Imprevidenza
Insomma, se hai rispettato la norma, mi spiace, hai commesso un errore. Perché te lo diciamo noi quando cominciare ad applicarla e, già che ci sei, devi anche preoccuparti di stornare (!) le somme già versate (ma se l'INPDAP le ha già incassate, non dovrebbe preoccuparsi anche di restituirle, considerato tra l'altro che il problema origina da lì?). I comuni, come di consueto, possono solo adeguarsi. Ma un'inaspettata rivincita era dietro l'angolo. Nemmeno una settimana dopo (purtroppo non sufficientemente tempestivo per chi nel frattempo è riuscito a bloccare i versamenti fatti correttamente in precedenza), ecco che un nuovo editto del sovrano (la Direzione centrale delle entrate dell'INPDAP) ribalta la situazione e smentisce se stesso, affidando agli uffici periferici il compito di fare doveroso atto di contrizione: "Com'è noto lo scrivente ufficio con la trasmissione n. 5/2007 del 18/1/2007, in attesa degli opportuni chiarimenti, aveva suggerito (!!! n.d.r.) di continuare a versare i contributi a carico dei dipendenti iscritti alla gestione previdenziale INPDAP calcolati con le aliquote contributive secondo le disposizioni vigenti al 31/12/2006 e di redigere la DMA secondo le stesse disposizioni. Con nota operativa n. 2 del 23/1/2007, che qui si richiama integralmente, la Direzione Centrale delle Entrate ha stabilito che le aliquote a carico dei dipendenti iscritti alla gestione previdenziale INPDAP subiscono l'adeguamento a seguito dell'applicazione dell'art. 1 comma 769 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e contestualmente tali adeguamenti contributivi hanno effetto sulle retribuzioni corrisposte a decorrere dal 1/1/2007 (il che era chiaro anche prima, però n.d.r.). Al fine di fornire chiarimenti sugli adempimenti amministrativi connessi all'applicazione della nota operativa succitata, si precisa quanto segue. (...)
- Gli Enti e le società che non avessero ancora effettuato il versamento e non avessero provveduto alla presentazione dell'allegato 2 dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.
- Gli Enti e le società, che non avessero ancora effettuato il versamento e tuttavia avessero già inviato l'allegato 2 applicando l'aliquota del 32,35%, dovranno trasmettere un nuovo allegato 2 e versare gli importi docuti secondo le nuove disposizioni. Nel momento dell'invio, sia via fax e sia via e-mail, dovranno specificare che il modello allegato 2 è in sostituzione di quello precedentemente trasmesso.
- Gli Enti e le società, che avessero già effettuato il versamento e avessero già presentato l'allegato 2 applicando l'aliquota del 32,35%, dovranno integrare la differenza dello 0,30% entro il 15/2/2007. A tal fine dovranno compilare un'allegato 2 esponendo, nel quadro periodo corrente, l'importo complessivo dell'imponibile contributivo e l'importo del contributo relativo alla sola integrazione." (E a chi ha versato correttamente, ma ha poi seguito il suggerimento (!) stornando gli stessi mandati e poi li ha dovuti riemettere tali e quali, neppure uno straccio di scusa formale? n.d.r.)
E' chiaro che nelle sedi INPDAP gli inconvenienti in capo ai comuni derivanti da questa schizofrenica iniziativa (del tutto autonoma, come si è visto) non sono argomenti di interesse. Peccato, perché poi tutti i messaggi che ci giungono quasi quotidianamente dalle sedi periferiche INPDAP si chiudono con un invito a contattarli per ogni chiarimento. Ma dopo questa girandola, chi si fida più.
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