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mercoledì 4 luglio 2007

Cassa continua

Giunto in Gazzetta il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, ecco il testo dell'art. 3 sul quale qualche riflessione pare opportuna: "Art. 3. Recupero maggiore gettito ICI - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 39 è sostituito dal seguente: "39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno."; b) il comma 46 è sostituito dal seguente: "46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.". 2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio. 3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza. 4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2. 5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati." Il maggiore gettito ICI è, ovviamente, quello che deriverebbe dal riclassamento degli immobili ex rurali e di categoria E, a seguito dell'attuazione del D.L. n. 262/2006. Proprio in ragione di questa sua natura presunta, l'esecutivo costruisce sul nuovo gettito un castello contabile dalle fondamenta fragiline. Partendo, infatti, dal presupposto che l'importo dei trasferimenti erariali sarà comunque decurtato di questi maggiori incassi (di qualsiasi entità risultino, alla fine), e in attesa che li si definisca nel loro esatto ammontare, si costringono i comuni a mettere in atto la procedura che segue: 1) Approvare entro novembre una variazione di bilancio (meglio, uno storno) per incrementare il gettito ICI di un importo proporzionale alla maggiore base imponibile comunicata per ciascun comune dall'Agenzia del territorio al Ministero dell'interno (e da questi, ritengo, agli enti). Nella stessa variazione si dovrà ridurre il contributo ordinario dello stesso importo. 2) Registrare un accertamento pari al maggior introito presunto, in deroga alla regola generale che stabilisce come accertata un'entrata "sulla base di idonea documentazione", normalmente stabilita da ruoli o da altre forme stabilite per legge. 3) Poiché si presume che gli importi corretti non possano essere conosciuti prima della chiusura dell'esercizio, si renderà indispensabile riportare a residui la quota non incassata dell'accertamento convenzionalmente iscritto, il quale concorrerà regolarmente alla formazione dell'avanzo di amministrazione 2007, come quota vincolata. 4) Per i comuni soggetti al Patto di stabilità, si prevede che maggiori e minori entrate siano convenzionalmente attribuite ai saldi di competenza e di cassa (una sorta di incasso virtuale), neutralizzando così l'impatto dei minori trasferimenti. Inoltre, nell'eventualità che gli enti debbano fare ricorso ad un'anticipazione di cassa per effetto del ritardo negli introiti (ricordiamo infatti che il saldo dei trasferimenti è erogato nel mese di ottobre, mentre la seconda rata dell'ICI è accreditata non prima di gennaio dell'anno successivo), è individuato un periodo (anche questo convenzionale) di quattro mesi per il quale lo Stato provvederà a rimborsare ai Comuni gli interessi passivi sull'esposizione bancaria eventualmente maturati. Su quest'ultimo punto la limitazione a soli quattro mesi della 'copertura' statale appare beffarda. Se la necessità di utilizzare l'anticipazione di tesoreria nasce per effetto dello sfasamento temporaneo anzidetto, non si vede perché non si debba prendere in considerazione un tempo più congruo. Il completamento dei versamenti da parte dei concessionari, per gli enti che non hanno scelto la riscossione diretta, non avviene mai prima della fine di febbraio. Se l'erario non si fida, venga pure a vedere. L'intero impianto della procedura, peraltro, si ispira a una macchinosità di antico stampo. Poiché il metodo della finzione contabile prescelto non è certo un modello di corretta contabilizzazione, sarebbe stato forse meglio mantenere gli importi dei trasferimenti già comunicati (e sui quali gli enti hanno costruito il preventivo 2007) e decurtare, con una precisione sicuramente maggiore, quelli del 2008. Ma ci balocchiamo con le ipotesi. In realtà, contano solo le casse dell'erario. Queste sì non devono mai andare in sofferenza.

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