Lo spirito che anima i solerti redattori della ricchissima rivista on-line FiscoOggi.it (emanazione dell'Agenzia delle entrate) è, innanzitutto, di collaborazione, di ausilio professionale e di documentazione per tutti coloro che, con norme, interpretazioni e giurisprudenza, convivono per motivi diversi ogni giorno. Il fatto, poi, che sia quotidiana (tranne i sacrosanti sabato, domenica e feste comandate, naturalmente) acuisce sensibilmente l'interesse verso un'esperienza sostanzialmente unica nel panorama web nazionale. Se, infine, considerate che è sempre gratuita, non vi resta che collegarvi subito (ma scommetto che per la gran parte di voi è già una buona abitudine). Quello che però manca, e non abbiamo difficoltà ad ammettere che il contrario ci sorprenderebbe parecchio, è un sano giudizio critico sulla documentazione che proviene dalla stessa Agenzia. Nel numero dello scorso 5 aprile è apparso un commento alla Nota D.P.F. (sigla che ormai potrebbe ben rappresentare l'acronimo: Diciamo Parecchie Fandonie) del 16 marzo nella quale si ribadiva l'iter attraverso il quale l'ente locale giunge all'approvazione degli strumenti di programmazione. Un comune, infatti, ha approvato il bilancio 2007 prima della fine dell'esercizio scorso e, a seguito dello spostamento dei termini, nei primi mesi del 2007 ha variato le tariffe della TARSU e approvato regolamento e aliquota opzionale dell'addizionale IRPEF; così vuole l'avallo (o la scomunica) ministeriale al suo comportamento. Qui, la risposta del Ministero è un tiro a porta vuota: il bilancio va portato nuovamente in Consiglio per adeguarlo alle nuove dimensioni del gettito in entrata, non c'è dubbio. Ma poi la norma viene sballottata a destra e a manca per farle dire quello che, fin dall'inizio, le si vuol far dire. Così, per sostenere la tesi, pacifica di per sè, che prima si approvano le tariffe poi si può dare l'ok al bilancio, si cita una norma che dice qualcosa di ben diverso: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno." Entro la data fissata per la deliberazione, non prima di approvare il bilancio. Tanto è vero che se il Consiglio comunale volesse decidere di apportare una modifica a uno dei numerosi regolamenti in tema di tributi, secondo questa tesi, non potrebbe farla entrare in vigore prima dell'anno successivo. Il che pare coerente con la ratio della norma quando ciò incide direttamente o indirettamente su una programmazione già approvata, ma risulta evidentemente eccessivo quando la modifica non incide sul gettito del relativo tributo. Penso ad esempio a una norma che preveda la rateizzazione del credito tributario a causa delle condizioni economiche del debitore: una norma che non modificherebbe il valore degli accertamenti, casomai il flusso di cassa. O, ancora, l'introduzione dell'istituto dell'interpello, interessante sviluppo della trasparenza fiscale. Ma, secondo il Dipartimento, e pure secondo FiscoOggi.it, non si può. Non sono per un'interpretazione estensiva a tutti i costi, ma per un uso più frequente del buon senso, sì. Anche perché, in questo caso, la norma letterale è meno ambigua del solito. Le due modifiche regolamentari che ho appena citato (e si tratta esclusivamente di esempi, non di casistiche esaustive) sono solo migliorative dei rapporti con i contribuenti. Perché non approfittare dello spazio offerto dal sito per elaborare meglio le intenzioni del legislatore, invece di ripetere pedissequamente il verbo dei funzionari ministeriali?
giovedì 12 aprile 2007
Come le foglie al vento
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 20:26
Categorie: Aliquote, Bilancio di previsione, Regolamenti sulle entrate
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