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giovedì 15 marzo 2007

Conflitto d'interessi

Il sovraffollamento delle scadenze tributarie e contabili, prontamente registrato da tutta la stampa specializzata, stava quasi per far passare in secondo piano l'opportunità di regolamentare alcuni aspetti (e non secondari) della gestione di imposte e tasse comunali. La Finanziaria 2007, prodiga di consigli ma soprattutto di imposizioni, caldeggia la modifica dei regolamenti comunali per adeguare nell'ordine: il tasso d'interesse da addebitare/accreditare al contribuente in caso di versamenti difformi; l'importo minimo dei versamenti; l'eventuale compensazione tra debiti e crediti di tributi comunali differenti. Vorrei soffermarmi sulla questione degli interessi, perché propone un dilemma di discreto rilievo. Innanzitutto, la norma contenuta nella L. 296/2006 (comma 165) recita testualmente: "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili." Il comma si conclude ribadendo la reciprocità del trattamento nel caso in cui sia il contribuente a essere creditore di somme. Non si tratta di una novità assoluta. L'Art. 13, L. 133/1999 attribuiva già ai comuni la facoltà di individuare nell'ambito della propria potestà regolamentare l'importo del tasso di interesse da applicare. E il già citato comma 165 non sostituisce l'applicazione del saggio legale nel caso di ravvedimento operoso. Una volta stabilito che la determinazione della misura degli interessi può essere solo del Consiglio comunale, è necessario capire quali sono le possibili alternative. Diciamo subito che il tasso d'interesse attualmente vigente (salvo che appunto una diversa disciplina sia stata già introdotta dal comune) è quello stabilito con D.M. 27 giugno 2003. Ora, primo caso, se l'ente ha già provveduto sulla base della L. 133/1999 e il saggio rientra nei limiti della Finanziaria 2007, non dovrà adeguare alcun regolamento. Se l'ente, secondo caso, non ha mai introdotto una misura degli interessi, ora potrebbe approfittare della opportunità entro fine marzo (salvo ulteriori proroghe del termine per l'approvazione del bilancio, secondo alcuni ormai praticamente certe). E se, terzo caso, il comune non ha regolamentato e non regolamenterà l'importo degli interessi? Applicherà, come sostengono alcuni, il tasso di interesse legale? Diremmo di no. Nessuna norma, attualmente, stabilisce quella soglia come lo standard di riferimento. Sosteniamo, per razionalità e coerenza, l'ipotesi di Bruno Battagliola, il quale richiamando il saggio d'interesse stabilito per i tributi erariali, al quale è stato parificato quello per i tributi comunali, applicherebbe, appunto tale misura per evitare trattamenti diseguali di fronte alle norme tributarie del contribuente. Cambierà solamente la modalità di conteggio degli interessi (a giorno, anziché a semestre), ma questa non è una disposizione derogabile.

1 Comment:

Giuseppe Debenedetto said...

Effettivamente la soluzione indicata dal MEF (applicabilità dell'interesse legale in caso di mancata regolamentazione da parte del comune) non è assolutamente convincente, almeno per due motivi:
1) non è prevista dalla norma (diversamente dal comma 168 che prevede l'applicabilità della legge 289/2005 in caso di inottemperanza dell'ente a stabilire una soglia minima di esigibilità);
2) l'art. 52 del d.lgs. 446/97 stabilisce che "per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".
Quindi, dovrebbero applicarsi gli interessi previsti per i tributi erariali. Ho usato il condizionale perchè sussistono dubbi sull'applicabilità anche ai tributi locali degli interessi moratori e per ritardato rimborso (pari all'1,375% semestrale) previsti dal D.M. 27/6/2003, non contenendo alcun riferimento ai tributi locali.
Probabilmente, l'intenzione del MEF era quella di semplicare.....