Too Cool for Internet Explorer

martedì 5 febbraio 2008

Il cacciatore di aquiloni

L’ossessione nazionale per le tasse (che non piacciono a nessuno ma che, se non altro, rappresentano un male necessario) è come un filo di seta, sottile ma resistente, che collega senza distinzione ogni soggetto politico ed economico. Tutti disposti a fare carte false pur di ottenere qualsiasi vantaggio fiscale. Non che ciò sia un male. Ma quando l’obiettivo rasenta pericolosamente l’elusione, il giudizio positivo si stempera e fa posto a una sensazione di inafferrabilità. Per questo motivo una sentenza della Corte di Cassazione funge da tisana istituzionale, a calmare i bollenti spiriti e, soprattutto, a impedire impropri assalti alla diligenza. C’è di mezzo, come ormai accade di frequente, un avviso di accertamento Ici. A riceverlo è stata una società per azioni il cui oggetto sociale è la produzione di energia elettrica. Ciò che dovrebbe convincere i giudici del diritto all’esenzione della società sarebbe il fatto che quest’ultima agisce in qualità di società partecipata da enti locali (che ne posseggono la maggioranza del capitale) e dunque è a sua volta un soggetto che, benché privato, svolge servizi istituzionali, a beneficio della collettività. Questa tesi è emersa solamente nel terzo grado di giudizio, dopo due opposte decisioni in sede provinciale e regionale. Ma la Cassazione non intende cedere neppure di un millimetro di fronte alle pretese della società. D’altronde, come negare che l’attività produttiva della Spa sia affatto diversa da un servizio istituzionale? In questo modo, non è difficile argomentare che il concetto di servizio pubblico è altro da fine istituzionale e che, in questo caso, la produzione di energia elettrica rientra nella prima fattispecie, poiché è attività commerciale. Non potrà così godere di alcuna esenzione e il caso si chiude. Una delle sentenze più succinte che abbia letto negli ultimi mesi e anche una delle più prevedibili. Perché dunque tanto clamore? Mi concentrerei piuttosto sulla atavica mancanza di una definizione, diciamo così, tranciante del carattere istituzionale di un servizio. Basta la sola assenza di fini commerciali per garantire l’istituzionalità? Se invece di ragionare per esclusione, provassimo a trovare una definizione positiva di servizio istituzionale potremmo iniziare dalla elencazione dei servizi indispensabili dei comuni che fece molti anni fa un decreto del Ministero dell’Interno (D.M. 28 maggio 1993 Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane): 1. servizi connessi agli organi istituzionali; 2. servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; 3. servizi connessi all’ufficio tecnico comunale; 4. servizi di anagrafe e di stato civile; 5. servizio statistico; 6. servizi connessi con la giustizia; 7. servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; 8. servizio della leva militare; 9. servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; 10. servizi di istruzione primaria e secondaria; 11. servizi necroscopici e cimiteriali; 12. servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; 13. servizi di fognatura e di depurazione; 14. servizi di nettezza urbana; 15. servizi di viabilità e di illuminazione pubblica. Già all’interno di questa elencazione, peraltro, qualche distinguo è necessario. Per l’esercizio di alcuni di questi servizi, infatti, numerosi enti hanno costituito apposite società di capitali le quali, senza dubbio, sono società commerciali. Quindi la natura istituzionale non sarebbe una qualità intrinseca del servizio ma potrebbe riguardare qualsiasi attività della Pubblica amministrazione, secondo la forma con la quale è gestito. Tesi suggestiva, se non fosse che alcuni servizi non possono assolutamente (perché così dispone la legge) essere esternalizzati: la polizia locale, ad esempio, ma anche lo stato civile. Si deve concludere, allora, che l’unica strada per non finire in un vicolo cieco è procedere in modo parallelo, dopo aver individuato il servizio, escludendo eventuali vincoli di legge e solo dopo verificare che la forma di gestione non ne determini la natura commerciale. Non sempre il solo diritto può dare risposte definitive.

0 Comments: