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martedì 22 gennaio 2008

All'incrocio dei pali

E' più di un avvertimento. Si tratta di una reale messa in mora da parte, nientemeno, della Corte costituzionale. Che apprezziamo per la sua chiarezza, nonostante in questa occasione non ci faccia un favore. La recente ordinanza 5 novembre 2007, n. 377 afferma un principio sul quale, d'ora in poi, gli uffici tributi non potranno fare orecchie da mercante. Poiché la cartella esattoriale è l'ultimo tassello di un procedimento amministrativo, perché essa sia ben formata ed efficace vi deve comparire il nome del responsabile di quell'iter, proprio ai sensi della classica L. 241/1990. Questa sintetica ma esplicita e non equivocabile conclusione va presa sul serio, da subito. Potete, infatti, già immaginare le moltitudini di contribuenti pronte a far partire altrettanti ricorsi a fronte di cartelle notificate senza il fatidico nominativo. Di fronte a una pronuncia così limpida, possiamo solamente approntare le adeguate misure organizzative. Pertanto, senza che il panico prenda il sopravvento, i prossimi ruoli dovranno riportare in calce l'indicazione del soggetto designato, accordandoci con il concessionario perché provveda a riportarlo su ciascuna cartella. A questo punto, tanto vale indicare il nome del responsabile anche sugli avvisi bonari che, ormai, precedono il titolo esecutivo di qualche mese con lo scopo di indurlo al saldo del debito tributario senza intimazioni brutali (e facendogli incidentalmente risparmiare il costo della notifica) benché essi non abbiano autonoma impugnabilità, ma quel nominativo resta in ogni caso valido per la successiva fase esecutiva. Dicevamo della condivisibilità della decisione. Nella massima, il concetto al quale i giudici si sono ispirati emerge con nettezza: "l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97, primo comma, Cost." Si produce, così, l'effetto originario voluto dallo Statuto del contribuente che, per altri versi, rimane un provvedimento inattuato. Basti pensare alla vituperata (dal legislatore) limpidezza del dettato normativo, rimasta ormai una pia illusione, quando invece su di essa dovrebbe fondarsi il rapporto fiduciario tra pubblica amministrazione e cittadino. In queste ore si sta moltiplicando un tam tam ossessivo che ha l'unico scopo di creare una fenomenale onda d'urto di ricorsi contro cartelle già notificate. Di fronte, infatti, ad una pronuncia come quella qui commentata, anche commissioni tributarie poco temerarie potrebbero trovare difficile rispedire al mittente l'istanza del cittadino e creare le premesse per un ingorgo amministrativo senza precedenti. Ha un senso tutto ciò? Razionalmente, leggo la scelta della Corte Costituzionale come un deciso stop all'abitudine di vedere i ruoli esattoriali come inappellabili e intoccabili sentenze, immuni da coerenti e motivate contestazioni. Dunque, se devono subire eguale trattamento, il titolare dell'ufficio dovrà esporsi e prendersi le sue doverose responsabilità, nominalmente. Questa constatazione, però, non può giustificare un incondizionato rifiuto di pagare le cartelle emesse, come se l'assenza finora del nominativo del responsabile ne impedisse da sola la corretta impugnazione del documento. E', purtroppo, il solito sistema spiccio per non pagare anche quando si dovrebbe. 'Cartella pazza' è un fenomeno reale e non giustificabile, ma 'Cartella furba' non è proprio da meno.

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