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venerdì 30 marzo 2007

Convergenze parallele 1

La parte dell'avvocato del diavolo, quando serve, deve durare il tempo necessario a sollevare temi e problemi. Poi, inevitabilmente, rischia la sovraesposizione e di danneggiare il lavoro critico precedente. Così, anche a motivo dell'indubbio interesse informativo del documento, voglio dedicare i post del week-end a una disamina delle Linee guida 2007, sintesi efficace dell'attività della Corte dei conti nei prossimi mesi. I revisori che le dovranno compilare potrebbero agire in piena autonomia senza lavorare al documento in tandem con il ragioniere interessato. Offro di seguito (e sino a domenica) qualche ulteriore elemento di discussione per una redazione consapevole e non automatica. Mi cimento con il testo approvato per i piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti, cioé), che sono maggioranza e che, soprattutto, nella edizione dello scorso anno, erano stati colpevolmente trascurati (il mea culpa è arrivato puntualmente e apprezzabilmente quest'anno). La premessa discorsiva è l'affermazione di un sodalizio coattivo tra magistratura e revisori dei conti, sancito dalla Finanziaria 2006 e ora giunto finalmente a regime: "gli organi di revisione, conservando la natura giuridica di organi di controllo interno dell’ente locale, hanno assunto, infatti, il compito di trasmettere alle Sezioni regionali le informazioni necessarie per la tutela dell’equilibrio finanziario del bilancio." Quanto i singoli professionisti vedano favorevolmente questo scambio unilaterale (i revisori trasmettono i questionari compilati, ma la Corte invia le osservazioni al Consiglio) non è ancora dato sapere. Senz'altro, amplia le loro responsabilità e dunque acuisce l'attenzione nell'indicare i dati. Tanto più che la segnalazione all'ente dei revisori inadempienti ("alcune Sezioni hanno però rilevato ritardi e omissioni nella trasmissione delle relazioni. La legge obbliga gli organi di revisione all’invio delle relazioni: il ritardo o l’omissione ostacola l’esercizio del controllo della Corte dei conti, con le conseguenti responsabilità a carico dell’organo inadempiente. Le Sezioni regionali inviteranno perciò gli organi di revisione inadempienti a provvedere entro un breve termine, trascorso il quale, segnaleranno l’omissione al consiglio comunale o provinciale per l’eventuale revoca del revisore, ai sensi dell’articolo 235, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.") per una eventuale revoca dell'incarico funge da monito al recalcitrante professionista, in dubbio se scrivere il contrario di quello che ha indicato nel parere o fare spallucce e ignorare il questionario. In effetti, come la stessa Corte ha rilevato, la quasi totalità dei revisori ha regolarmente adempiuto ai suoi nuovi doveri. La speranza è che la reiterata minaccia serva ad eliminare anche il residuo di reticenza. Il documento è solo apparentemente snello. Ai revisori è indicata la strada maestra per compilare il questionario correttamente, che dovrebbe essere poi la stessa che informa il processo di esame dei documenti di programmazione: l'obbligo di segnalare le irregolarità contabili e finanziarie gravi, concretamente rilevabili dalla gestione dell'ente, alle quali l'organo consiliare può porre rimedio. "La nozione di “grave irregolarità contabile e finanziaria” non può essere definita in astratto, ma deve essere ricavata dall’analisi della situazione finanziaria dell’ente. Gli organi di revisione segnaleranno perciò sulla base di quella analisi, innanzitutto, le irregolarità che possono incidere sull’equilibrio di bilancio o sul rispetto del “ principio di veridicità” (art. 162, comma 1, TUEL n. 267/2000)." Tutto questo traspare inoltre dai quesiti introduttivi, che con la loro sequenza di rapidi si o no mettono subito in guardia la Corte su quello che sarà indicato dopo: metodo spiccio per individuare con immediatezza i questionari da leggere sino in fondo da quelli che subito si possono riporre nella vaschetta "Evasi". Dei primi, poi, la Corte farà un'ulteriore cernita, immagino, separando gli enti per i quali è possibile la sollecitazione di procedure di correzione (entro il 30 novembre, con l'ultima variazione disponibile), "previo contraddittorio con l'amministrazione", da quelli di cui sono state segnalate irregolarità che configurano già profili di responsabilità contabile e che dunque rientrano nell'attività di controllo ex art. 7, c. 7, L. 131/2003. Anche se, a dire la verità, quest'ultima ipotesi è decisamente esclusa dalla Corte: "il controllo sulla gestione riguarda soltanto gli enti e i contenuti individuati nel programma annuale della Sezione." Mi chiedo cosa impedisca alla Corte di iniziare una procedura nei confronti di un ente quando venga a conoscenza, attraverso i questionari, di atti o fatti che integrano i profili tipici del danno erariale. A questi, infatti, non è detto che il Consiglio dell'ente sia in grado di porre rimedio, neppure agendo con la massima tempestività.

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