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venerdì 4 maggio 2007

Luce fioca

"Art. 52 - (..) 3. È esente dall'accisa l'energia elettrica:
a
) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
b
) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c
) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d
) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e
) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
f
) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. (...)"
In questi passaggi tratti dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 è racchiuso il tesoretto che dal 1° giugno l'Erario accumulerà a scapito delle già tremolanti casse comunali. Fate attenzione, perché ciò che conta davvero è quello che non si legge nel passaggio precedente. Nell'attuale versione, l'art. 52 del T.U. sulle accise prevede due esenzioni fondamentali dall'imposta sul consumo dell'energia elettrica:
- la prima riguarda l'energia elettrica "(...) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;";
la seconda, l'energia "(...) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate (...)".
Dal 1° giugno entrambe queste agevolazioni scompariranno per effetto del decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, attua una decisa stretta alle agevolazioni su alcune tipologie di consumi elettrici. Ovviamente, già si paventano quantificazioni di aumenti delle bollette elettriche comunali nell'ordine del 15%-20% all'anno. Non interessa qui determinare in anticipo l'importo a carico dei bilanci, benché, onestamente, un tale salasso non possa che preoccupare amministratori e funzionari insieme. Preferiamo invece andare a vedere quanto stabilito a livello europeo, per capire se ci sono margini di riduzione del danno oppure no. La direttiva, come sempre articolatissima, ha una premessa che contiene alcuni interessanti elementi mitigatori. Innanzitutto, tra i motivi ispiratori del provvedimento comunitario c'è l'onnipresente obiettivo-Kyoto, per il raggiungimento del quale la "tassazione dei prodotti energetici è uno degli strumenti a disposizione", e trovare qualcuno che non sia d'accordo nel raggiungere questo traguardo è difficile come vedere a occhio nudo il famoso ago nel famoso pagliaio. Ma in un punto successivo si dice anche che "È necessario fissare livelli minimi comunitari di tassazione differenziati in funzione dei diversi usi dei prodotti energetici e dell'elettricità." e soprattutto che è "opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza." Di fatto, centrale in tutto il testo del provvedimento è la necessità di un livello minimo comunitario di tassazione del consumo energetico. Non si esclude in modo definitivo che possano essere introdotte agevolazioni per consumi particolari, tant'è che l'art. 5 recita testualmente: "Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi: (...)
- per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze (...)". E inoltre, poiché "Gli Stati, le autorità di governo locale e regionale e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati entità commerciali per le attività o operazioni che esercitano in quanto autorità pubbliche", il cerchio impositivo si dovrebbe chiudere. C'è, insomma, spazio per un contenimento degli aumenti che, pur non giungendo alla previgente esenzione, dal prossimo giugno entreranno a regime. Certo, sarebbe interessante prevedere un investimento massiccio degli enti locali in riconversioni energetiche, ma i fondi ci sono? Come no! Un intero tesoretto...

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