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mercoledì 31 gennaio 2007

Necessita un tagliando

Ritorniamo sull'argomento 'oneri di urbanizzazione'. Non perché siano emerse novità rispetto a quanto indicato nel post di martedì 23 gennaio. Piuttosto, notiamo che le innumerevoli modifiche che una normativa ballerina ha apportato alla disciplina dell'utilizzo di questi proventi hanno indotto lo struzzo giallo a cadere in un tranello. La storia è vecchia e, per lungo tempo, l'unica possibilità che ci era data di utilizzare oneri in spesa corrente era limitata al 30% del totale e alla sola manutenzione ordinaria del patrimonio. Poi, l'abrogazione di quella norma, non sostituita da un'altra analoga, aveva mantenuto in piedi un sistema acefalo. La Finanziaria 2005 ha disciplinato sino a tutto il 2006 la destinazione dei proventi. Si è così giunti alla L. 296/2006 e alle sue indicazioni per il solo 2007.
Lo struzzo scrive, correttamente, che la codifica SIOPE ristabilisce una incontestabile verità della teoria economica applicata anche agli enti locali: gli oneri sono un'entrata comunque da destinare in via principale a spese di investimento. E, come tali, devono essere allocati nel titolo IV dell'entrata. Quello che non convince è il passaggio logico che segue, e cioè: poiché la Finanziaria 2007 stabilisce regole esclusivamente per l'utilizzo degli oneri nell'esercizio appena iniziato e non oltre, dal 2008 gli enti (fatti salvi eventuali ripensamenti del legislatore) non avranno più alcuna facoltà di utilizzarli per spese correnti, in nessuna percentuale. Ci sembra invece che, la normativa in vigore, affermi tutto il contrario. Nell'articolo, infatti, non si fa alcuna menzione dell'art. 49, c. 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), mai abrogato, che testualmente recita: "7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale." Il richiamo a una normativa abrogata (L. 10/1977) non travolge l'intero comma, perché i proventi in oggetto esistono ancora, benché sotto l'egida della legge subentrata nel frattempo (Dpr 380/2001). Il che, però, sta a significare, appunto, l'esatto opposto di quanto indicato dallo struzzo: gli oneri sono entrate in conto capitale, ma gli enti possono utilizzarli (salvo i vincoli stabiliti da altre norme, dalle barriere architettoniche alle opere di culto) tutti per finanziare la manutenzione ordinaria del patrimonio. Certo, non vi è alcuna possibilità di finanziare altre spese correnti, ma da qui a dire che il divieto è assoluto, ce ne corre. Un passaggio in officina sembra ormai indispensabile per il nostro struzzo.

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