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domenica 10 giugno 2007

Sotto a chi tocca

Il 'Fai da te' come regola operativa è uno dei capisaldi di ogni ufficio ragioneria che si rispetti.
Non scherzo, ovviamente. Bisogna sempre inventarsi qualche espediente per impedire che le impenetrabili norme giuridiche blocchino sul nascere l'attività amministrativa.
Ciò non significa violare la legge. Più pragmaticamente, vuol dire spremere le meningi per trovare una concreta via d'uscita quando pare non ve ne sia una, ma senza buttar giù la porta.
Questo modus operandi diventa inevitabile quando è l'impudico legislatore a buttarci addosso le sue esigenze obbligandoci a soddisfarle. E se persino la Corte dei conti si fa braccio destro speciale dell'esoso erario, cosa resta a noi se non l'acquiescienza e un volo di fantasia creativa?
L'ultima nota dolente giunge dal D.L. 262/2006 (già convertito in legge, appunto) che ha aggiunto al vetusto D.P.R. 602/1973 sulla riscossione delle imposte sui redditi un articolo (48-bis) che recita così:
"Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1."
Senza inutili giri di parole, insomma, ci si dice che prima di pagare una prestazione (anche se eseguita a regola d'arte e ordinariamente liquidata dal responsabile di servizio interessato) dobbiamo accertarci che il creditore non sia nel contempo debitore dello Stato per imposte sui redditi addebitate con cartella esattoriale. Altrimenti, al fornitore non dobbiamo neppure un euro se non dopo l'assolvimento del suo debito pregresso. Tecnicamente, dobbiamo armarci di una buona connessione internet e consultare di volta in volta gli archivi dei concessionari, sperando di non incappare proprio nel nostro fornitore. Una delazione mascherata da collaborazione, insomma.
Ma con alcuni risvolti di carattere relazionale. In effetti, poiché il rapporto contrattuale intercorre con il Comune, la nostra morosa impresa potrebbe ritenere che, si d'accordo, la legge ti impone di bloccare i pagamenti, ma non impedisce a me di applicarti interessi per ritardato pagamento. Nulla è infatti detto a proposito nell'articolo. C'è da sperare che nel regolamento tale eventualità sia presa in considerazione.
Nel frattempo, per impedire che qualche cosa sfugga alle maglie (larghe, talvolta) della riscossione erariale, è indispensabile chiedere al fornitore un'autocertificazione che, se non altro, ribalti su di lui la responsabilità di aver dichiarato una falsa fedina tributaria pulita.

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