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martedì 11 dicembre 2007

Indietro non si torna

Mi sono sempre chiesto per quale recondito motivo la manovra finanziaria debba essere inevitabilmente costituita da un provvedimento principale (che denominiamo, appunto, Finanziaria) e da un decreto-legge di norma convertito in tempi rapidi (al quale si assegna per convenzione l'etichetta di Collegato fiscale). La suddivisione avrebbe un senso se, in entrambi i casi, si rispettassero i confini che quelle definizioni richiamano. Ma: all'interno della Finanziaria trovano accogliente albergo infinite, minuziose norme di carattere eminentemente fiscale; nel Collegato non possiamo non trovare disposizioni che finiscono anche per incidere sulle vicende ordinamentali degli enti locali. E non è tutto. Saremmo disposti anche a passare sopra questa manifesta contraddizione, in nome della opportunità politica e quindi del buon senso operativo di coloro che ne subiscono, semplicemente, gli effetti. Peccato che, con perseveranza luciferina, il legislatore decida ogni anno di disciplinare gli stessi istituti in entrambe le norme, cosicché è comunque necessario leggerli in modo coordinato (come se fosse facile...) per capire la definitiva intenzione applicativa. Penso, ad esempio alla vicenda dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per finanziare l'estinzione anticipata di prestiti. Nel D.L. n. 159/2007 è contenuta la previsione di uno stanziamento di 30 milioni all'anno per il triennio 2008-2010, da destinare agli enti che hanno fatto questa scelta e che devono sostenerne i lauti costi di uscita (indennizzi o penali che dir si voglia). Questa opportunità, ormai certificata da due decreti legge, mancava solo del tassello definitivo: l'integrazione dell'art. 178 del TUEL che regola le possibili destinazioni dell'avanzo. Poteva il legislatore integrare prima della definitiva conversione in legge la norma contenuta nel decreto d'urgenza? Certo che si. Le strade più semplici, si sa, non piacciono ai temerari. Ecco dunque che la rettifica del D.Lgs. n. 267/2000 appare tra gli emendamenti governativi prima della discussione a Montecitorio: della Finanziaria, però. Sul doppio binario della legge scorre anche un altro importante vagone, quello dell'ICI. Nel documento principale, come ormai sanno anche i sassi, l'Erario si gioca il jolly della detrazione statale, il cui meccanismo compensativo è attualmente solo accennato, necessitando di un successivo decreto per meglio definire le procedure di certificazione del minor gettito. Contemporaneamente, nel Collegato, si fa strada la rettifica delle condizioni per ottenere l'esenzione dall'ICI nel caso di fabbricati adibiti ad abitazione ma a servizio del fondo coltivato dall'imprenditore. L'incisività di questa ulteriore rettifica della disciplina originariamente dettata dal D.L. n. 557/1993 sta nel riconoscimento anche al socio o all'amministratore della società agricola della facoltà di abitare l'edificio senza per questo far perdere al fabbricato la natura di rurale, a patto, ovviamente, che siano soddisfatte tutte le condizioni poste dalla norma. C'era qualche specifico motivo per tenere separate le due discipline? Non si direbbe, eppure una aspetta ancora la sua definitiva approvazione, l'altra è già in vigore da qualche giorno. E poiché non c'è due senza tre, che dire della sospensione degli affidamenti in concessione per gestire il servizio idrico integrato, prevista nel D.L. n. 159/2007, legata alla riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali, e della razionalizzazione proprio di questi ultimi prevista, invece, dal DDL Finanziaria? Sappiamo che l'enigmistica classica è tra le passioni più forti del legislatore, ma dovrebbe almeno avere la gentilezza di fornirci le soluzioni dei suoi anagrammi, in ultima pagina.

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