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giovedì 5 luglio 2007

Come eravamo

La recente giurisprudenza (non solo amministrativa) si sta facendo carico di un compito gravoso e malinconico. La certificazione di impotenza gestionale di un'intera categoria professionale: i segretari comunali. Ricoperti di prestigio e influenza, fino all'avvento della Bassanini-bis (L. 127/1997), i notai comunali si sono visti sfilare una dopo l'altra le innumerevoli prerogative a loro concesse attraverso l'incessante lavorio della potente lobby parlamentare a loro legata. Non che la tristezza abbia, a causa di ciò, adombrato i loro volti, poiché il lato meramente pecuniario della vicenda è sempre stato a vantaggio dei segretari. D'accordo che il contratto collettivo più recente è scaduto dal 2001, ma la sostanziale scomparsa di qualsiasi forma di loro responsabilità diretta non ne ha intaccato il più che interessante trattamento economico. Quello che, in tutta evidenza, ai Segretari non va giù è che si sta consolidando un indirizzo delle principali magistrature tendente ad affermare senza alcuna deroga il principio di esclusività della competenza dei dirigenti negli atti di gestione dell'ente locale. A uno sguardo meno superficiale, questa presa di posizione non fa altro che evidenziare in giallo il chiaro dettato della norma. Pare però che qualche tentativo per aggirare il divieto di ingerenza non manchi mai. Soprattutto quando serve a tenersi stretto il Sindaco di turno il quale, nel caso più recente, non avendo gradito una presa di posizione del dirigente dell'Ufficio tecnico, si era celermente rivolto al segretario per ottenere immediata riparazione al torto. Quest'ultimo non si fece certo ripetere due volte l'invito ad avocare (illegittimamente, va da sé) a sé il provvedimento contestato, ribaltandone le conclusioni, forse confidando nel fatto che il dirigente non avrebbe osato contraddire una così autorevole scelta. Peccato per il segretario che il vento abbia soffiato in direzione contraria. Così, dopo una prima favorevole pronuncia del tribunale di primo grado, altri due gradi di giudizio hanno sottolineato che un conto è la funzione di coordinamento del personale (quindi anche dei dirigenti), un altro è quella gerarchica, esclusa oggi dalla legge e non derogabile da norme statutarie o regolamentari. Certo, nei comuni più piccoli un caso del genere è più raro, perché la carenza di figure apicali costringe gli amministratori ad affidarsi al segretario come responsabile del servizio. Peraltro dai casi di sovrapposizione della figura di segretario del comune e responsabile del servizio sono comunque esclusi quelli che riguardano l'ufficio tecnico, la ragioneria e la polizia municipale. E se il principio di legge è dunque saldissimo, ci si dovrà adeguare, pena la continua riproposizione di cause sempre uguali nelle premesse e dall'esito scontato. Ce n'è anche per i direttori generali, infine. Benché per definire questa figura si siano scomodate espressioni direttamente mutuate dal management privato, va ricordato che non spetta al d.g. il compito di impegnare verso terzi l'amministrazione. Quindi, la sottoscrizione di contratti sarà effettuata dai dirigenti. E per quanto i direttori generali debbano svolgere l'alto e oneroso compito di garantire la realizzazione dei programmi amministrativi, le mani in pasta ce le metterà sempre qualcun altro.

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