuti nè quella del servizio idrico integrato. Non è peraltro comprensibile il tono perentorio con il quale il legislatore viola in modo così palese l’autonomia degli enti locali, senza, tra l’altro, offrire una spiegazione organizzativa plausibile che non sia il solito generico richiamo alla razionalizzazione dell’uso di risorse.

venerdì 28 dicembre 2007

Lettere al direttore (FL.it Awards 2007/5 - Il personaggio dell'anno)

Ricordate quella vecchia copertina di un settimanale americano che, di solito, elegge l’uomo (o la donna) dell’anno? Decise, il periodico, in quel dicembre di venticinque anni fa, di dedicare il suo riconoscimento a una macchina, al computer per la precisione. E quell’anticipazione si rivelò in breve tempo, come ognuno sa e può dimostrare, tutt’altro che visionaria. Anche il nostro Personaggio dell’anno non è un uomo o una donna. Non è, tuttavia, neppure qualcosa di artificiale, benché con l’informatica abbia in comune la razionalità di approccio e, talvolta, i freddi esiti. Non potevamo, così, non assegnare il FL.it Award 2007 alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Motivazione: in un anno segnato come pochi altri dalla volubile fantasia del legislatore, esse sono state proprio da quest’ultimo chiamate spesso in causa, a surrogato imperfetto dei vecchi Comitati regionali, finendo per rappresentare l’interlocutore privilegiato delle amministrazioni, intrecciando uno strano ma ormai inscindibile legame fatto di consigli, ammonimenti e beneplaciti. C’è, oggi più che mai, un indistinto bisogno di chiarezza nella pubblica amministrazione locale. La distanza, infatti, tra chi fa le norme e chi le deve applicare si è allargata in maniera spropositata, creando (purtroppo) i presupposti per un movimento di disobbedienza di massa da far invidia ai ragazzi di Seattle. Non sono solamente gli enti comunali soggetti al Patto di stabilità a scrivere quotidianamente le loro doglianze sul quaderno fittissimo delle autonomie locali. Questi ultimi, lo abbiamo scritto più volte, sono numericamente in minoranza, benché portino sulle spalle il fardello di Maastricht insieme alle amministrazioni provinciali. Tuttavia, le loro dimensioni medie aumentano le probabilità che i rispettivi bilanci possano reggerne l’urto. Le realtà minori (e tanto più seriamente quanto più sono ridotte) soffrono al contrario di una cronica mancanza di risorse (non solo e non tanto finanziarie), eppure sono trattate dal legislatore all’identica stregua delle amministrazioni demograficamente più rilevanti, con una miopia che rischia di fare, nel tempo, troppi e irreparabili danni. Anche l’ultima Finanziaria (e dalla prossima settimana ne daremo compiutamente conto, analizzandone le norme rilevanti) raschia il fondo di un barile vuoto da un pezzo. Di queste contraddizioni ha realizzato la portata la magistratura contabile che, fortunatamente, ha parzialmente abbandonato il piedistallo su cui era stata fondata per porsi al servizio delle amministrazioni. Il sempre più frequente ricorso ai pareri sui temi più disparati della contabilità pubblica è un segnale potente di voglia di rassicurazioni. Che poi per qualcuno, più furbo o scaltro, queste richieste rappresentino il tentativo di salvarsi l’anima, esibendo l’OK della Corte come una sorta di lasciapassare per comportamenti non proprio limpidi, è un rischio da correre pur di mantenere attivo l’unico canale di informazione griffata che ci ritroviamo. Alcune pepite non sono proprio d’oro autentico: la vicenda del termine ultimo per la modifica degli statuti delle società partecipate, ma anche alcuni pareri che si ostinavano a considerare gli oneri di urbanizzazione come liberi da ogni vincolo, sono solo alcuni esempi di una mira ancora da aggiustare. Ciò non toglie che il gruppo di magistrati (non troppo folto, in verità) assegnati a tale arduo compito svolga una benemerita funzione. Il controllo in senso stretto, poi, sta progressivamente riducendo le iniziative audaci di sindaci e amministratori in perenne fregola spendacciona; percorso lungo peraltro, in assenza di verifiche sistematiche e/o obbligatorie. Ritira il premio: Francesco Staderini, che la Corte ha presieduto per un quinquennio e che, proprio sotto la sua direzione, ha acquisito le sue nuove competenze, perdendo a mo’ di camaleonte, la pelle di castigamatti che fino a ieri portava senza ricambi. Oggi al suo posto siede qualcun altro, ma l’auspicio è che l’obiettivo delle sezioni regionali di controllo non muti, anzi, si ampli: la tutela della “sana gestione finanziaria” infatti è, innanzitutto, la tutela degli operatori sul campo, orfani di un sistema di controlli che funzionava perché impediva ab origine l’anarchia procedimentale a cui non dovremmo mai abituarci.

giovedì 27 dicembre 2007

Codice fiscale (FL.it Awards 2007/4 - L'articolo dell'anno)

D'accordo, rappresentano la nostra fonte d'informazione privilegiata e, che ci piaccia o no, ne dipendiamo spesso per orientarci su ogni sia pur piccola questione. E non abbiamo reali, consistenti alternative, purtroppo. Ci piacerebbe una maggiore vivacità del web, che in altri settori trabocca di iniziative (buone e meno buone, certo, ma sapremmo selezionare le prime e scartare le seconde), e che sugli enti locali invece ancora non insiste come dovrebbe, inspiegabilmente. Ma questa evidente situazione di vantaggio non può esimere la stampa specializzata (soprattutto quella quotidiana) dall'applicare un setaccio fine a dati e comunicazioni prima di pubblicarli. Se quest'ultima è una regola d'oro del buon giornalismo in senso lato, per quale motivo non deve essere applicata anche per le autonomie locali? Eppure ciò è accaduto (accade) con preoccupante frequenza e a farne le spese è, prima di tutto, la nostra certezza di agire secondo le regole della buona amministrazione. Vatti a fidare, poi, di chi sostiene che quella norma dice una cosa prima ancora di aver verificato che, in effetti, ne dice una assolutamente differente. Così, anche i FL.it Awards devono premiare l'Articolo dell'anno, per dare evidenza a ciò che vorremmo fosse informazione seria e, tuttavia, troppe volte non lo è. L'alloro, quest'anno, tocca a un pezzo apparso nella scorsa primavera sullo Struzzo giallo, a firma di Marco Bertoncini (L'ici si trasforma da imposta patrimoniale in personale, ItaliaOggi, venerdì 13 aprile 2007). Nelle centinaia di articoli che abbiamo letto durante quest'annata, un filo rosso ha spesso legato gli interventi dei più diversi autori: il destino dell'ICI. Da quando, infatti, il codazzo di politici in vena di farsi pubblicità a poco prezzo sull'argomento si è fatto lungo come la transiberiana, si è aperta una pubblica tenzone con l'unico obiettivo di spararla più grossa degli altri. Si è passati così dall'impeto abolizionista di qualcuno alla riduzione mirata sull'abitazione principale, passando per un'eventuale soglia di reddito invalicabile e fermandosi, come ognuno sa, al vincolo della categoria catastale. Ognuno ha detto la sua, compresi i comuni. Questi ultimi però non hanno avuto il privilegio di essere consultati sulle modalità concrete di applicare le agevolazioni. Motivazione: epitome di una categoria di pensiero molto in voga, il pezzo prescelto si iscrive nelle file di coloro che ritengono superfluo coinvolgere gli enti impositori, perché questi ultimi, in definitiva, applicano l'ICI con (sic) "la celata finalità di fatto espropriativa dell'immobile". L'autore sintetizza in poche cartelle la posizione pressapochista secondo la quale l'autonomia fiscale degli enti locali (anche nella versione garantista e limitata, attualmente in vigore) è comunque un errore perché significa liberare la perversa fantasia degli amministratori comunali. L'imposta non riguarda più il bene ma l'utilizzatore e dunque si applicano agevolazioni con riferimento "alle condizioni personali del proprietario o possessore: convivente, anziano, in via di sposarsi, malato, emigrato, e via via con le più bizzarre caratteristiche, compresa quella di abitare nei numeri pari anziché dispari, di risiedere in montagna anziché in collina, di addobbare i balconi con fiori anziché lasciarli nudi (testuale)". In realtà, ciò che preoccupa l'autore è il fatto che l'ICI ancora non sia stata abrogata. Nella "giungla inestricabile" (citazione di Visco) delle aliquote comunali, secondo Bertoncini, non ci si raccapezza più. Ma che vuol dire? Che al proprietario di Sulmona interessi quali aliquote applicano a Siracusa è un'invenzione di sana pianta. Piuttosto, perché far finta di non vedere che, con le agevolazioni introdotte dai comuni, il peso di un'imposta comunque difficile da digerire è stato distribuito meglio di quanto farà dal 2008 lo Stato? Ritira il premio: Franco Bechis, direttore dello Struzzo giallo. Pubblica settimanalmente un inserto dedicato ai problemi di comuni e province, ma tradisce la sua scarsa vocazione amministrativa dando maggiore rilievo agli strali anti-fiscalità locale.

mercoledì 26 dicembre 2007

Clausola vessatoria (FL.it Awards 2007/3 - Il provvedimento dell'anno)

Se persino una città del nord opulento e operoso, regolarmente al margine delle prime pagine nazionali, per appagamento e per discrezionalità, ha deciso di venire allo scoperto promuovendo un'azione legale contro il Ministero dell'Interno, vuol dire che la misura era davvero colma. E il vaso è traboccato a causa del Provvedimento dell'anno, l'art. 3, D.L. 2 luglio 2007, n. 81 (nella versione rivista e corretta della legge di conversione). E' pur vero che la pillola amara prescritta da quell'articolo è il punto di arrivo di un percorso creato un anno prima, con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Tuttavia, è attraverso la norma della scorsa estate che l'inganno (e il danno) si sono manifestati in tutta la loro pesante gravità. Motivazione: la questione (più ICI ai comuni dal riaccatastamento di fabbricati ex rurali, meno trasferimenti sulla base di stime alla 'viva il parroco' dell'Agenzia del Territorio) è più che nota e ha aperto falle non sempre riparabili nello scafo dei bilanci locali. L'eccezionalità del provvedimento, però, non sta nel fatto che l'erario ha sborsato parecchi euro in meno in conto trasferimenti 2007, pratica ormai ordinaria, alla quale persino gli amministratori sembrano non far più caso. Il vulnus vero e salato dell'iniziativa di legge sta in due elementi concomitanti e fino ad oggi mai visti che mettono sottosopra il rapporto di fiducia con le autonomie locali. Il primo è rappresentato dalla scelta di tagliare risorse non sulla base di criteri oggettivi (tra l'altro già contenuti nel provvedimento del 2006), ma (scientemente) applicando un'iniqua proporzione aritmetica tra maggior gettito presunto e trasferimenti attribuiti. Questo spiccio sistema nulla dice sulla reale portata del maggiore introito ICI, il quale potrebbe tranquillamente non verificarsi e, anzi, per alcuni enti sicuramente non si verificherà, poiché l'Agenzia del Territorio li ha già inseriti nell'elenco degli orfani di fabbricati riaccatastati. Le due certezze concomitanti si sommano così creando un doppio buco di bilancio che, e qui sta il secondo e più grave elemento sovversivo, la norma laureata cerca di coprire ex lege. Non che vi sia l'obbligo di seguire la strada indicata dall'art. 3, ma, benedetti signori, quanti pensate possano essere gli enti che, a novembre, hanno ancora risorse disponibili per coprire l'ammanco dei trasferimenti? Nel decreto tutto sembra facile: "i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio." Dunque, gli enti che già potrebbero certificare di non recuperare un euro di ICI, il minore trasferimento lo subiscono lo stesso e senza remissione. Eh già, perché il taglio poteva essere indolore se, nei tempi previsti, il Ministero avesse adottato il decreto che doveva definire le modalità di certificazione del gettito ICI rivisto. Sommiamo agli addebiti il fatto che i comuni soggetti al patto di stabilità sono stati addirittura autorizzati a ritenere 'incassati' gli importi presunti di maggiore ICI e che, generosamente, il Ministero ha previsto di non ridurre ulteriormente i trasferimenti ai comuni che avessero recuperato un gettito superiore al taglio di novembre e otteniamo il candidato perfetto non solo al provvedimento dell'anno ma probabilmente del decennio. La speranza, in realtà, è che una norma così malfatta non crei un precedente: la causa legale intentata dal comune di cui dicevo all'inizio servirà soprattutto a impedire questo. Ritira il premio: il viceministro del MEF Vincenzo Visco. Si è lamentato in più di un'occasione che la scelta di introdurre una detrazione statale per l'ICI ha un carattere penalizzante nei confronti dell'autonomia tributaria degli enti locali. Quest'ultima, però, si difende anche impedendo lo scempio di norme come quella premiata.

martedì 25 dicembre 2007

Presunto innocente (FL.it Awards 2007/2 - La sentenza dell'anno)

Per scegliere una sentenza rappresentativa di un intero anno amministrativo si potrebbe applicare il filtro della notorietà: pescare tra le decisioni che hanno affrontato i temi più popolari. In questo modo, nel 2007, tutto ciò che ha a che vedere con le società partecipate degli enti locali potrebbe fare al caso nostro. Oppure ci si potrebbe affidare a un criterio più empirico, armandosi di santa pazienza per sfogliare le decisioni in materia di tributi; talmente numerose e (spesso) contraddittorie, però, da rendere improbabile una scelta obiettiva. Spunta, dunque, all'orizzonte (Sentenza dell'anno) una decisione autunnale della Corte di Cassazione (Sent. 9 ottobre 2007, n. 23031) che, quatta quatta, azzera il contatore della popolarità e risponde a una più elementare richiesta degli operatori: che ce ne facciamo delle interpretazioni ministeriali? Motivazione: di fronte a un legislatore sempre più incerto, nonostante la produzione normativa non accenni a diminuire, blocca qualsiasi tentazione ministeriale di legiferare per circolari, circoscrivendone chiaramente i confini d'azione. Infatti, se a ogni nuovo testo di legge (sotto qualsiasi forma pubblicato) siamo costretti alle più ardite capriole per scovarne il senso più genuino. Se dobbiamo affidarci a un'artigianale chiamata a raccolta delle opinioni dei colleghi per estrarne una linea d'azione comune da adottare comunque senza alcuna protezione tranne che "l'unione fa la forza". Se, infine, è divenuto più frequente l'uso di chiedere alla sezione di controllo della Corte dei conti un parere sui dubbi più assillanti per noi e per gli amministratori che ci soffiano sul collo, la ragione sta nell'affidabilità traballante delle circolari e delle risoluzioni che i ministeri sfornano con encomiabile costanza. Ce le troviamo sul tavolo fresche di giornata, come i quotidiani e le uova. Dei primi conservano, talvolta, la caratteristica essenziale: il giorno dopo sono buone solo per incartare il pesce. Delle seconde, invece e più spesso, la capacità di realizzare frittate saporite. Le leggiamo comunque, perché i ministeri rappresentano pur sempre il braccio della legge. Gradiremmo però maggiore equilibrio, specie quando, incapaci di trattenere il proprio impeto rivoluzionario, i dicasteri indicano la loro via come fosse l'unica percorribile. Il recente caso del contributo erariale a sollievo dell'IVA sui servizi non commerciali, per fortuna risolto senza ulteriori danni, è emblematico di un metodo interpretativo che sceglie di prendere una posizione (il che è assolutamente legittimo) ma pretende che ad essa si uniformino tutti gli altri senza discussione (e senza alcun motivo giuridico). A questo andazzo dice basta la Corte di Cassazione. Circolari e risoluzioni sono manifestazioni di opinioni: autorevoli fin che si vuole, ma pur sempre opinioni. Cosicché, sgombrato il campo dal dubbio che una circolare possa essere autonomamente impugnata in un ricorso tributario, il giudice ricava dalla vicenda tre principi: 1) una circolare non vincola il soggetto alla quale è indirizzata, "che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'autotassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata (...) direttamente al contribuente." 2) una circolare non vincola neppure gli uffici dello stesso ministero "gerarchicamente sottordinati" che possono disattenderla senza incorrere in conseguenze. Ciò perché la circolare potrebbe essere errata, e dunque violarla significherebbe rispettare la legge. Ma quand'anche fosse corretta, chi l'ha disattesa ha violato la legge, non la circolare. 3) Infine, la circolare non vincola "addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata." Continueranno, dunque, a piombare sulle nostre scrivanie, ma le guarderemo con meno assillo. Ritira il premio: Carlo Vaccari, del Dipartimento Politiche Fiscali del MEF, responsabile di alcune delle più frettolose risoluzioni del 2007 in materia di tributi locali.

lunedì 24 dicembre 2007

Date a Cesare

Se non altro, a volte prestano ascolto alle istanze più elementari. Così, sul sito del Viminale, trovate finalmente ciò che spiccava per la sua assenza fino a venerdì: la notizia che: "a seguito di intese intercorse con Poste Italiane s.p.a., l’ente medesimo ha chiarito che i conti correnti postali dedicati all’accredito dell’addizionale comunale all’IRPEF saranno esenti, per l’anno 2008, da spese di apertura nonché da quelle per tenuta conto e per riga di scrittura." E per quanti hanno già dovuto impegnare le prime risorse? Un'altra buona notizia: "Poste Italiane s.p.a. ha precisato che tali agevolazioni riguardano anche i conti aperti nel corso del 2007, chiarendo che le eventuali spese già sostenute verranno rimborsate." Potremmo assegnare un premio speciale della giuria...

Incrocio pericoloso (Fl.it Awards 2007/1 - La circolare dell'anno)

Un anno di finanza locale. Un anno uguale a quelli che lo hanno preceduto, perché diverso da tutti gli altri. Talmente ricco di novità da sembrare eccezionale. Ma è solo un'illusione. Il 2006 non è stato da meno, nè lo sarà il 2008. Le scelte legislative si rincorrono lungo tutti i dodici mesi, ma sono il risultato dei dodici che li hanno preceduti e avranno ricadute sui dodici a venire. Conosciamo bene le ragioni di questa infinita mutevolezza: la finanza degli enti locali è malleabile come nessun altra e la sete di risorse che il rispetto del patto di stabilità ha fatto crescere a dismisura nell'ultimo paio di lustri si placa solo nei bilanci delle autonomie, borraccia sempre piena e sempre fresca. Il bailamme che ci ha tormentato da gennaio ad oggi (comprese le code del Milleproroghe e di un possibile decreto correttivo della Finanziaria appena approvata) non è però tutto uguale. Ripercorriamo allora in questi giorni di sosta le vette di un 2007 comunque da ricordare, per rileggere ciò che è accaduto senza alcuna nostalgia (e con il disincanto che merita). Apriamo la prima edizione dei Fl.it Awards con l'incoronazione della Circolare dell'anno. Nella categoria (che comprendeva anche le risoluzioni, altra incarnazione delle interpretazioni ministeriali) vince a mani basse la 6 agosto 2007, n. 28 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Motivazione: Con totale sprezzo delle più elementari norme di sicurezza, si avventurava in territori che non le competevano, azzardando soluzioni definitive al problema dei pagamenti sopra i 10.000 euro. Il fatto che abbia miseramente fallito (a seguito dello stop deciso con decreto legge pochi mesi dopo) accresce solamente la portata storica del documento, il primo del suo genere a voler anticipare un decreto attuativo assumendone le vesti con modalità del tutto irrituali. Tale protervia era poi confermata di lì a poche settimane dalla pubblicazione di una seconda circolare (MEF 4 settembre 2007, n. 29), alla quale il premio viene assegnato ex aequo, che lungi dal contenere i danni di credibilità creati dalla prima, ne confermava la rigidità d'intenti, chiamando tutti gli enti ad adottare una procedura inventata di sana pianta. Il vero burattinaio della tragicomica vicenda, come è noto, è stata Equitalia Spa, chiamata in causa solo indirettamente dalla norma originaria, la quale, più indolente che mai, si è rifiutata di muovere un dito (un dato) prima di vedere pubblicato il sospirato decreto, unica pezza giustificativa per costringerla a lavorare. Da lì a scegliere di far sudare esclusivamente gli enti pagatori, per il Ministero il passo è stato brevissimo. Ritira il premio il Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio. In qualità di unico firmatario della circolare, deve pure prendersi la responsabilità di aver contemporaneamente (anzi, addirittura qualche settimana prima) inviato al Consiglio di Stato una bozza di decreto contenente una disciplina dell'istituto completamente diversa da quanto indicato con prepotenza nelle due circolari. Come a dire, pilatescamente, non sappia l'ufficio al piano di sopra cosa faccia l'ufficio al piano di sotto. Infatti, l'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 (nonostante il via libera del Consiglio di Stato) è ancora oggi lettera morta. Per ulteriori notizie, chiedere a Equitalia Spa.

venerdì 21 dicembre 2007

Eccesso di velocità

E' passato ormai qualche anno da quando un ministro dell'interno propose la creazione di una sorta di task force per la redazione finalmente comprensibile delle norme di legge. Un gruppo di giovani giuridicamente preparati ma, ancor meglio, di fluida esposizione scritta, pronti a far notte pur di tradurre in una lingua comprensibile ai più ciò che la Gazzetta Ufficiale è tenuta a pubblicare quotidianamente e che si fa una gran fatica a leggere sino in fondo. Si rendeva conto, quel ministro, che era divenuto impossibile riformare dall'interno un processo di scrittura ormai oscuramente consolidato, se non forzando la serratura della porta d'ingresso e impossessarsi della procedura manu militari, impedendo poi a penne contaminate di rovinare questo benedetto lavoro di chiarezza. Tuttavia, il colpo di mano non riuscì. E ce ne accorgiamo ancor oggi, una volta alle prese con i milleduecentouno commi della Finanziaria appena approvata. Rassegnati a navigare tra rimandi a norme antiche e modifiche a decreti appena approvati, speriamo che almeno la stampa specializzata ci dia una mano per decifrare questo moderno Codice Da Vinci. Purtroppo, la fretta di pubblicare gioca scherzi molto brutti anche ai migliori. Capita così che, in rapida sequenza, il sito web del Lenzuolo rosa (che, peraltro, si è ravveduto benché solo in corsa), la prima pagina dell'inserto odierno dello Struzzo giallo e addirittura i titoli di qualche notiziario televisivo spaccino come verità rivelata la seguente notizia: dal 1° gennaio 2008, i ruoli per sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada dovranno essere emessi, a pena di decadenza, entro due anni dalla sanzione, non più entro cinque. Cito letteralmente da ItaliaOggi: "Dal prossimo anno si riduce il termine di notifica entro il quale le cartelle di pagamento relative a violazioni al codice della strada. (il periodo è monco, ma il senso è evidente. NdR) Il comma 153 del ddl finanziaria 2008 infatti, opera un'aggiunta all'articolo 3 del decreto legge n. 203/2005 (il collegato alla Finanziaria 2006), disponendo un nuovo comma 35 bis. Secondo tale nuova disposizione, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2008, gli agenti della riscossione non potranno svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, che siano iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Come si vede, il termine dai cinque anni attualmente in vigore, si riduce a due anni." Senonché, quel comma (scritto male come pochi altri) dice una cosa affatto diversa. Infatti, ciò che è sfuggito a una lettura evidentemente frettolosa è un breve inciso: "alla data dell'acquisizione di cui al comma 7", messo lì apposta dal legislatore per depistare i malcapitati lettori. E da questo inciso dipende la comprensione dell'intero comma. L'acquisizione a cui si fa riferimento è quella operata da Equitalia Spa nei confronti delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione nell'ambito della riforma complessiva del sistema della riscossione che assegnava all'allora denominata Riscossione Spa il monopolio dell'attività. Questa procedura si è ormai esaurita e, con il nuovo comma 35-bis, si intende semplicemente chiudere una procedura sfuggita di mano ai concessionari, i quali pur avendo ricevuto in tempi regolari i ruoli dagli enti locali, non avevano emesso le corrispondenti cartelle esattoriali, creando così le premesse per una messe di ricorsi dei quali i comuni non erano certamente responsabili. Ora il legislatore blocca ogni azione esecutiva dei concessionari. Se ne occuperà direttamente Equitalia Spa? Oppure i comuni dovranno far fronte anche a questo minor gettito? In ogni caso, di sanatoria amministrativa si tratta. Tranquilli, dunque. La disciplina della decadenza per l'iscrizione a ruolo delle sanzioni in questione non è cambiata, restando di cinque anni dall'elevazione (art. 28, L. 689/1991). Speriamo che, nel frattempo, a nessuno sia andato di traverso il panettone.

giovedì 20 dicembre 2007

Patrimonio nazionale

Nel breve volgere di una decina di giorni, i Comuni che hanno già applicato l'addizionale all'IRPEF proveranno l'ebbrezza della riscossione diretta. La procedura (a suo tempo introdotta dall'art. 1, c. 143, L. 296/2006) è stata presentata da più parti come un evento di portata inusitata. Certo, a confronto con quanto accaduto finora, è innegabile vedervi parecchi lati positivi, soprattutto in relazione alla gestione di cassa. Tuttavia si tratta di una novità epocale solo fino a un certo punto, giacché le due modalità previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze velocizzeranno sì l'accredito di somme normalmente attese per mesi, ma andranno a cozzare contro lo scoglio di Poste italiane Spa. Come è noto, il Ministero dell'Interno, senza consultarsi con il collega del MEF, ha chiesto da diverse settimane agli enti locali (si veda la circolare n. 19/2007) di aprire celermente un nuovo conto corrente postale sul quale far confluire gli accrediti dell'addizionale. Persino la denominazione del conto è stata consigliata: "Comune di .... - Addizionale comunale all'IRPEF". Per quale ragione, però, tutto ciò sarebbe indispensabile, come indicato dal Viminale, "per consentire una corretta applicazione" del sistema di riscossione? Dalla lettura del decreto che disciplina in dettaglio le modalità dell'accredito diretto si ricavano due elementi basilari. Innanzitutto, se il sostituto d'imposta versa attraverso il modello F24, l'Agenzia delle Entrate predispone un elenco di nuovi codici tributo utilizzabili senza altri specifici adempimenti. Tra l'altro, ad oggi, navigando per il sito dell'Agenzia non mi sono ancora imbattuto in questo elenco, che apparirà dal nulla con ogni probabilità all'ultimissimo istante. Questa modalità comunque, verosimilmente adottata dalla maggioranza dei sostituti, è la stessa che il legislatore ha consentito per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili a partire da quest'anno. Non mi risulta che, in quell'occasione, il Ministero dell'interno abbia chiesto l'apertura di un conto corrente postale. Se, alternativamente, i movimenti finanziari del sostituto d'imposta sono gestiti attraverso una tesoreria, è attuabile l'alternativa modalità che prevede il classico girofondi da una tesoreria all'altra. Non solo, poiché lo stesso giorno vedrà l'esordio del modello F24 EP, è addirittura possibile che i movimenti di tesoreria in senso stretto si assottiglino ulteriormente. Anche qui, nell'uno e nell'altro caso, mi chiedo, che differenze ci siano con qualsiasi altro pagamento tra amministrazioni pubbliche. Senza contare, poi, l'aspetto più grottesco della vicenda. L'apertura di un nuovo conto postale non è certo gratuita; soprattutto non è gratuita (e neppure economica, nonostante il Comune sia cliente assiduo e fedele) la tenuta del conto. Non mi risultano, inoltre, convenzioni ministeriali con Poste italiane Spa in base alle quali sia garantito un certo numero gratuito di operazioni su questo tipo di conti. Il che, in soldoni, significa un esborso del tutto irragionevole a fronte dei numerosi accrediti (anche di pochissime decine di euro) che confluiranno su quei conti dal prossimo mese. Se tutto ciò può essere assorbito dalle realtà di maggiore dimensione (il che, naturalmente, non giustifica un'imposizione in sè antieconomica), non lo è senz'altro per enti piccoli o piccolissimi. Gli unici fortunati, per ora, sono gli enti che non hanno ancora introdotto l'addizionale. Diamo tempo al tempo, però: basta così poco per obbligarli ad adeguarsi.

mercoledì 19 dicembre 2007

La sporca dozzina

Ve n'eravate dimenticati, lo so. Tra decine, anzi, centinaia di commi per lo più astrusi, per quale motivo fare particolare caso al numero 106 (ma anche ai successivi 107 e 108) della Finanziaria 2007? Ora, una ragione c'è. Allora, il testo ci ammoniva: "106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. 107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione." Oggi, dopo quasi un anno arriva la strenna natalizia che ci dà appuntamento al prossimo 30 aprile per il primo telematico invio dei dati relativi all'esercizio 2007. Questo ennesimo intruglio di erbe velenose ci ricorda almeno due cose. La prima è che, se gestiamo ancora la TARSU (e gli ultimi due congelamenti, uno vigente, l'altro in dirittura d''arrivo, rendono ciò altamente probabile), dovremo predisporre un doppione del ruolo 2007 ad esclusivo uso e consumo dell'Agenzia delle Entrate. La seconda, poiché le disgrazie non vengono mai sole, è che non sarà consentito adempiere al formale invito del Ministero duplicando il file inviato al concessionario della riscossione (che, se non sbaglio, è quell'Equitalia Spa il cui socio di maggioranza è proprio il Tesoro). Dovremo invece (e purtroppo) produrre una montagna di dati in più che i capelli già si rizzano in testa. Per non parlare dell'accesso d'ira che, leggendo il dettaglio del tracciato record allegato al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, farebbe trasalire persino un monaco tibetano. Ascoltate bene, perché il tempo da qui ad aprile correrà come il diavolo e, se non infilano un rinvio della scadenza nel Milleproroghe, siamo già impantanati. Insieme ai dati anagrafici dei contribuenti, ci viene chiesto di specificare: titolo dell'occupazione (proprietà, usufrutto, locazione, ecc.); natura dell'occupazione (unico occupante, famiglia, attività economica, ecc.); destinazione d'uso dell'immobile (specificando quindi, ad esempio, l'appartamento dall'autorimessa nel caso di un'abitazione, piuttosto che il capannone dagli uffici, nel caso di un'utenza non domestica); i dati catastali dell'immobile (Codice Comune Catastale, Tipo Unità, Sezione, Foglio, Particella, Estensione particella, Tipo Particella, Subalterno, Via/Piazza/Corso, n. Civico, Interno, Scala). Può bastare? Leggendo le motivazioni del provvedimento, che non erano state neppure accennate nel testo dei commi prima riproposti, si legge: "Queste disposizioni rispondono all’esigenza di rendere più incisiva l’azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell’imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito." Ovviamente, non ci si pone neppure il problema di verificare se i dati tanto agognati l'Agenzia non se li trova in qualche forma già in casa. Ad esempio incrociando i ruoli TARSU già in carico al concessionario con la banca dati dell'Agenzia del Territorio, chiedendo ai Comuni esclusivamente un riscontro sulle anomalie emerse dal confronto. Oso troppo, però. Ecco a cosa serve davvero l'autonomia impositiva degli enti locali: a fare lo sporco lavoro per conto terzi e guai a sgarrare. Non pensate, infatti, che questa sia una comunicazione come un'altra, facilmente scansabile perché tanto non ne controlleranno mai la trasmissione. C'è infatti ancora un comma della vecchia, maledetta, Finanziaria 2007 da osservare, il 108: "Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni." Che, se non vado errato, dispone la sanzione amministrativa "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" (fate un po' i conti) nel caso di omessa presentazione di dichiarazioni previste da leggi tributarie. Proprio il regalo che mancava sotto l'albero.

martedì 18 dicembre 2007

Le montagne della follia

Le norme ‘manifesto’, piene zeppe di fumo denso e catramato ma altrettanto vuote di contenuti pratici, costellano il DDL Finanziaria 2008 anche dopo il passaggio fiduciario alla Camera. Quest’ultimo prelude ormai a una presa d’atto da parte del Senato (anche perché la sola idea di rettificare fosse pure una sola virgola del testo uscito da Montecitorio equivarrebbe a un suicidio, e all’esercizio provvisorio certo). Per questo motivo, nello scorrere queste disposizioni volutamente scritte in modo generico, con rari riferimenti a decreti attuativi e, comunque, molto precisi nella loro ineffabile imprecisione, sono dell’idea che, mai come quest’anno, sia riuscito al legislatore l’obiettivo di complicare in maniera esagerata l’attuazione di un progetto che emerge fra le righe dei tre super-articoli. Che sarebbe poi quello di dare un’immagine dell’amministrazione pubblica come di un’organizzazione capace di autoriformarsi, lentamente ma inesorabilmente. Purtroppo, il titanico compito è lasciato a una lista di disposizioni tanto disomogenea quanto inefficace. Come giudicare, infatti e ad esempio, la scelta di rendere nulle le polizze per assicurare gli amministratori contro il danno contabile, quando ben si sanno due cose: che la colpa grave (e a maggior ragione il dolo) non sono comunque risarcibili, mentre la colpa lieve non costituirebbe in ogni caso danno erariale. Oppure, quale significato attribuire all’obbligo anche per le autonomie locali di sciogliere gli enti e le agenzie collegate che svolgono funzioni sovrapponibili con quelle dell’ente originario, quando è completamente assente dalla norma un benché minimo tentativo di esemplificare cosa debba intendersi per identiche funzioni. C’è tuttavia un gruppo di commi che racchiude in sè l’essenza pasticciona dell’intera manovra ed è quello che, nell’intento di vigilare seriamente sulle partecipazioni degli enti locali, vieta a questi ultimi di acquisire partecipazioni anche minoritarie oppure costituire ex novo società che abbiano come oggetto sociale un’attività non istituzionale rispetto ai compiti assegnati all’ente. In questo caso, a ben osservare, il capolavoro è quello di vietare tassativamente (dando addirittura un termine per la cessione delle partecipazioni fuorilegge: giugno 2009) qualsiasi scelta che possa comportare l’esternalizzazione di servizi. Traguardo che avrebbe un senso se il legislatore si ponesse il problema di quali (in dettaglio) possano essere quelli che legittimamente non possano essere erogati da una persona giuridica diversa da comuni e province, escludendoli sulla base di elementi oggettivi. Ma in questo modo, lasciando inoltre aperta la finestra dei servizi c.d. ‘di interesse generale’, si permette idealmente di scavalcare il divieto (perché non è chiaro cosa è vietato) partecipando in società costituite con una ‘missione’ ufficialmente di carattere universale (perché non è chiaro cosa è consentito), ma sulle quali non verrebbe comunque esercitato alcun controllo. Le parole, specie quando non hanno un senso univoco e non misinterpretabile, sono pericolose. In questo caso, saranno sicuramente dannose, poiché i Consigli comunali che dovranno provvedere a ‘giustificare’ le partecipazioni esistenti sulla base di quella vaga nozione scritta nel testo si assumeranno l’onere di considerarle indispensabili. Immagino, infatti, quanto sarà difficoltoso decidere di abbandonarle solo perché la norma è oscura. Nel caos prenatalizio queste petizioni di principio rischiano di passare inosservate, o sottovalutate. Ma tra poco saranno legge. E, senza un sostanzioso correttivo, cambieranno tutto per lasciare le cose esattamente come prima.

lunedì 17 dicembre 2007

Due turni di squalifica

Nei quindici anni dalla sua introduzione, l'imposta comunale sugli immobili non è mai rimasta uguale a se stessa per più di qualche mese. La legislazione ha sempre trovato un appiglio per modificare, rettificare, correggere, integrare la disciplina di un tributo evidentemente ritenuto (come non essere d'accordo) pietra miliare nella disastrata fiscalità locale. Purtroppo, questa infinita mutevolezza non si è mai accompagnata ad una decisa volontà di liberarlo dalla sua cappa erariale per trasformarlo in tributo comunale una volta per sempre. Fatta salva, infatti, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 446/1997, ogni altro intervento normativo ha di fatto costretto i comuni a inseguire la disciplina del tributo, piuttosto che a dar loro gli strumenti per ottenere sul campo l'agognata libertà d'azione. La sinfonia si ripete (chi ne dubitava) anche quest'anno. Si può pure passar sopra all'intera vicenda della detrazione statale, sulla quale ci siamo già dilungati, ma che non finirà di produrre conseguenze ben oltre il primo gennaio. E, fino alla scorsa settimana, solo questo era l'intervento del legislatore di rilievo per il 2008. Invasivo, ma stranamente unico. Evidentemente la pausa prima della discussione alla Camera (in verità molto breve, poiché il testo è stato approvato così come era uscito dalla Commissione bilancio di Montecitorio) ha portato (cattivo) consiglio e possiamo così bearci di un paio di novità affatto diverse nelle premesse, ma con identiche conseguenze sull'autonomia tributaria comunale. La prima è la soluzione per via legislativa a un problema già affrontato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con due risoluzioni tutt'altro che esaurienti. Il coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale potrà usufruire dei benefici (aliquota e detrazione) per abitazione principale, a patto che nello stesso comune non possegga un altro immobile ugualmente abitabile. Il sollievo per aver finalmente chiarito il dubbio non leva l'amaro retrogusto della constatazione che non si è proprio pensato a lasciare esplicitamente nella potestà regolamentare dei comuni il diritto a introdurre tale agevolazione, magari temperata da un limite di reddito. La seconda novità è la possibilità di introdurre (mediante modifica del regolamento comunale e a partire dal 2009) un'aliquota agevolata (addirittura inferiore a quella minima del 4 per mille) per coloro che installano negli immobili in loro possesso impianti termici a fonte rinnovabile. I benefici effetti sul rispetto del protocollo di Kyoto non devono, a mio avviso, mettere in secondo piano il fatto che, anche in questo caso, la legge dispone quasi per intero la disciplina dell'agevolazione (la fattispecie, il limite d'aliquota, la durata). Che per introdurre questo beneficio serva una deliberazione consiliare, d'accordo. Ma il suo contenuto, di fatto, è già confezionato. Infine, un'osservazione collaterale. Ciò che non vale, agli occhi del legislatore, per i Comuni, vale invece per le Regioni: dal 2009, l'IRAP sarà (quasi) interamente gestita in autonomia dagli enti che ne ricevono il gettito. Trattandosi, non a caso, degli stessi enti che producono i maggiori scompensi alla finanza pubblica, pur essendo esentati dai vincoli olandesi che ben conosciamo, non può sfuggire la triste ironia della scelta legislativa, che toglie autonomia proprio agli enti che negli ultimi dieci-dodici anni (almeno) hanno saputo dimostrare sul campo quanto siano capaci di adeguarsi a una legislazione perennemente in evoluzione (e quasi sempre penalizzante) e ciononostante mantenendo inalterato il livello dei servizi erogati.

venerdì 14 dicembre 2007

Operazione sottoveste

Dopo aver costruito un'altra Finanziaria di lacrime e sangue (per il sudore, basta entrare in ufficio la mattina e osservare il programma di lavoro pronto per essere sviscerato), il legislatore (forse un po' pentito e in vena di riparazioni) pensa di cavarsela con la pubblicazione del decreto attuativo sull'attività di accertamento tributario. Nelle dieci paginette del provvedimento è dettagliatamente istituita la procedura che è stata studiata per permettere all'Erario di scovare in ogni angolo della penisola sacche di fiscalità sconosciuta e perciò più difficilmente individuabili standosene seduti lontani mille miglia. In un certo senso, è una piccola soddisfazione. Accade veramente di rado che, anche solo indirettamente, l'ente Stato riconosca di essere distante anni luce dalle realtà locali (ce ne sono più di ottomila, ma di solito sono prese in considerazione come fossero un unico indistinto agglomerato di esigenze e problemi). Tuttavia ciò non è certamente sufficiente a farci esultare per questa roboante novità. Tutto ha un prezzo, in verità. La collaborazione con l'Agenzia delle Entrate frutterebbe, infatti, agli enti che decidessero di parteciparvi, il 30% della maggiore imposta (sanzioni comprese) accertata nei confronti di evasori parziali ma soprattutto totali. Però, diciamolo subito, per toccar con mano i tesori nascosti del deserto fiscale ci toccherà fare i delatori; il braccio armato della Guardia di Finanza; le talpe locali del Ministero di Padoa Schioppa. Che ci piaccia o no, a questa attività sotterranea possiamo contribuire esclusivamente fornendo all'Agenzia delle Entrate nomi, cognomi e codici fiscali di coloro per i quali esistono fondati sospetti che: "pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA; nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco; sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi; pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative". E questo è solo il versante dei controlli sulle attività commerciali. Le situazioni poco chiare da tener d'occhio, infatti, spaziano dall'urbanistica (lottizzazioni, abusivismo, ecc.) alle proprietà edilizie e, più in generale, al patrimonio immobiliare (è qui, con ogni probabilità il terreno più fertile per gli enti locali, poiché dall'attività di recupero tributario realizzata per ICI e TARSU a quella per IRPEF e IRES il passo è un po' più corto); dall'emersione di residenze all'estero probabilmente fantomatiche alla conoscenza del possesso di beni di lusso pur in presenza di redditi dichiarati irrisori. Le comunicazioni passeranno esclusivamente dal web, modalità ormai privilegiata per i flussi informativi di ogni tipo da e verso i Ministeri. E il Consiglio di Stato si è raccomandato, nel rilasciare il parere doveroso sul decreto attuativo, che la gestione dei dati (va da sè, sensibilissimi) sia particolarmente oculata. Che i Ministeri sappiano far buon uso dei nostri tracciati record è tutto da dimostrare, data la palese, pluri-provata, incomunicabilità tra dipartimenti: l'onere della prova, almeno stavolta, dovrebbe cadere su di loro. Ciò sul quale manifesto forti dubbi, però, è che realisticamente gli enti possano collaborare proficuamente, dando informazioni ma, allo stesso tempo, ricevendone dall'Agenzia delle Entrate per monitorare l'andamento degli accertamenti. Tenuto conto dell'indolenza con la quale Equitalia ha trattato gli enti destinatari dell'art. 48-bis sui pagamenti oltre i 10.000 euro, qualche perplessità dovrebbe venire anche a voi.

giovedì 13 dicembre 2007

Il giorno della marmotta

Trovato l'inganno, fatta la legge. Il rovesciamento a tutto giro del più trito dei luoghi comuni sull'italico opportunismo si è, oggi, avverato. Incredibilmente, perché storicamente il legislatore si è sempre posto il problema di come costruire una norma che non fosse manifestamente eludibile, senza però illudersi (conoscendo alla perfezione lo spirito d'iniziativa che alberga dalle Alpi in giù) che, trascorse ventiquattrore dalla sua entrata in vigore, l'ingegno aguzzo del destinatario non producesse una risposta efficace per scansare il precetto della legge. Tuttavia, nell'era di internet, le vere rivoluzioni partono dal basso, anzì, cominciano all'incontrario, poiché, quando una norma è ancora in formazione, chi ne scruta i primi esiti scovando nella rete bozze, ipotesi e brogliacci può già intravedere margini di scappatoia prima ancora che la Gazzetta Ufficiale informi l'universo mondo che il provvedimento è infine realtà. Allora, il fortunato esploratore elabora la sua proposta e, come i bimbi a S. Lucia, non vede l'ora di raccontarla al mondo intero. Non più tardi di due settimane fa, lo Struzzo giallo diede prova di astuzia dedicando un'intera pagina all'ipotesi concreta di trasformare la neutra detrazione ICI a carico dello Stato (una delle poche norme del DDL blindate sin dall'origine dal Governo) in un'occasione per ottenere quote aggiuntive di trasferimenti senza violare alcuna norma e, soprattutto, senza pesare di un solo euro sulle tasche dei propri contribuenti. Ne parlammo con interesse anche su queste pagine, perché si trattava di una proposta concreta, da valutare con estrema attenzione, certo, ma, a patto di avere a disposizione una banca dati aggiornata degli immobili e dei rispettivi titolari, nonché una detrazione 2007 superiore al minimo di legge, realmente vantaggiosa e, osiamo, addirittura virtuosa. Di certo meno spudoratamente disonesta del recente taglio di trasferimenti, operato senza ritegno utilizzando meri rapporti proporzionali, basati oltretutto su stime clamorosamente sopravvalutate. Purtroppo, anche il legislatore, ogni tanto, legge i quotidiani. E quel giorno si deve essere reso conto che, con una norma siffatta, stava per consegnare agli enti più scaltri le chiavi del tesoretto. Con un blitz che ricorda manovre belliche d'altri tempi, gli ci è voluto un attimo per realizzare le conseguenze di un generalizzato crollo delle detrazioni comunali e mettervi rimedio. Se vi armate di pazienza e vi andate a cercare il testo dei tre maxi-emendamenti sottoposti alla fiducia della Camera, troverete nei meandri dell'art. 3 il seguente comma: "288. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma 5, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007." Capito? Qualsiasi manovra dell'ente per ridurre la detrazione sarà interamente a scapito dei contribuenti. Inoltre, ma tecnicamente non ve n'era alcuna ragione, si precisa che anche le riduzioni di aliquota produrranno un minor gettito tutto a carico dell'ente locale. Credo si tratti del primo caso, in assoluto, di legiferazione a causa di stampa. Se ci sarà ancora una prossima volta, forse è il caso usare metodi carbonari, e far circolare le notizie come fossero segreti militari.

mercoledì 12 dicembre 2007

Sognando California

La politica dei passi felpati sembra aver improvvisamente illuminato il legislatore della Finanziaria 2008. Quasi come in un telefilm a puntate, ogni segmento si conclude con il più classico dei colpi di scena. E si aspetta con ansia l’episodio successivo, per vedere come va a finire. Se a Hollywood la gilda degli sceneggiatori ha proclamato uno sciopero ad oltranza, da questo lato dell’Atlantico si scrivono copioni di gran classe, in attesa di un regista abbastanza visionario per affidarglieli. Con un crescendo che sembra non aver visto ancora la fine, la vicenda dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti ci sta riservando grandi sorprese. Eravamo partiti a ottobre con un DDL a cura del Governo nel quale era assordante il silenzio sulla vicenda. Dal punto di vista strettamente economico, se davvero si fosse trattato di una scelta esplicita, non si poteva che applaudire. Avendo deciso da tempo di stare dalla parte di coloro che ritengono quei proventi come finalizzati alla spesa per investimenti, pensavo che la continua deroga non faceva che protrarre una distorsione destinata prima o poi a venire all’incasso. Il giorno in cui l’urbanizzazione del territorio si concludesse e i rubinetti si chiudessero definitivamente, ogni ulteriore e non finanziata esigenza per le spese correnti dovrebbe trovare altre valvole di sfogo. Mi rendo conto che, alle prese con bilanci sempre più risicati, un minimo di sollievo (se non altro, per la manutenzione ordinaria del patrimonio) è certamente gradito. Tuttavia, nessuno credo adotti oggi questa soluzione a cuor leggero o con soddisfazione, piuttosto sempre con la consapevolezza di fare cosa legittima, ma poco lecita. Quella del Governo, però, era una pura e semplice dimenticanza. Infatti, sollecitato da più parti, il legislatore ha riproposto la deroga già inserita nella manovra dello scorso anno, adoperandosi per una moderazione di utilizzo che salva capra e cavoli: 25% per ogni spesa corrente, un ulteriore 25% per sole spese di manutenzione ordinaria. Una soluzione temperata che, in fondo, non è piaciuta a chi, spingendo per la deroga, avrebbe voluto un respiro più ampio. Nel senso che la deroga per un solo anno impedisce di realizzare quel grado minimo di programmazione in materia di oneri di urbanizzazione che permette alle ragionerie comunali di iscrivere nei bilanci pluriennali somme credibili per giungere al pareggio di parte corrente. Per questo motivo, allora, la terza versione della Finanziaria (che approda alla Camera per un probabile voto di fiducia) contiene due zollette di zucchero per chi già sentiva di non potercela fare a chiudere il bilancio 2008. Da un lato, la deroga assume le identiche forme del 2007 e dunque si ritorna a un 50% + 25% (per le manutenzioni ordinarie sarà così possibile utilizzare fino al 75% degli oneri incassati). Dall’altro, per la prima volta, si indica un prolungamento di tale deroga sino a tutto il 2010, raggiungendo dunque l’orizzonte triennale che avrebbe tranquillizzato gli operatori. Si compie, in questo modo, la tipica capriola a tutto raggio che dimostra la totale assenza di lungimiranza da parte di chi sceglie come disciplinare cosa. Intendo dire che, in sostituzione di una norma assolutamente restrittiva si è giunti a una norma altrettanto permissiva, senza neppure l’ombra di un percorso verso la riduzione progressiva dell’utilizzo deviato. Mi chiedo se questa mancanza di rispetto, non saprei come chiamarla, non debba essere letta come la reazione a un pressante senso di colpa del legislatore per lo stillicidio dei tagli ai trasferimenti, immotivati e incostituzionali, che continueranno anche il prossimo anno. Ma due torti, diceva il saggio nonno, non fanno una ragione.

martedì 11 dicembre 2007

Indietro non si torna

Mi sono sempre chiesto per quale recondito motivo la manovra finanziaria debba essere inevitabilmente costituita da un provvedimento principale (che denominiamo, appunto, Finanziaria) e da un decreto-legge di norma convertito in tempi rapidi (al quale si assegna per convenzione l'etichetta di Collegato fiscale). La suddivisione avrebbe un senso se, in entrambi i casi, si rispettassero i confini che quelle definizioni richiamano. Ma: all'interno della Finanziaria trovano accogliente albergo infinite, minuziose norme di carattere eminentemente fiscale; nel Collegato non possiamo non trovare disposizioni che finiscono anche per incidere sulle vicende ordinamentali degli enti locali. E non è tutto. Saremmo disposti anche a passare sopra questa manifesta contraddizione, in nome della opportunità politica e quindi del buon senso operativo di coloro che ne subiscono, semplicemente, gli effetti. Peccato che, con perseveranza luciferina, il legislatore decida ogni anno di disciplinare gli stessi istituti in entrambe le norme, cosicché è comunque necessario leggerli in modo coordinato (come se fosse facile...) per capire la definitiva intenzione applicativa. Penso, ad esempio alla vicenda dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per finanziare l'estinzione anticipata di prestiti. Nel D.L. n. 159/2007 è contenuta la previsione di uno stanziamento di 30 milioni all'anno per il triennio 2008-2010, da destinare agli enti che hanno fatto questa scelta e che devono sostenerne i lauti costi di uscita (indennizzi o penali che dir si voglia). Questa opportunità, ormai certificata da due decreti legge, mancava solo del tassello definitivo: l'integrazione dell'art. 178 del TUEL che regola le possibili destinazioni dell'avanzo. Poteva il legislatore integrare prima della definitiva conversione in legge la norma contenuta nel decreto d'urgenza? Certo che si. Le strade più semplici, si sa, non piacciono ai temerari. Ecco dunque che la rettifica del D.Lgs. n. 267/2000 appare tra gli emendamenti governativi prima della discussione a Montecitorio: della Finanziaria, però. Sul doppio binario della legge scorre anche un altro importante vagone, quello dell'ICI. Nel documento principale, come ormai sanno anche i sassi, l'Erario si gioca il jolly della detrazione statale, il cui meccanismo compensativo è attualmente solo accennato, necessitando di un successivo decreto per meglio definire le procedure di certificazione del minor gettito. Contemporaneamente, nel Collegato, si fa strada la rettifica delle condizioni per ottenere l'esenzione dall'ICI nel caso di fabbricati adibiti ad abitazione ma a servizio del fondo coltivato dall'imprenditore. L'incisività di questa ulteriore rettifica della disciplina originariamente dettata dal D.L. n. 557/1993 sta nel riconoscimento anche al socio o all'amministratore della società agricola della facoltà di abitare l'edificio senza per questo far perdere al fabbricato la natura di rurale, a patto, ovviamente, che siano soddisfatte tutte le condizioni poste dalla norma. C'era qualche specifico motivo per tenere separate le due discipline? Non si direbbe, eppure una aspetta ancora la sua definitiva approvazione, l'altra è già in vigore da qualche giorno. E poiché non c'è due senza tre, che dire della sospensione degli affidamenti in concessione per gestire il servizio idrico integrato, prevista nel D.L. n. 159/2007, legata alla riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali, e della razionalizzazione proprio di questi ultimi prevista, invece, dal DDL Finanziaria? Sappiamo che l'enigmistica classica è tra le passioni più forti del legislatore, ma dovrebbe almeno avere la gentilezza di fornirci le soluzioni dei suoi anagrammi, in ultima pagina.

lunedì 10 dicembre 2007

La fine dell'innocenza

Lanciare il sasso e nasconder la mano è pratica tanto comune quanto indigeribile. Purtroppo, chi casca sovente nel tranello è il legislatore, spesso occupato a turar falle nella nave del sistema giuridico, piuttosto che a stabilizzarne la velocità di crociera. Così, dopo quasi un’anno dalla sua subdola abrogazione, nessuna parola definitiva è stata ancora pronunciata su una questione che definiremmo delicata, solo per non eccedere negli aggettivi: la riscossione diretta dell’imposta comunale sugli immobili. Nel piccolo testo unico sui tributi locali contenuto nella Finanziaria 2007 si era fatto posto per un comma (il 175) che, senza alcun fronzolo, toglieva di mezzo una delle facoltà consentite agli enti locali per regolamentare l’ICI. Poiché norme dall’esito così draconiano non procurano mai brividi di gioia al funzionario comunale medio, un’Agenzia delle entrate più solerte del solito decise di esporsi, sostenendo che, sì, la legge aveva cancellato un brandello di norma, ma ciò non significava affatto dover rinunciare all’autonomia della riscossione, poiché in via generale restava pienamente vigente l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, con ciò salvando la capra e pure i cavoli. Il semplicismo con il quale si voleva liquidare la faccenda costituiva un’arma a doppio taglio, poiché il Ministero sapeva benissimo che dietro quella secca abrogazione non vi era altro che il primo passo verso l’utilizzo esclusivo del modello F24 per pagare non solamente l’ICI, ma nel medio periodo tutti i tributi e le entrate comunali. Evidentemente, non tutti gli attori in commedia potevano far finta di niente. Benché una stampa accondiscendente (o accomodante, fate voi) abbia proseguito nei mesi successivi a raccontare la favola a lieto fine dell’ente locale di nuovo padrone delle proprie entrate, a qualcuno questa unanimità non è piaciuta. In un parere reso nella scorsa primavera dalla sezione regionale di controllo per la Calabria, la Corte dei conti ha proposto un ragionamento che, pur partendo da identiche premesse, si chiude con un esito davvero non scontato. E pure più restrittivo di quello che il semplice dato normativo sembrerebbe far emergere. La Corte sostiene quello che, in cuor suo, il legislatore ha pensato fin dall’inizio, ma non ha avuto il coraggio di esprimere compiutamente. Eliminare la facoltà prevista dall’art. 59, c. 1, lett. n), D.Lgs. n. 449/1997 significa voler limitare il raggio d’azione dell’ente locale sulle proprie entrate, “probabilmente per razionalizzare il sistema su base unitaria, oltre che per un più efficace controllo”. L’inciso finale è un monito e un auspicio, nello stesso tempo. Un monito, perché la Corte rileva la incapacità del legislatore di operare una scelta chiara e definitiva, individuando i mezzi, ma trascurando del tutto i fini. Un auspicio, perché l’agilità del sistema di pagamenti effettuati con F24 raggiungerebbe esattamente lo scopo di dare efficienza a un sistema palesemente disomogeneo. Quale conclusione poteva allora trarne la magistratura contabile, se non quella di ritenere esclusa “la possibilità per i comuni di continuare a riscuotere e versare l‘ICI su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o su quello direttamente aperto presso la Tesoreria medesima, nonché con pagamento tramite sistema bancario”? Certo, la Finanziaria 2007 non può funzionare retroattivamente, lasciando i comuni già riscuotitori diretti in un limbo senza redenzione. Resta il fatto che, per tutti gli altri enti, è pratica prudente quella di sospendere l’eventuale scelta di abbandonare i concessionari, in attesa che la timidezza del legislatore lasci spazio a una decisione definitiva sul futuro della riscossione tramite F24. Sperando che la mano che ha lanciato il sasso non resti dietro la schiena.

venerdì 7 dicembre 2007

Dodici piccoli indiani

Cosa c’è di meglio di un’iniezione massiccia di semplificazione per dare alla moderna amministrazione pubblica una veste finalmente europea, sprovincializzata, autenticamente efficiente e soprattutto priva di quella polverosa burocrazia che appesantisce da sempre la reputazione del settore pubblico. Saluteremmo con perenne entusiasmo qualsiasi tentativo di giungere al traguardo, anche a costo di un aggravio di competenze. Ma non di essere presi manifestamente per i fondelli. C’è infatti un filo sottilissimo, nel DDL Finanziaria 2008, che separa la semplificazione dalla derisione. Leggendo il primo comma del nuovo articolo 44-bis introdotto al D.L. n. 269/2003 dall’art. 4 (stessa numerazione anche dopo il lavoretto della Camera), comma 25, apprendiamo che, dal mese di febbraio 2009 (retribuzioni mese di gennaio 2009), “Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta”, sarà introdotto l’obbligo di trasmettere mensilmente all’Agenzia delle entrate, attraverso l’esclusiva modalità dell’invio telematico, una dichiarazione contenente “i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni”. Se, almeno in parte, la disposizione vi ricorda qualcosa, non vi sbagliate. Questa velenosa novità, infatti, si inserisce nella stessa disciplina della DMA (denuncia mensile analitica dei dati previdenziali e assistenziali inviata all’INPDAP). Ora, è palese che, quando il legislatore dice “semplificare” stia guardando nel proprio giardino, poiché per i sostituti d’imposta: 1) non è abolito l’obbligo della presentazione del mod. 770, ordinario o semplificato che sia; 2) è, anzi, moltiplicato per dodici l’obbligo di riepilogare in uno schema del tutto analogo alla denuncia annuale la serie di dati che ben conosciamo. Dove starebbe la semplificazione? Posto che gli enti locali (in quanto sostituti d’imposta) devono trasmettere 13 denunce anziché 1, anche per l’Agenzia delle entrate non si prospetta un futuro tutto rose e fiori, considerando che, ogni santo mese, essa si ritroverebbe un vero e proprio diluvio di riepiloghi e quindi dovrebbe imbastire un coerente sistema di controlli che incroci i dati periodici con quelli annuali. Il fatto che, ai successivi commi 26 e 27 dell’art. 4, si preconizzi un apposito decreto ministeriale che stabilirà le modalità di condivisione dei dati, anche con l’INPDAP, non ha l’effetto di un tranquillante, poiché l’abrogazione dell’art. 44, c. 9, D.L. n. 269/2003, che istituì la DMA dal 2005, unico modo per dare un senso compiuto alla norma, non è neppure menzionata di striscio. Ciò significa, se l’arrabbiatura non ha annebbiato il raziocinio, che alle dodici vecchie DMA (previdenziali) dovremo aggiungere le dodici nuove DMA (fiscali), prima di ricostruire il mosaico del 770. Anche perché di armonizzazione e semplificazione, nel comma 27, si parla sì, ma in relazione esclusiva alla certificazione unica da consegnare al percipiente entro il mese di febbraio. L’operazione sembra uscita dritta dritta da un romanzo ottocentesco, tanto risulta arzigogolato l’esito operativo finale. L’abitudine a considerare agenzie e istituti dell’amministrazione centrale come roccaforti inviolabili dove ciò che entra non esce neppure con la forza, non riduce la sensazione che, di questo passo, sburocratizzare sarà quasi impresa da miracolanti. E purtroppo, sul punto, di emendamenti per l’esame della Camera non vi è traccia.

giovedì 6 dicembre 2007

Leggenda metropolitana

La versione più recente del gioco delle tre carte se l'è inventata il legislatore (quest'entità incorporea più inafferabile del mostro di Loch Ness, e molto più pericolosa). Chi ha avuto la pazienza di sfogliare le illeggibili pagine del DDL Finanziaria 2008 così come sortito dal Senato della Repubblica si sarà certamente imbattuto, non senza un soprassalto, nell'art. 14 (attenzione, mi riferisco ancora alla numerazione originaria), comma 6. Anche bevuta d'un fiato, la norma scoppia come un petardo fra le mani dello sfortunato lettore. Dal 1° gennaio 2008, ciascun ente locale potrà, al fine "della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture", partecipare a una sola delle seguenti possibili aggregazioni: consorzio, unione di comuni, associazione di comuni per l'esercizio di funzioni e servizi. Il dottor Stranamore che ha pensato a una norma del genere ha gestito la faccenda come un truffatore di strada. Illudendo gli enti locali che dopo il TUEL si erano convinti a rinunciare al campanilismo primitivo per donare disinteressatamente una quota della propria sovranità per raggiungere obiettivi comuni spendendo meno. La rozzezza della norma, che in poche righe manda per aria quel poco di buono che si era potuto ottenere dalla riforma ordinamentale, fa solo sorgere quesiti. Prima domanda: perché proprio quelle tre forme associative? Anche le convenzioni, rammento, sono diffuse in modo capillare nella galassia degli enti locali. Un pizzico di malizia mi spinge a dire che quest'ultima è la forma con la quale i segretari comunali coprono più sedi contemporaneamente. Conoscendo l'influenza che la corrispondente lobby esercita su chi di dovere, non stupisce affatto che due più due faccia davvero quattro. E quindi, seconda domanda, come mai sono escluse dalla ghigliottina le gestioni del servizio rifiuti e del servizio idrico integrato? Quesito retorico come non mai perché il profumo acre degli euro che fanno tanto volume d'affari chiarisce immediatamente il punto: laddove si aprono spazi per fatturare a più non posso, non c'è semplificazione che tenga. La terza domanda ce la siamo tenuti per ultima, poiché è quella che misura l'incomprensibile e diabolica perseveranza di chi legifera a viaggiare contemporaneamente su due corsie: da un lato, spingendoci verso l'autonomia, dall'altro, togliendocene un pezzo alla volta. Insomma, è il caso di chiedersi, qual è l'obiettivo finale di questa campagna bellica? La contraddizione madornale che si palesa leggendo quel comma fa sì che, allo stesso tempo, coesista un Testo unico nel quale le forme associative sono proposte e incentivate come sistema privilegiato per destinare risorse scarse ad un uso davvero efficiente, insieme a un frammento di Finanziaria che (in barba a qualsiasi richiesta di concentrare in un testo organico le modifiche all'ordinamento) capovolge la logica appena esposta e, con le identiche motivazioni, costringe i comuni a fare marcia indietro. E con quale criterio, poi? Si farà come al luna park, tirando a sorte e sperando che la forma associativa prescelta non sia quella che costa di più. Altrimenti, vuoi vedere che ci obbligherebbero a chiudere pure quella?

mercoledì 5 dicembre 2007

Sosta vietata

Prima non ce n'era neppure uno. Oggi sono almeno due. E dicono cose un po' differenti. Mi riferisco alla vicenda del passaggio di numerosissimi comuni dal sistema TARSU a quello TIA, obbligatorio già dal prossimo 1° gennaio in assenza di un congelamento normativo che tarda ad arrivare. La prima versione del DDL Finanziaria 2008 se n'era completamente dimenticata, lasciando alla stampa specializzata il compito di scovare il buco nella calza del legislatore e mettendogli su un piatto d'argento la possibilità di rimediare per tempo. Evidentemente la lettura dei quotidiani (gratis, se non sbaglio) non è poi così attenta nei corridoi vicini alla buvette. Tant'è che il testo approvato dal Senato è ancora orfano di un piccolo brandello di norma che possa aiutare gli enti interessati. Per fortuna, la sveglia è suonata prima della discussione alla Camera. Ma invece di ragionare con un'unica testa, gli attori in commedia non hanno provato prima la parte e così la Commissione dovrà ora vagliare due diversi emendamenti. Il primo, probabilmente più autorevole perché presentato nientemeno che dal Governo, si limita a riproporre anche per il 2008 lo stop ai passaggi obbligati a tariffa, in attesa di vedere finalmente realizzato il grande affare della nuova gestione dei rifiuti. Sempre che un lasso di dodici mesi sia sufficiente, cosa del quale ormai dubitano in parecchi, quasi allo scadere di due anni dall'approvazione del Codice dell'Ambiente. Il secondo emendamento, invece, fa parte del malloppo preparato da ANCI e conserva una sua indubitabile lungimiranza. Infatti, il testo sottoposto al vaglio dei deputati recita: "Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158." Il che certifica con poca incertezza che le more di cui sopra si prevedono davvero lunghe. In questo caso, perché non permettere ai comuni che si sentano pronti un passaggio a tariffa che realizzerebbe meccanismi di tassazione analoghi a quelli poi previsti in applicazione del nuovo sistema e, in particolare, alla copertura totale del costo del servizio di raccolta e smaltimento con il prelievo a carico dei contribuenti. Sulla tariffa introdotta dieci anni or sono da Edo Ronchi sta calando il sipario, benché la maggioranza dei comuni non l'abbiano mai sperimentata. Dopo il lungo percorso della tassa, mai davvero digerita soprattutto per il difetto congenito di voler considerare esclusivamente le superfici occupate e non la potenzialità a produrre rifiuti, l'obiettivo di adottare un correttivo per tenere conto della numerosità degli occupanti sembrava (e il giudizio resta tuttora) una norma di assoluto buon senso. Poiché la concreta applicazione del tributo (che per alcuni, invece, rappresenta appunto una tariffa, dunque il corrispettivo di un servizio) comporta uno sforzo di programmazione che deve iniziare molto tempo prima di metterlo effettivamente in moto, si capisce perché solo i comuni che la legge ha obbligato ad adeguarsi lo hanno fatto. Per gli altri è sempre stato valido il principio delle decisioni sulla spinta dell'urgenza, a nulla valendo le istanze di equità che pure la TIA porta con sè. Non so ancora decidermi ad usare l'imperfetto per parlarne serenamente. E il rischio è che la vera sperimentazione la faccia un ente diverso dal comune. Meno incombenze per noi, non c'è dubbio. Ma anche un intero bagaglio di esperienza in meno.

martedì 4 dicembre 2007

Planet terror

Lo spettro della competenza mista (o ibrida che dir si voglia) sta infestando il castello pazientemente costruito da Anci per risolvere i problemi che, ahinoi, il patto di stabilità ha creato negli ultimi anni a qualche suo autorevolissimo socio. Torme di enti inferociti stanno circondando le mura del maniero, ben intenzionati a farsi giustizia a suon di tessere stracciate. Il meccanismo, come ormai ciascuno conosce a menadito, si fonda sul pessimo principio secondo il quale i concetti di cassa e competenza debbano essere perennemente distinti, come il regno animale e quello vegetale, e che tecnicamente sia possibile tenerli eternamente separati. Dal 2008, il saldo rilevante per accertare il rispetto dei parametri europei sarà perciò calcolato in termini di competenza per la parte corrente del bilancio, mentre tutta la parte in conto capitale sarà presa in considerazione esclusivamente nei movimenti di incasso e pagamento, residui compresi. Questo sistema dovrebbe in teoria garantire la possibilità di calcolare l'aggregato di spesa con criteri vicini a quelli già in uso a livello europeo, ai fini della verifica del rispetto del codice Maastricht. Ora, non credo per una volta che lo spirito di emulazione porti necessariamente a ottenere vantaggi. Infatti: con il sistema misto, gli enti che hanno accumulato negli anni scorsi montagne di residui passivi in conto capitale si trovano costretti a continuare in una deleteria politica del ritardo, smaltendo per primi i vecchi debiti mano a mano che entrano in cassa le poste del titolo IV. Quest'ultima verifica diventa poi quasi impraticabile se il programma delle opere pubbliche è finanziato essenzialmente da indebitamento. In sostanza, i rapporti con i fornitori diventano quasi insostenibili a forza di sottoporre le liquidazioni al filtro perverso del rispetto del saldo. Se a ciò aggiungiamo il fatto che gli impegni in conto capitale della competenza 2008 dovranno pur essere assunti in corso d'anno, si intuiscono i contorni del tracollo prossimo venturo. In parte corrente, poi, è mantenuto l'obbligo di approvare un bilancio di previsione già in linea con i saldi programmatici. Gli enti che devono migliorare il saldo dell'esercizio ora in chiusura (a proposito, come si misura il differenziale tra vecchio e nuovo saldo, ora che il sistema ha abbandonato le quattro vie previste nel 2007?) sono quasi costretti a finanziare con entrate correnti spese di investimento, andando cioè in avanzo economico pur di limitare l'impatto delle spese del titolo I sul saldo finale. Oppure a stanziare somme mediamente più alte del necessario all'intervento 9 (ammortamenti) e all'intervento 10 della funzione 1, servizio 8 (svalutazione crediti), che alla fine dell'anno non saranno impegnati. L'unico vero vantaggio è che un sistema del genere spinge gli enti a non utilizzare i proventi dei permessi di costruire per spese correnti (deroga o no). Ma non è una ragione sufficiente. Le camere a tenuta stagna della competenza ibrida non fanno passare risorse sufficienti per gestire con un minimo di elasticità il rispetto del saldo. E se passa il concetto che cassa e competenza sono acqua e olio, siamo punto e a capo, perché ciò che è competenza, prima o poi, diventa cassa, inevitabilmente. E spostare sempre più in avanti il rito di passaggio, se consente il rispetto del patto oggi, lo viola domani (o dopodomani). Tra gli emendamenti alla Finanziaria 2008 ce n'è uno che vorrebbe ripristinare una sorta di alternativa tra regole di ieri e regole di oggi, qualora queste ultime risultino eccessivamente penalizzanti (la clausola di salvaguardia applicata agli enti locali). Sarebbe meglio di niente, ma a quando un ripensamento complessivo delle regole del patto?