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venerdì 27 aprile 2007

Quando tuona il cannone...

Pubblichiamo un articolatissimo intervento di Lega Autonomie sul prossimo decentramento delle funzioni catastali ai Comuni. Ci sembra interessante per la veemenza con la quale sono richieste garanzie per un passaggio che non sia solo di oneri ma soprattutto di opportunità conoscitive. "Per il decentramento delle funzioni dallo Stato agli Enti locali la norma sorgente è contenuta nella legge n. 59 del 15 marzo 1997 che attribuisce al Governo il riordino delle funzioni e dei compiti alle Regioni e agli Enti locali. In esecuzione della citata Legge è stato emanato il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 che ha elencato, le funzioni mantenute dallo Stato in materia di catasto (art. 65), esercitate anche attraverso l’istituzione dell’Organismo tecnico (art. 67), nonché quelle da trasferire agli Enti locali (art. 66). Nel 2006 con i DL 223/06 e 262/2006, ma in particolare con la L 296/2006 (Finanziaria 2007) si è posto fine alla pratica dei continui rinvii, confermando per tutto il territorio nazionale scadenze limite per l’effettiva possibilità per gli Enti locali di decidere sul come gestire la loro indiscutibile titolarità delle funzioni catastali. E ora la Cabina di Regia nazionale per il Catasto, più volte riunitasi sotto la Presidenza del Sottosegretario On. Alfiero Grandi, ha predisposto il DPCM applicativo della legislazione vigente, che, dal 1998, prevede l’esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni. E’ previsto che i Comuni provvedano in quattro modi alla gestione delle funzioni catastali: il primo con una gestione diretta, il secondo attraverso l’Unione di Comuni o altre forme associative, il terzo da parte della Comunità Montana di appartenenza, il quarto affidandola all’ Agenzia del Territorio. Per l’esercizio delle funzioni sono possibili quattro livelli di Convenzione: uno per gli Enti locali che decidono per il livello base, un secondo per quello di maggiore complessità, un terzo per l’esercizio totale delle funzioni, il quarto è l’affidamento delle proprie funzioni all’Agenzia del Territorio.
Sono previste quattro scadenze: la prima è il 1° novembre 2007, la seconda il 1° novembre 2008, la terza, per gli Enti locali che deliberano per l’esercizio di nuove e più complesse funzioni o per l’adesione ad altre gestioni, è 1° novembre 2010, la quarta è la scadenza della prevista Convenzione decennale.
Gli Enti locali, per utilizzare la prima scadenza, quella del 1° novembre 2007, dovranno inviare specifica deliberazione non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale.
Tutto ciò vale anche per gli Enti locali che già oggi esercitano funzioni catastali.
E’ prevista l’assegnazione agli Enti locali di risorse finanziarie , correlate alle funzioni delle quali si è decisa l’assunzione.
E’ previsto, entro il 31 dicembre 2007, il DPCM per il trasferimento o il distacco di personale dell’Agenzia del Territorio agli Enti locali.
Restano ferme le scadenze per garantire, da parte dell’Agenzia del Territorio, l’accessibilità e l’interoperabilità applicativa delle banche dati.
E’ prevista l’attivazione di Tavoli Tecnici regionali tra Enti Locali ed Agenzia del Territorio, che là dove si sono già sperimentati hanno dato posivi risultati.
Il governo, inoltre, sempre sul versante della riforma del catasto, oltre all’avvio del processo di decentramento ha indicato la necessità di intervento su altri due aspetti strategici:
A) Revisione estimi. Il legislatore, considerata la necessità di attivare la riforma dei criteri di classificazione e di valorizzazione degli immobili ai fini fiscali, con un disegno di legge delega stabilirà le modalità di revisione degli estimi e tra l’altro, i fondamenti della riforma medesima affermando il principio della invarianza del gettito fiscale a base immobiliare-catastale, attestando, in tal modo, la logica della perequazione della norma.
B) Revisione classamenti e recupero elusione. Il decreto legge del 3 ottobre 2006 determina che l’Agenzia del territorio proceda direttamente alla revisione di talune categorie che, ad oggi, sono sottratte alla fiscalità locale: gli immobili sede di attività commerciali allocati nelle stazioni, negli aeroporti, gli immobili agricoli che hanno un utilizzo abitativo e commerciale, gli immobili classati nella categoria B ad uso pubblico. Negativa è la norma che sottrae il maggior gettito ICI ai Comuni, con un meccanismo che determina una riduzione dei trasferimenti statali pari ai preventivati maggiori incassi ICI. La norma va perciò modificata, cogliendo invece l’opportunità dell’intervento dei Comuni ai fini di una concertazione nei processi di recupero dell’arretrato catastale, in particolare sulla revisione dei classamenti anche attraverso il comma 336 legge 311/2004
Nel nuovo assetto istituzionale i Comuni hanno la necessità di disporre di strumenti più efficaci per la gestione delle proprie risorse, quali il territorio, il patrimonio immobiliare, le attività economiche, i servizi, le entrate tributarie.
La capacità di gestire le entrate tributarie è legata in modo essenziale alla costruzione di un nuovo modello di gestione del territorio:
- i cittadini devono poter disporre di tutte le informazioni ed i dati riferiti al territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale, alla sua gestione ed al suo impatto fiscale presso un unico “centro locale” a livello comunale;
- il Comune deve poter rispondere alle esigenze dei cittadini e gestire, in piena autonomia, le funzioni di programmazione e di governo che oggi sono svolte in modo frammentario dall’amministrazione pubblica centrale e periferica.
Oltre agli aspetti legati ai tributi, la gestione “in tempo reale” del catasto – ottenibile solo con la gestione diretta da parte del Comune dell’esercizio completo delle funzioni catastali – comporta notevoli vantaggi anche in altri settori dell’Amministrazione comunale come i Lavori Pubblici, l’Edilizia e l’Urbanistica, la Gestione del proprio Patrimonio Immobiliare.
L’obiettivo dei Comuni, singoli o associati, diventa quello di costruire una propria banca dati catastale/tributaria costituita dalla anagrafe delle unita’ immobiliari interconnessa con il SIT con la quale governare la funzione catastale, anche nel caso optassero per l’affidamento all’Agenzia del Territorio.
Dalla gestione delle funzioni catastali derivano notevoli benefici per il Comune e per i suoi cittadini, quali:
1. disporre di un ulteriore strumento informativo che possa supportare una migliore gestione del territorio consentendo di integrare i processi tecnico amministrativi comunali con quelli catastali;
2. favorire il processo d’allineamento tra informazioni catastali e comunali;
3. perseguire e raggiungere obiettivi di equità e trasparenza nell’attribuzione e nella ripartizione del carico fiscale immobiliare;
4. rendere disponibile ai cittadini, presso un unico ufficio, un servizio più agevole, funzionale e conveniente, poiché fornito fisicamente nell’ambito del proprio Comune;
5. disporre di tutti gli elementi utili ad una sempre migliore programmazione e gestione del proprio territorio, in quanto soggetto abilitato a registrare e ad introdurre in atti le eventuali modifiche verificatesi nel tempo nella consistenza e nella destinazione/utilizzazione degli oggetti immobiliari
Si tratta, in sostanza, di valutare la possibilità di assumere un potere reale di governo del territorio, mettendo in sintonia il catasto, il servizio entrate, la gestione del PRG e in che modo farlo.
Ovvi sono i benefici del nuovo modello di “gestione del territorio” che in questa maniera si verrebbe a creare:
Il successo del rilancio del decentramento delle funzioni catastali si misurerà in parte consistente nella capacità di superare i limiti registrati nel quinquennio appena trascorso, che possono in particolare tradursi in alcuni requisiti fondamentali:
- modularità e flessibilità delle forme e dei tempi del decentramento;
- stretta connessione con i processi di miglioramento della qualità dei dati e dei servizi catastali;
- individuazione di bacini di utenza sufficientemente ampi, serviti da forme di associazione intercomunale adeguatamente incentivate;
- chiara separazione di strumenti e responsabilità tra gli interventi di recupero di errori e disallineamenti presenti negli archivi catastali e gli interventi di revisione dei criteri di classificazione e dei valori immobiliari;
- assicurazione di status professionali e percorsi di carriera accettabili ed incentivanti per il personale catastale coinvolto direttamente nel decentramento;
- forte impegno dell’Agenzia del territorio a supporto attivo del processo di decentramento, in termini di sollecita fornitura delle informazioni localmente e centralmente necessarie, di apertura alla collaborazione con i Comuni e le altre istanze locali coinvolte nel processo, di accelerazione dello sviluppo di un sistema informativo e telematico adatto alle differenziate esigenze territoriali.
Da parte dei Comuni sarà bene attrezzarsi per tempo, dando così soddisfazione concreta ai concetti di flessibilità e modularità.
Come sintetizzato all’inizio sono possibili per gli Enti locali decisioni non affrettate, considerato che le scelte debbono avvenire in modo convinto e ponderato, e che non si determinano in un ambito amministrativo-gerarchico, ma nel contesto politico e partecipativo locale.
Alla luce di questi aspetti si pone perciò l’opportunita’ e la necessita’ da parte dei Comuni di attivarsi per mettersi in condizioni di favorire il processo di decentramento attivando una progettualità che sia funzionale all’innovazione e al miglioramento gestionale dell’Ente locale a prescindere dall’aspetto della gestione catastale: costituire l’anagrafe delle unita’ immobiliare collegata alla revisione dei classamenti e attribuzione della numerazione civica interna.
Le unità immobiliari, i terreni agricoli e le aree edificabili, per loro intrinseca natura, hanno una caratteristica statica subendo, nell’arco dell’anno, variazioni percentuali minimali e possono essere indicati come “oggetti”. I “soggetti”, siano persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto reale sull’immobile o che lo utilizzano, hanno una connotazione dinamica, mutano più rapidamente e determinano le diversificazioni rispetto all’oggetto.
La realizzazione di un sistema informatico-informativo che costituisca l’anagrafe immobiliare comunale integrata ed interconnessa con il sistema informativo territoriale, gli archivi della fiscalità locale e delle altre banche dati accessibili, consente di individuare le caratteristiche delle singole unità immobiliari, i soggetti proprietari e/o utilizzatori permettendo così di disporre delle più complete ed aggiornate informazioni.
Tale interconnessione deve essere dunque di tipo sincrono e dinamico, stante che ogni variazione (nuove edificazioni pubbliche e/o private, frazionamenti, compravendite immobiliari, ecc.), comporta delle modificazioni che, se non registrate, producono la distorsione e la lettura falsata della situazione immobiliare da parte del Comune che è deputato alla gestione ed al governo del territorio.
Una logica di questo tipo si concretizza nella costituzione di una banca dati – “anagrafe immobiliare comunale” - composta da un archivio “oggetti” collegato ad un archivio “soggetti”. Per la loro relazione occorre assegnare agli “oggetti” un identificativo univoco che è rappresentato dal codice ecografico, costituito dal codice via, dal numero civico interno ed esterno e dall’identificativo catastale. Il codice rappresenta la definizione sul territorio di contenitori pronti a ricevere informazioni dal catasto o dagli archivi del servizio tributi, ad omogeneizzarle, storicizzarle e distribuirle agli operatori interessati a seconda delle specifiche necessità.
Diviene rilevante la necessità di individuare, in modo analitico - descrittivo, tutti gli immobili esistenti sul territorio con la evidenza delle relative caratteristiche tecnico/costruttive, della consistenza e della destinazione d’uso, nonché della identificazione del titolare del diritto reale immobiliare e dell’utilizzatore od occupante.
La realizzazione di tale banca dati dell’anagrafe delle unità immobiliari può essere sviluppata in contemporanea con un intervento di revisione dei classamenti (comma 336; dpr 662) attuato però in una logica estensiva e generalizzata che si basi su un lavoro di verifica territoriale per identificare le unita’ tipo a livello catastale da concertarsi con Agenzia del Territorio.
L’intervento, attuabile anche in fasi graduali, avrebbe il vantaggio, come detto sopra, di produrre perequazione fiscale, recuperare risorse per il Comune e allineare le banche dati catastali in una logica propedeutica al processo di decentramento e di revisione estimi.
In questo processo, impegnativo ma di grande portata innovativa per il sistema delle Autonomie locali, Legautonomie è al fianco dei Comuni nel sostenere il pieno dispiegamento del processo di decentramento catastale attraverso l’esercizio diretto della funzione; nella valorizzazione delle esperienze attuative di gestione del catasto attivate a livello territoriale nazionale; nell’incentivazione dal basso della proposizione di nuovi modelli gestionali, con la costituzione di centri servizi territoriali aventi funzioni di governo delle entrate e del catasto da proporre alla “cabina di regia” in una logica di piena concertazione con l’Agenzia del Territorio a livello nazionale regionale e provinciale."

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