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giovedì 6 settembre 2007

Non sparate sul pianista

Siamo usi a non sorprenderci più di fronte ai massicci dietro-front ministeriali sulle più disparate materie. Ovviamente, ne apprezziamo il lato sovente comico, certamente non volontario ma indubitabile. In un futuro, certi talenti avrebbero una professione assicurata e di redditizio esito, qualora giudicassero insostenibile il noioso compito di scartabellare tra gazzette (ufficiali). Così, l'ilarità sgorga copiosa dopo la lettura della nuova circolare che la Ragioneria generale dello Stato ha appena dedicato alla disciplina dei pagamenti della P.A. superiori a 10.000 euro. Ricordate che poche settimane fa la stessa Ragioneria, anticipando l'atteso decreto ministeriale previsto dall'art. 48-bis introdotto lo scorso ottobre al D.P.R. n. 602/1973, aveva diramato una personalissima interpretazione della norma, con il poco velato intento di sostituirsi a un provvedimento che tardava a sbocciare e colmando un silenzio preoccupante su un tema delicato anziché no. A base della circolare n. 28 era posto il principio che la norma così com'è è immediatamente cogente e che le istruzioni della circolare erano una sorta di supplemento per funzionari poco svegli, utile ma non indispensabile. Inoltre, era dichiarato a nettissime lettere che la principale conseguenza del nuovo provvedimento era la richiesta a Equitalia Spa di verificare la posizione esattoriale del creditore (eventualmente anche per via telematica) e che solo per evitare lungaggini nell'attendere gli esiti di tale analisi sarebbe stata utile l'autocertificazione il cui schema era stato prontamente allegato. Nella sede di Equitalia, però, non hanno apprezzato queste attenzioni. Piuttosto, hanno alzato la cornetta e chiesto una decisa frenata alle intenzioni informatiche del Ministero. Così, a distanza di pochi giorni (e di molte conversazioni accese, immagino), la RGS mette in pausa il concessionario della riscossione con il quale, finalmente, ha parlato per metterlo al corrente della novità e, quasi chiedendogli scusa per aver osato disturbarlo, conclude: "Si soggiunge che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa (chissà perché, inevitabilmente a senso unico) , sulle presenti istruzioni si è acquisita la condivisione della società Equitalia S.p.A., (...)". Già posso immaginare i funzionari della riscossione pregare il Ministero di attribuire a Equitalia il grosso delle verifiche. E dunque, sono ancora una volta i singoli enti a doversi preoccupare di raccogliere le informazioni scottanti sulla solvibilità dei creditori (sic). Non che il compito degli enti sia straordinariamente gravoso: si tratta di fare sottoscrivere ai creditori l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In discussione resta come sempre il metodo con cui gli adempimenti sono imposti. Prima, vagheggiando di improbabili collaborazioni del riscuotitore per eccellenza (e per concessione dello Stato). Poi, una volta preparata la frittata e incassato il gran rifiuto, incaricando coloro che dovrebbero ricevere le informazioni di andarsele a prendere direttamente alla fonte, perché il concessionario, ahimé, non ne ha il tempo: "(...) si ritiene più rispondente alle esigenze di efficacia dell'azione amministrativa che le Amministrazioni interessate procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio della indicata dichiarazione sostitutiva (...)". Ci sono un paio di contentini, alla fine. Ci forniscono un indirizzo e-mail e un numero di fax (due in verità) ai quali trasmettere le richieste di controllo; ma badate bene, solo nel caso che il creditore si rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione. Ci dicono, infine, come gestire il caso delle forniture periodiche (che una lettrice aveva già sollevato a commento del post precedente dedicato all'argomento). Per evitare il continuo tira e molla tra ente e creditore ad ogni emissione di fattura, basta indicare nella prima dichiarazione che "provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata." Nel balletto tra carota e bastone, quale sarà il ruolo del decreto attuativo (posto che arrivati a questo punto sia mai pubblicato)?

2 Comments:

Giuseppe Debenedetto said...

Non bastava una circolare, ora ne abbiamo addirittura due, entrambe sfornite di efficacia vincolante “erga omnes”: è noto, infatti, che le circolari ministeriali non hanno alcuna valenza di fonte normativa per gli enti locali.
Non a caso, la direzione ANCI dell’Emilia-Romagna (nota prot. n. 72 del 3/9/2007), ponendosi in netto contrasto con le due circolari della RGS ed evidenziando che la norma primaria ha efficacia sostanziale con l’emanazione del previsto decreto ministeriale, invita gli enti della regione ad utilizzare “la sola trasmissione ad Equitalia della richiesta di informazioni relative ai creditori per somme superiori a 10.000 euro. Tuttavia, in caso di mancata risposta, entro 20 giorni da parte dell’agente della riscossione, si ritengono insussistenti situazioni debitorie che comportino la sospensione del pagamento”.

E la farsa continua………….

Anonimo said...

quando la mano destra saprà cosa fa la sinistra?
quando si faranno funzionare gli strumenti esistenti?
mi risulta che sul mandato di pagamento sia obbligatorio il codice fiscale, non è sufficiente che tra tesoriere e concessionario della riscossione passi un flusso informatico automatico con i pagamenti in corso al fine di aggredire eventuali crediti? ci guadagnerebbe l'esattore che potrebbe incassare l'aggio, ci guadagnerebbe l'ente impositore che non trascinerebbe per anni il residuo attivo, ci guadagnerebbe in salute il povero funzionario, infine ci guadagnerebbe la semplificazione amministrativa, nel cui nome si spacciano assurdi adempimenti.
altrimenti, mi facciano capire a cosa servono i vari codici fiscali o siope che siano.