L'ineffabile Dipartimento delle Politiche fiscali si fa carico, in una nota dello scorso 3 aprile, di risolvere una questione molto pratica inerente l'imposta comunale sugli immobili con la metodologia del "ciò che non è espressamente vietato è consentito". Si tratta di stabilire se il comune abbia o meno la facoltà di attribuire con propria norma regolamentare il diritto di usufruire della detrazione per abitazione principale (e dunque dell'eventuale aliquota agevolata) al coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale ma comproprietario della stessa. Il quesito è molto interessante e per nulla scontato, nonché di applicazione estesa, a fronte di statistiche rilevanti sullo scioglimento di matrimoni. Il Ministero sviluppa il proprio ragionamento partendo dalla situazione concreta: l'ex-coniuge (di fatto o di diritto) è proprietario ma non può abitare nella casa assegnata dal giudice all'altro coniuge. Per questo motivo, secondo la stretta lettera della norma, non può beneficiare di alcuna agevolazione, tanto più che anche la recente Finanziaria ha definitivamente sancito che abitazione principale è quella in cui si ha la dimora abituale, confermando un indirizzo giurisprudenziale raramente così univoco. Di contro, si chiede il Ministero, il coniuge non assegnatario subisce un provvedimento giudiziale, pertanto si trova in una situazione di oggettiva disparità di trattamento nei confronti di coloro che, per effetto del regolamento comunale, danno in usufrutto un'abitazione di proprietà a parenti entro un certo grado. Per chiudere il cerchio non resta al D.P.F. che affermare il diritto del comune a sfruttare la generica (e dunque ampia) potestà riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e prevedere nel regolamento l'estensione delle agevolazioni anche al coniuge non assegnatario. D'altra parte, non può essere invocato, per autorizzare tale previsione regolamentare, il successivo articolo 59 che alla lettera e) consente di "considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;", mantenendo in un ambito chiaramente delimitato la facoltà di estendere la nozione di abitazione principale. La lettura del primo comma di quell'articolo non autorizza secondo me un'interpretazione così chiara. Infatti dire che: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti." significa, se l'italiano ha mantenuto le identiche proprietà semantiche, dire l'opposto di quello che il Ministero sostiene. Cos'è l'attribuzione di un'agevolazione non esplicitamente prevista se non la definizione di una fattispecie imponibile? Si tratterebbe a mio avviso di un'arbitraria estensione del potere regolamentare, senza alcuna determinante pezza d'appoggio giuridica. Lo stesso Ministero non sembra così convinto della propria scelta, poiché chiude la nota senza approfondire, senza entrare davvero nel merito di una impropria attribuzione da parte dell'ente impositore. L'unica giustificazione offerta è che il coniuge non assegnatario subisce la decisione di qualcun altro (nel caso il giudice), quindi non merita un trattamento svantaggioso. Peccato che il giudice sia stato chiamato a dirimere una causa sorta proprio per la scelta dei coniugi di porre termine al matrimonio. Inoltre, l'assegnazione della casa coniugale dovrebbe essere effettuata a favore del coniuge economicamente meno dotato, dunque quello più meritevole di agevolazioni. Ma il Ministero ha già deciso. Che qualcuno lo consigli meglio d'ora in poi.
martedì 10 aprile 2007
La casa dei giochi
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 18:17
Categorie: Abitazione principale, Coniuge non assegnatario, ICI
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