Il Ministero diretto da TPS (acronimo felicemente introdotto dallo Struzzo giallo) ha appena rilasciato una circolare che dovrebbe fungere da ponte tra una norma introdotta dal D.L. n. 262/2006 e il relativo (ma non ancora emesso) decreto attuativo. Si tratta del nuovo articolo aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sulla riscossione coattiva. Le amministrazioni pubbliche (enti locali e società da loro partecipate compresi) non possono procedere a pagamenti per importi uguali o superiori a diecimila euro se il creditore è contemporaneamente debitore dell'erario per almeno analogo ammontare (certificato da cartelle esattoriali già notificate). In un sistema di produzione normativa come il nostro dove la gerarchia delle fonti scricchiola troppo spesso (la vicenda ancor tiepida dei rinvii di scadenze fiscali adottati con comunicato stampa ne è sufficiente esempio), le otto pagine prodotte sul tema rappresentano un ulteriore sviluppo: la circolare-decreto. Concettualmente siamo abituati a una sequenza cronologica che dalla norma (da regolamentare) porta al decreto (che regolamenta) e, infine, a una o più circolari (che ne spiegano eventualmente la portata, essendo sempre possibile, se non auspicabile, che il provvedimento attuativo sia, in sè, sufficientemente chiaro ed esaustivo). Invertendo i fattori, il Ministero qui prova ad ottenere l'identico risultato, ma incappa in un paio (almeno) di svarioni. Mettendo le mani avanti, con un trucchetto ormai obsoleto, la Ragioneria generale dello Stato prova subito a far sentire in colpa il destinatario lettore premettendo che, regolamento o no, la norma introdotta è immediatamente cogente. Dunque, guai a chi non si adegua seduta stante, anche perché in immediato soccorso giunge opportuna la Sezione per la Basilicata della Corte dei conti che già nello scorso maggio aveva affermato che il provvedimento: "non incide sull’an dell’applicazione, ma è deputato solo a specificarne il quomodo (le modalità di attuazione). Si noti, peraltro, che il primo comma in esame individua precisamente i soggetti obbligati (le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica), il presupposto (l’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento per un importo pari almeno a € 10.000) e le conseguenze previste (blocco del pagamento e segnalazione della circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo), limitandosi però a prevedere una non meglio individuata attività di verifica, anche telematica, dell’esistenza del predetto presupposto. L’emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata." Nella circolare, tuttavia, si omette di riportare il periodo immediatamente successivo del parere lucano: "Non è chi non veda, però, che, in attesa dell’emanazione del previsto regolamento, sussistono delle sicure difficoltà oggettive per la concreta esecuzione della norma.
giovedì 16 agosto 2007
Testa di ponte
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 15:52
Categorie: Cartella esattoriale, Pagamenti
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2 Comments:
sono tornata dalle ferie e mi appresto ad emettere i mandati di pagamento, ma un dubbio mi assale: per il pagamento delle diverse utenze ai servizi, dovrò chiedere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche alle società di pubblici servizi (ENEL ASM ecc.)? a fine anno la chiederò a Cassa DD.PP. spa per le rate dei mutui?
Poni una questione molto interessante, anche perché la circolare lancia il sasso ma nasconde immediatamente la mano e lascia che certe grane se le risolva il decreto. In linea teorica, in entrambi i casi da te citati la dichiarazione sarebbe necessaria. Immagino però che il Ministero adotterà una soluzione di questo tipo: per i contratti di fornitura periodica come, appunto, ENEL, gas, ecc. sarà cura dello stesso fornitore allegare ad ogni emissione di fattura una dichiarazione sostitutiva, liberando l'ente da ogni incombenza. Nel caso della Cassa DD.PP., potrebbe adottare identica soluzione oppure escludere tale fattispecie da quelle tenute a rispettare la norma, tenuto conto che il contratto che lega Comune e Cassa non è di vendita ma di mutuo. Che ne pensi?
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