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martedì 11 settembre 2007

Non si butta via niente

Recupero un intervento di fine agosto a cura di Piergiorgio Liberati apparso su LiberoMercato, il neo-quotidiano economico diretto dall'eccentrico Oscar Giannino, sulla entrata in vigore della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti. E non capisco. O meglio, comprendo la qualità della polemica e mi viene da ridere. La sostanza attorno all'osso sarebbe la seguente: c'era una volta il Codice dell'Ambiente, ultimo atto macroscopico del precedente governo, la cui rivoluzionaria portata sarebbe stata stoppata dalla Finanziaria 2007. Ora, dopo mesi di incertezza, il Codice sarebbe entrato completamente in vigore e per le province si profilerebbe una perdita secca di gettito di circa 180 milioni di euro, causa la scomparsa dell’addizionale provinciale sulla TARSU o TIA (Ronchi). La lettura distratta del pezzo farebbe insomma presagire un tracollo finanziario al quale non si sarebbe posto rimedio per tempo. E’ un vero peccato che si perdano tempo e neuroni per imbastire duelli dialettici fondati sulla fuffa, invece di aiutare gli enti a capire bene quando e con quali modalità entrerà in vigore sul serio il nuovo sistema tariffario. Infatti, la stratificazione delle forme di tassazione non si è ancora esaurita, nel senso che (lo scrivevamo qualche giorno fa) per ora convivono allegramente TARSU e TIA, variamente distribuite sul territorio nazionale, in attesa di avere in giro per casa anche la Tariffa ambientale che le dovrebbe seppellire entrambe. La sospensione prevista dalla legge n. 296/2006 aveva solamente il sapore dolciastro dell’intervallo: poiché per il Codice dell’Ambiente non si era completato l’iter attuativo (e la nuova tariffa era ancora solo sulla carta), la Finanziaria aveva semplicemente (e discutibilmente) impedito ai comuni di cambiare in corsa gestione da TARSU a TIA. Non c’è, dunque, alcun collegamento diretto tra la scomparsa del tributo provinciale e il comma sospensivo della Finanziaria 2007. La faccenda invece viene raccontata così: “Mina da 180 milioni di euro sulle Province italiane. Nelle casse degli enti locali, infatti, potrebbero non confluire gli introiti relativi al tributo provinciale per l'ambiente (Tia). La questione ruota attorno ad un dubbio interpretativo tra il Codice ambientale del governo Berlusconi - il dlgs 152 del 2006 - che ha soppresso questo tributo e il comma 184 della Finanziaria, che «mantiene invariato nel 2007 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006». Un dubbio che potrebbe trasformarsi in una pioggia di ricorsi, visto che, in attesa che venga sciolto, i Comuni stanno inviando le bollette per il pagamento della tariffa sui rifiuti, comprensiva del tributo "incriminato." E per quale ragione i comuni dovrebbero sospendere l’invio delle cartelle TARSU o delle fatture TIA relative al 2007? Perché, dice Liberati, il Codice dell’Ambiente è già entrato in vigore, abrogando d’un colpo le altre forme di prelievo. Il 1° agosto scorso sarebbe stata la data fatidica, separazione tra vecchio e nuovo modus operandi. In discussione è la Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, denominata appunto “Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e l’articolo specifico è il 238, Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Si dà il caso che il testo (per ora non emendato) del relativo comma 6 sia piuttosto chiaro, a proposito: “6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.” L’entrata in vigore del decreto, cioè, è solo la base di partenza per l’operazione-rifiuti. Se scendiamo fino al comma 11, infatti, troviamo la precisazione: “11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.” Basta, dunque, leggere il testo, per una volta non oscuro, della norma per fugare i dubbi. Anche se, ci scommetto, all’autore poco importava di informarsi con un briciolo di attenzione in più.

1 Comment:

Giuseppe Debenedetto said...

Mi risulta che anche Confedilizia ha messo recentemente in discussione l’applicabilità del tributo in questione.
Vero è che il tributo provinciale ambientale (meglio conosciuto con l’acronimo TEFA) risulta formalmente abrogato dal d.lgs. 152/2006 (vd. art. 264, comma 1, lett. n), ma altrettanto vero è che da una più attenta analisi emerge che detto tributo (riscosso unitamente alla tarsu o alla tariffa) dovrà cessare di essere riscosso non appena sarà completato l’iter previsto dall’art. 238 del d.lgs. 152/06, e non quindi a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo.
Una lettura sistematica – e non meramente letterale – delle disposizioni coinvolte porta, cioè, a sostenere ancora l’applicazione del tributo, mancando l’apposito regolamento “spartiacque” previsto dal comma 6 dell’art. 238, in assenza del quale continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, come è stato giustamente rilevato da Massimo.
E’ piuttosto evidente la finalità del legislatore di garantire un periodo transitorio per assicurare un passaggio non traumatico da vecchia a nuova disciplina, come peraltro si evince dall’art. 264, c. 1, lett. i) del codice ambientale, che prevede l’abrogazione del d.lgs. n. 22/97 ma fa salvi i suoi provvedimenti attuativi fino a quando non entreranno in vigore i corrispondenti provvedimenti menzionati nel medesimo d.lgs. n. 152/06.
Va ricordato, tra l’altro, che l’art. 49 del d.lgs. n. 22/97, istitutivo della tariffa-Ronchi, al comma 17 faceva comunque salva l’applicazione del TEFA, quindi nei comuni che hanno sostituito la Tarsu con la Tariffa è ancora vigente detto contesto normativo, comprese le norme relative al Tefa (non a caso i regolamenti TIA dei diversi comuni prevedono espressamente l’applicazione del tributo provinciale).
Gli altri comuni continuano, invece, ad applicare la Tarsu, che non risulta abrogata dall’art. 264 del D.Lgs. n. 152/06, non potendo in ogni caso ipotizzarsi una disparità di trattamento tra le varie province – e soprattutto tra i cittadini – a seconda del caso che i Comuni di uno stesso ambito territoriale abbiamo o no attivato il sistema tariffario in sostituzione della Tarsu.
In definitiva deve ad oggi essere mantenuto l’attuale quadro normativo del tributo compresa la riscossione del Tefa, fino all’attivazione della nuova tariffa.
Certo una formulazione più chiara delle norme “transitorie e finali” del codice ambientale avrebbe evitato tutto ciò (è infatti previsto un secondo “correttivo” che dovrebbe contenere l’abrogazione… della norma abrogante), ma di questi tempi trovare un legislatore accorto ……..è come trovare un ago in un pagliaio.