Too Cool for Internet Explorer

mercoledì 16 gennaio 2008

Stelle e strisce

Non era necessario uno sforzo immane. Neppure ci si doveva produrre in salti mortali dialettici. Bastava certificare la giuridica verità. In quattro righe quattro, la Finanziaria 2008 chiude, così, lo sterile dibattito sulla data da cui far decorrere l’applicazione della modifica apportata all’art. 3, c. 6, L. 488/1999 dalla Finanziaria 2007, riguardante il fondo IVA servizi non commerciali. La manovra dell’anno scorso aveva aggiunto un breve ma velenoso inciso alla norma del 1999, determinando così il seguente testo aggiornato: “3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.” Per come era stata impostata e pubblicata, la variazione del 2006 entrava in vigore con il 1° gennaio 2007, insieme al resto della manovra 2007. Il Ministero dell’interno, al contrario, ha giocato con il fuoco sacro dei principi del diritto e si è intestardito a voler leggere nella modifica della L. 296/2006 una norma interpretativa, dunque retroattiva, addirittura all’origine del primigenio art. 3. Ben due circolari e due comunicati, infatti, hanno ronzato, nel corso del 2007, attorno al concetto secondo il quale, a seguito della modifica appena intervenuta, gli enti dovevano rettificare le certificazioni già presentate negli anni precedenti, paventando una responsabilità contabile dei sottoscrittori che non si fossero adeguati alla ferale disposizione. Con qualche perplessità, ma timorosi di una ritorsione ministeriale, una pletora di enti si è precipitata a correggere e ritrasmettere le certificazioni per i trienni già trascorsi, generando un flusso di dati che il Viminale ha accolto con riluttanza. Il finale d’anno si è poi rivelato grottesco, quando abbiamo letto il comunicato del 6 dicembre: “In relazione alla impossibilità di concludere, prima della fine dell'esercizio, le complesse istruttorie per la definizione delle singole posizioni, alla luce delle circolari FL 15/2007 e FL 18/2007, e per utilizzare entro il corrente esercizio le somme disponibili per il fondo per il contenimento delle tariffe per i servizi non commerciali, è stato disposto il pagamento di un ulteriore acconto nella misura del 40 per cento per l'anno 2006 e del 50 per cento per l'anno 2007, sulla base delle certificazioni trasmesse dagli enti locali. Si fa presente che gli importi non sono inseriti nella relativa voce di spettanza, in quanto i dati sono da considerarsi provvisori. Pertanto, si fa riserva di procedere ai sensi dell'attuale normativa ad eventuali recuperi e/o conguagli.” La smentita del legislatore era ormai dietro la porta, ma agli Interni andavano avanti per la loro strada, incuranti degli avvertimenti disseminati qua e là da soggetti più o meno autorevoli. L’immotivata cocciutaggine poteva far risparmiare tempo e risorse se solo si fosse verificata la presenza, nel fatidico comma 711, dei requisiti per poter considerare una norma come interpretativa: il principio dell’autoqualificazione. La norma che interpreta lo dice chiaramente: “il comma x della legge y si interpreta nel senso che.....”. Basterebbe leggersi l’art. 1, c. 2, della L. n. 212/2000, Statuto del contribuente: “(...) 2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.” Così, per risolvere l’inutile dubbio, arriva (ne dubitavate?) una norma interpretativa: l’art. 2, c. 9, L. 244/2007, che invita il Viminale a prendere atto di una clamorosa svista. Vi siete persi? Non vi preoccupate, le certificazioni inviate negli anni scorsi restano valide e i contributi già erogati non dovranno essere rideterminati. Al Ministero, però, dovrebbero garantirci che le certificazioni inviate in questi mesi saranno considerate carta straccia, perché prodotte sotto l’influenza di una valutazione erronea. Ci spettano, infatti, tutte le somme stanziate.

0 Comments: