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martedì 2 ottobre 2007

Allodole allo specchio

Il labirinto nel quale si era cacciata la Ragioneria generale dello Stato adottando le ormai note circolari n. 28 del 6 agosto e n. 29 del 4 settembre sulla disciplina dei pagamenti sopra i diecimila euro introdotta dal nuovo art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 era, ormai, più intricato di quello di Dedalo.
La spasmodica attesa di un decreto attuativo che ponesse fine al preoccupante ping pong di interpretazioni giocato da tutte le parti in causa, è di fatto stata annullata dalla (diciamolo pure) provvidenziale entrata in vigore del D.L. n. 159/2007 (in Gazzetta del 2 ottobre) collegato alla manovra finanziaria.
Ciò che resta dopo due mesi di colpi bassi, è il rinnovato testo dell’art. 48-bis che ora, ufficialmente, attende il decreto ministeriale per avere efficacia piena.
Tra l’altro la RGS, in luogo di un meditato silenzio, utile a congelare una situazione rapidamente scivolata nel caos, aveva appena spinto la contesa un passo oltre, rendendo note pochi giorni fa alcune ulteriori sue delucidazioni a proposito di aspetti controversi di un adempimento divenuto insidioso come le sabbie mobili.
Dannose come tutte le precedenti iniziative. Innanzitutto, ed è ovvio, per una questione di metodo. Così come l’irritualità di due circolari che si ergono a regolamento produceva l’effetto di non permettere più di riconoscere il valore gerarchico delle fonti del diritto, anche le risposte ai quesiti (sorta di edizione minore delle FAQ ministeriali) perpetuavano l’equivoco per il quale quando il Ministero si pronuncia, quella è la via da seguire, indifferenti al fatto che solamente un decreto ha valore erga omnes.
La gravità di questo assunto non pareva sfiorare neppure di striscio la RGS, per la quale è, evidentemente, più importante moltiplicare i dubbi piuttosto che fornire strumenti operativi finalmente attendibili.
Basta leggere infatti l’incipit della comunicazione ministeriale, per rendersi conto di come ogni passaggio ulteriore fomentasse la confusione: “A seguito della pubblicazione delle circolari indicate in oggetto, sono pervenuti e pervengono numerosi quesiti concernenti, in particolare, aspetti critici sull’esatta interpretazione della normativa recata dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.” Capiamo bene perché i quesiti sono stati così numerosi: 1) le circolari non sono decreti; 2) le circolari contengono istruzioni che imbrogliano la matassa, non la dipanano.
Comprendiamo anche il motivo originario di tanta bulimica produttività: è stata la stessa Ragioneria, con la circolare n. 28/2007, ad affermare l’immediata cogenza dell’art. 48-bis. Da ciò, automaticamente, discende l’impossibilità per quest’ultima di smentire se stessa.
Si è posta, però, anche una questione di merito. Perché il tenore delle risposte fornite nel breve documento (non sapremmo definirlo più precisamente) si prestava a ulteriori equivoci. Ad esempio, sull’esatta portata del termine “pagamento”. La RGS, nel tentativo di sembrare più esperta di quanto in realtà non fosse, sosteneva la necessità di prendere in considerazione solo i debiti che derivano da obblighi contrattuali, escludendo i pagamenti da amministrazione ad amministrazione. Ma che dire, allora e ad esempio, dei contributi versati da un ente locale a un’associazione sportiva o culturale? Non sono disciplinati dal Codice civile e non sono neppure ‘trasferimenti di fondi’. Dunque, come ci si sarebbe dovuti regolare?
Infine, mi chiedo che senso abbia avuto ripetere come un mantra, in calce ad ogni circolare/lettera/pronuncia, che “l’emanando regolamento ministeriale potrebbe contenere anche determinazioni in parte difformi da quanto sopra descritto”. E’ esattamente come dire: “Attenzione, se seguite le istruzioni che vi abbiamo fornito lo fate a vostro rischio e pericolo, perché non è detto che siano quelle corrette.” Adottando un sistema di comunicazione del genere, si azzera in un battibaleno lo spirito di collaborazione tra amministrazioni (i creditori, nel frattempo, emettevano fatture sotto soglia).
L’attesa del decreto è ora confortata da una norma di primo livello che mette il silenziatore alle troppe voci contradditorie (il nuovo art. 48-bis fa inoltre piena luce sull’ampiezza dell’adempimento, al quale non devono più sottostare le società a partecipazione pubblica, anche parziale) e mette tranquilli debitori, creditori e persino Equitalia. Sessanta giorni infuocati, ma era solo uno scherzo. Ora si deve buttare tutto nel cestino.

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