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mercoledì 4 aprile 2007

Ricalcolare il perimetro...

Se nei post di queste settimane avete spesso trovato argomenti per fare le pulci alla stampa specializzata, non è certamente un caso. La paludata abitudine a trattare l'enorme varietà dei temi di finanza locale con seriosità (la serietà andrebbe valutata a parte) mi è sempre sembrata pessima. Abbiamo bisogno di letture critiche non di veline d'agenzia. La noia (e talvolta il puro fastidio) con i quali facciamo i conti troppo spesso leggendo i testi pubblicati in Gazzetta sarebbe di per sé motivo ampiamente sufficiente per chiedere a chi per professione scrive a loro commento un occhio, non si dice polemico, ma almeno più acuto nel vedere oltre la già complicata esegesi di commi per lo più fumosi. Così, le intercettazioni di spunti a mio parere scorretti o almeno passibili di un setaccio fine deve proseguire, alimentando possibilmente un circolo virtuoso che avrà tanta più efficacia quanto ampio sarà (sperabilmente) il dibattito attorno alle idee che avremo mosso. Proprio oggi, nel dorso regionale del Lenzuolo rosa, appare un pezzo paradigmatico per valutare l'approccio talvolta approssimativo con il quale si guarda agli esempi che la realtà operativa ci propone. Nel commentare una recente sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, l'articolista pone l'accento sull'esito del procedimento (il fatto che sia a favore del contribuente, in questo caso, non rileva per il punto d'arrivo del ragionamento) che si è concluso statuendo la necessità di uno strumento urbanistico attuativo per poter considerare soggetta ad ICI un'area fabbricabile inserita dal P.R.G. comunale. Trattandosi di un ricorso giunto al secondo grado, è evidente che il suo inizio non può risalire al mese scorso. Eppure, né il redattore, né il titolista sembrano voler fare riferimento alla situazione normativa vigente che, com'è noto, statuisce in modo definitivo che l'area è fabbricabile indipendentemente dall'adozione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale. Non ci interessa scoprire se il pezzo era pronto da tempo (ma la pronuncia è di febbraio, dunque nel cassetto non c'è rimasto a lungo) ed stato tirato fuori per riempire un vuoto nelle pagine quotidiane (il che estenderebbe la responsabilità del 'buco' al redattore-capo), oppure se non ci si è proprio curati di verificare che l'indirizzo giurisprudenziale (pur valido nel dirimere una controversia sorta quando la lettera della legge non si esprimeva con altrettanta chiarezza) ora è del tutto superato e che, dunque, quella sentenza esprime sì una posizione chiara ma in un contesto nuovo e dunque non ripetibile per chi si opporrà agli accertamenti comunali. Se la legge, notoriamente, non ammette ignoranza, dovrebbe potersi dire lo stesso di chi la commenta, anche perché da ciò nasce l'autorevolezza della fonte. Se la pubblica amministrazione deve crescere può anche farlo da autodidatta, ma chi vende la propria professionalità dovrebbe almeno assicurarsi di non tenere in catalogo prodotti già scaduti.

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