Too Cool for Internet Explorer

venerdì 6 aprile 2007

L'imposta sul macinato

E' tempo di raccolto, per le cooperative agricole. Hanno talmente pressato sulle associazioni della propria categoria che queste ultime sono riuscite, a dispetto di una normativa che pare sostenere il contrario, a far passare dalla loro parte anche l'autorevole Lenzuolo rosa. Si tratta, come avrete intuito, della sapida questione della presunta esenzione ICI per gli immobili detenuti da queste aziende. Un'intera pagina del Lenzuolo era devoluta il 12 marzo scorso al tema. In realtà, lo sviluppo tematico ha preso le mosse dall'ampliamento dei termini per chiedere il rimborso dell'imposta non dovuta, previsto ora (dal comma 164 della Finanziaria 2007) in cinque anni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il passo però è breve per affrontare di petto la reiterata posizione delle coop a sostegno della presunta esenzione. Nel ricapitolare molta della giurisprudenza di merito accumulatasi nel corso degli ultimi vent'anni, il quotidiano sembra non voler lasciare alcun dubbio al lettore. I fabbricati utilizzati dalle cooperative sono rurali poiché strumentali all'esercizio dell'attività agricola e dunque esenti da ICI. Tra l'altro, nel pezzo di spalla, è proposta un'associazione diretta tra ruralità del fabbricato e esenzione sulla quale il meno che si possa dire è che trattasi di ovvietà. Infatti, la soluzione del problema dovrebbe partire da un presupposto affatto diverso: se l'immobile strumentale all'attività agricola è rurale e dunque esente, chi sono i soggetti ai quali tale esenzione è applicabile? E' infatti indispensabile a tale fine accertare che sussistano due condizioni, una soggettiva, l'altra oggettiva. Quella oggettiva riguarda lo svolgimento di attività nel rispetto dei limiti stabiliti per il reddito agrario dall’art. 32 del DPR 917/86: "1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. 2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali." Quella soggettiva implica che imprenditore agricolo possa ritenersi colui che risulta iscritto nel registro delle imprese. Ma sappiamo anche che se l'attività agricola è svolta da una società commerciale, il reddito prodotto da quest'ultima non potrà definirsi agrario, bensì comunque 'd'impresa'. La cooperativa agricola di trasformazione assume la veste giuridica tipica delle società commerciali, dunque non dovrebbe beneficiare delle esenzioni. E' qui che l'assenza di una norma chiara che attribuisca esplicitamente l'agevolazione alle cooperative (motivandola adeguatamente) benché producano reddito d'impresa lascia secondo me ancora aperta la questione. Nonostante numerose pronunce di magistrature di gradi differenti abbiano tracciato un percorso in direzione dell'esenzione, autorevoli voci della dottrina (Bruno Battagliola su tutti) sostengono che "manca la volontà di fornire una chiara disciplina che consenta di individuare correttamente i limiti applicativi di tale esenzione". Prima di dare per conclusa la querelle, dunque, è meglio attendere la voce del legislatore.

0 Comments: