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giovedì 16 agosto 2007

Testa di ponte

Il Ministero diretto da TPS (acronimo felicemente introdotto dallo Struzzo giallo) ha appena rilasciato una circolare che dovrebbe fungere da ponte tra una norma introdotta dal D.L. n. 262/2006 e il relativo (ma non ancora emesso) decreto attuativo. Si tratta del nuovo articolo aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sulla riscossione coattiva. Le amministrazioni pubbliche (enti locali e società da loro partecipate compresi) non possono procedere a pagamenti per importi uguali o superiori a diecimila euro se il creditore è contemporaneamente debitore dell'erario per almeno analogo ammontare (certificato da cartelle esattoriali già notificate). In un sistema di produzione normativa come il nostro dove la gerarchia delle fonti scricchiola troppo spesso (la vicenda ancor tiepida dei rinvii di scadenze fiscali adottati con comunicato stampa ne è sufficiente esempio), le otto pagine prodotte sul tema rappresentano un ulteriore sviluppo: la circolare-decreto. Concettualmente siamo abituati a una sequenza cronologica che dalla norma (da regolamentare) porta al decreto (che regolamenta) e, infine, a una o più circolari (che ne spiegano eventualmente la portata, essendo sempre possibile, se non auspicabile, che il provvedimento attuativo sia, in sè, sufficientemente chiaro ed esaustivo). Invertendo i fattori, il Ministero qui prova ad ottenere l'identico risultato, ma incappa in un paio (almeno) di svarioni. Mettendo le mani avanti, con un trucchetto ormai obsoleto, la Ragioneria generale dello Stato prova subito a far sentire in colpa il destinatario lettore premettendo che, regolamento o no, la norma introdotta è immediatamente cogente. Dunque, guai a chi non si adegua seduta stante, anche perché in immediato soccorso giunge opportuna la Sezione per la Basilicata della Corte dei conti che già nello scorso maggio aveva affermato che il provvedimento: "non incide sull’an dell’applicazione, ma è deputato solo a specificarne il quomodo (le modalità di attuazione). Si noti, peraltro, che il primo comma in esame individua precisamente i soggetti obbligati (le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica), il presupposto (l’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento per un importo pari almeno a € 10.000) e le conseguenze previste (blocco del pagamento e segnalazione della circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo), limitandosi però a prevedere una non meglio individuata attività di verifica, anche telematica, dell’esistenza del predetto presupposto. L’emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata." Nella circolare, tuttavia, si omette di riportare il periodo immediatamente successivo del parere lucano: "Non è chi non veda, però, che, in attesa dell’emanazione del previsto regolamento, sussistono delle sicure difficoltà oggettive per la concreta esecuzione della norma. Si consideri, infatti, che la richiesta verifica dovrebbe non essere limitata all’ambito territoriale dove è ubicato il comune interessato e, in mancanza di procedure celeri e standardizzate, potrebbero determinarsi ingiustificati ritardi dei pagamenti anche nei confronti di creditori che non si trovino nelle condizioni previste dalla norma." Come dire: sbrigatevi ad emanare questo decreto, altrimenti potrebbero accaderne delle belle. Poiché, peraltro, del decreto non v'è traccia ad oggi, in qualche modo bisogna metterci una pezza pseudo-normativa. A chi sia venuta la brillante idea non si sa. Fatto sta che, dopo una premessa così stentorea, nelle pagine successive la circolare si trasforma abilmente in decreto e, senza pudore alcuno, lo si afferma a chiare lettere: "Va da sè e a fortiori che dette linee guida assumono valore precettivo (! NdR), qualora la veste di soggetto pagatore sia assunta dallo stesso ufficio riscontrante." In verità, la trasformazione ricorda un po' la vicenda di Mr. Hyde, poiché, alternativamente, il tono del documento passa dal precettivo all'interpretativo senza soluzione di continuità. Pare comunque che la RGS non volesse fare il passo più lungo della gamba e con una tipica excusatio non petita, per ben due volte, mette al corrente l'incauto lettore che, sì, le istruzioni "rappresentano soltanto le prime modalità attuative (! NdR) della disposizione", ma "nella consapevolezza" che il regolamento che verrà (se verrà) "potrebbe contenere anche statuizioni in parte difformi" e, per quanto riguarda le fattispecie escluse dall'art. 48-bis, le istruzioni diramate con la circolare "troveranno una più esaustiva e organica disciplina nell'emanando regolamento di attuazione, il quale potrebbe anche (bontà sua. NdR) discostarsi dalle indicate ipotesi di esclusione." La certezza del diritto si sbuccia le ginocchia con queste cadute di stile. Non basteranno i cerottini del decreto attuativo a rimarginarne completamente i danni.

2 Comments:

Anonimo said...

sono tornata dalle ferie e mi appresto ad emettere i mandati di pagamento, ma un dubbio mi assale: per il pagamento delle diverse utenze ai servizi, dovrò chiedere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche alle società di pubblici servizi (ENEL ASM ecc.)? a fine anno la chiederò a Cassa DD.PP. spa per le rate dei mutui?

Massimo Monteverdi said...

Poni una questione molto interessante, anche perché la circolare lancia il sasso ma nasconde immediatamente la mano e lascia che certe grane se le risolva il decreto. In linea teorica, in entrambi i casi da te citati la dichiarazione sarebbe necessaria. Immagino però che il Ministero adotterà una soluzione di questo tipo: per i contratti di fornitura periodica come, appunto, ENEL, gas, ecc. sarà cura dello stesso fornitore allegare ad ogni emissione di fattura una dichiarazione sostitutiva, liberando l'ente da ogni incombenza. Nel caso della Cassa DD.PP., potrebbe adottare identica soluzione oppure escludere tale fattispecie da quelle tenute a rispettare la norma, tenuto conto che il contratto che lega Comune e Cassa non è di vendita ma di mutuo. Che ne pensi?