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mercoledì 2 gennaio 2008

Chiari di luna

Per quanto sia regolarmente additata come l'origine di ogni nefandezza nelle capienti casse dei comuni italiani, l'ICI pare abbia invece l'esclusivo privilegio di risultare indispensabile al legislatore che ne fa un uso smodato, inserendo ovunque, preferibilmente nelle Finanziarie, piccole o grandi rettifiche alla disciplina dell'unico vero tributo-caleidoscopio. Prendete ad esempio quanto appena approvato dal Parlamento. Se ieri si discettava delle conseguenze pratiche della detrazione statale, e ribadiamo che, così com'è strutturata, quest'ultima creerà una discreta confusione, oggi e domani chiudiamo il cerchio riferendo delle altre novità che la L. 244/2007 ha messo in serbo per gli operatori. Innanzitutto, due soluzioni ad altrettante magagne sorte negli ultimi anni e mai risolte in modo definitivo. La prima riguarda la conferma ex lege (senza dunque passare attraverso una modifica regolamentare) del beneficio attribuito al soggetto passivo anagraficamente separato o divorziato e non assegnatario della casa coniugale. Questi può applicare la quota spettante di detrazione (compresa ovviamente quella statale) nonché l'eventuale aliquota ridotta stabilita dal comune. L'unica condizione è che il soggetto passivo non sia titolare di un diritto reale su un altro immobile utilizzabile come abitazione nello stesso comune dov'è presente la casa coniugale. Sulla necessità di una disposizione normativa sull'argomento ci eravamo già pronunciati, confutando la tesi bislacca del DPF che aveva per ben due volte affermato che il singolo ente ben poteva, utilizzando la potestà attribuita dal D.Lgs. n. 446/1997, disciplinare motu proprio la questione aggiornando il regolamento di gestione dell'imposta. Ora che la testa al toro è stata tagliata, si può passare oltre. La seconda soluzione è decisamente svantaggiosa per i contribuenti. Per quelli, nello specifico, che possono usufruire, per effetto del D.L. n. 159/2007, dell'esenzione ICI in quanto possessori di fabbricati strumentali alle attività di "manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi (...)". Per questi ultimi, infatti, le richieste di rimborso dell'ICI eventualmente pagata in più per le annualità 2007 e precedenti risultano improcedibili. Le associazioni di categoria, quindi, si devono accontentare di aver risolto per il futuro la lunga querelle sulla qualifica rurale dei fabbricati in questione. Una notazione su come è impostato il comma 4 dell'art. 2: è specificato che la restituzione dell'ICI "non è ammessa", con ciò facendo supporre che sarebbe comunque vietato procedere ai rimborsi chiesti dai soggetti interessati. Il punto è che l'elencazione delle attività economiche alle quali si attribuisce natura agricola, dunque da esentare, è stata introdotta con decorrenza fine novembre. In ogni caso, quindi, l'eventuale zona d'ombra potrebbe riguardare il solo mese di dicembre 2007, rimanendo esclusa, per il principio dell'irretroattività della legge, qualsiasi applicazione dell'esenzione per i periodi precedenti. Domani, infine, l'ultima sezione dedicata all'ICI. Fino a nuove invenzioni.

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