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venerdì 7 dicembre 2007

Dodici piccoli indiani

Cosa c’è di meglio di un’iniezione massiccia di semplificazione per dare alla moderna amministrazione pubblica una veste finalmente europea, sprovincializzata, autenticamente efficiente e soprattutto priva di quella polverosa burocrazia che appesantisce da sempre la reputazione del settore pubblico. Saluteremmo con perenne entusiasmo qualsiasi tentativo di giungere al traguardo, anche a costo di un aggravio di competenze. Ma non di essere presi manifestamente per i fondelli. C’è infatti un filo sottilissimo, nel DDL Finanziaria 2008, che separa la semplificazione dalla derisione. Leggendo il primo comma del nuovo articolo 44-bis introdotto al D.L. n. 269/2003 dall’art. 4 (stessa numerazione anche dopo il lavoretto della Camera), comma 25, apprendiamo che, dal mese di febbraio 2009 (retribuzioni mese di gennaio 2009), “Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta”, sarà introdotto l’obbligo di trasmettere mensilmente all’Agenzia delle entrate, attraverso l’esclusiva modalità dell’invio telematico, una dichiarazione contenente “i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni”. Se, almeno in parte, la disposizione vi ricorda qualcosa, non vi sbagliate. Questa velenosa novità, infatti, si inserisce nella stessa disciplina della DMA (denuncia mensile analitica dei dati previdenziali e assistenziali inviata all’INPDAP). Ora, è palese che, quando il legislatore dice “semplificare” stia guardando nel proprio giardino, poiché per i sostituti d’imposta: 1) non è abolito l’obbligo della presentazione del mod. 770, ordinario o semplificato che sia; 2) è, anzi, moltiplicato per dodici l’obbligo di riepilogare in uno schema del tutto analogo alla denuncia annuale la serie di dati che ben conosciamo. Dove starebbe la semplificazione? Posto che gli enti locali (in quanto sostituti d’imposta) devono trasmettere 13 denunce anziché 1, anche per l’Agenzia delle entrate non si prospetta un futuro tutto rose e fiori, considerando che, ogni santo mese, essa si ritroverebbe un vero e proprio diluvio di riepiloghi e quindi dovrebbe imbastire un coerente sistema di controlli che incroci i dati periodici con quelli annuali. Il fatto che, ai successivi commi 26 e 27 dell’art. 4, si preconizzi un apposito decreto ministeriale che stabilirà le modalità di condivisione dei dati, anche con l’INPDAP, non ha l’effetto di un tranquillante, poiché l’abrogazione dell’art. 44, c. 9, D.L. n. 269/2003, che istituì la DMA dal 2005, unico modo per dare un senso compiuto alla norma, non è neppure menzionata di striscio. Ciò significa, se l’arrabbiatura non ha annebbiato il raziocinio, che alle dodici vecchie DMA (previdenziali) dovremo aggiungere le dodici nuove DMA (fiscali), prima di ricostruire il mosaico del 770. Anche perché di armonizzazione e semplificazione, nel comma 27, si parla sì, ma in relazione esclusiva alla certificazione unica da consegnare al percipiente entro il mese di febbraio. L’operazione sembra uscita dritta dritta da un romanzo ottocentesco, tanto risulta arzigogolato l’esito operativo finale. L’abitudine a considerare agenzie e istituti dell’amministrazione centrale come roccaforti inviolabili dove ciò che entra non esce neppure con la forza, non riduce la sensazione che, di questo passo, sburocratizzare sarà quasi impresa da miracolanti. E purtroppo, sul punto, di emendamenti per l’esame della Camera non vi è traccia.

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