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martedì 10 luglio 2007

Lauta ricompensa

Una curiosa risoluzione fa capolino dal sito dell'Amministrazione finanziaria e, nell'occuparsi di ICI versata con il modello F24, finisce per attribuire all'ente interpellante un autogol da cineteca. Il presupposto è, in sé, già un non-caso. Un ente ha ricevuto a titolo di ICI su aree fabbricabili una somma considerevole da un soggetto che, a quanto pare, era debitore di una cifra molto inferiore. La curiosità sta nel fatto che il Comune si chiede (e interpella perciò l'Agenzia) se quella somma, versata con F24 ma manifestamente eccessiva, debba essere restituita all'Agenzia stessa. Qui non ha alcuna rilevanza il fatto che all'epoca dei fatti fosse vigente una convenzione tra Comune e Agenzia delle Entrate per l'utilizzo del modello F24, poiché, come è noto, tale facoltà è da quest'anno generalizzata e perciò prescinde ormai da qualsiasi accordo individuale. Si nota immediatamente che l'ente "non propone alcuna soluzione interpretativa", come recita la formuletta di rito. E verrebbe da dire: "Perché dovrebbe?". In ogni caso, quale dovrebbe essere il percorso logico in base al quale ritenere creditrice l'Agenzia e non il contribuente? A parte il fatto che l'accertamento sull'esatto ammontare dovuto a titolo di ICI non si è ancora perfezionato (almeno stando a quanto riportato nella risoluzione) e che pertanto non si conosce il quantum che l'ente dovrebbe rimborsare, sorge il dubbio che l'interpello sia stato proposto non dal funzionario dell'ente, ma da (scusate la malizia) un amministratore poco avvezzo ad approfondire le norme e smanioso di vedere pubblicato il proprio quesito. L'Agenzia, peraltro, non fa trasparire alcuna insofferenza per essere costretta a rispondere al gran dubbio, anzi. Si dilunga nell'argomentare la natura del rapporto tra Agenzia ed ente locale all'interno della convenzione di riscossione e chiude in modo lapalissiano affermando che: "Ogni determinazione relativa a tale ultima imposta spetta al comune, così come spetta sempre a quest’ultimo rimborsare le eventuali somme incassate in eccedenza rispetto all’importo ICI effettivamente dovuta dal contribuente." Anche perché, conclude l'Agenzia: "Sulla base delle considerazioni sopra riportate si ritiene (...) che il comune non debba procedere al riversamento all'Agenzia delle Entrate dell’eccedenza di cui trattasi, e che in tal senso, infatti, non sono state predisposte particolari procedure." Infine, e questo è l'aspetto più sorprendente, nella risoluzione si cita in continuazione il fatto che il contribuente abbia compensato il debito ICI (calcolato correttamente o no, poco interessa) con un credito IVA. Quale rilievo abbia questo aspetto (in una questione già di per sé priva di rilevanza) non si comprende. Non si tratta di voler a tutti i costi trovare il pelo nell'uovo (per quanto, questa sia attività in generale poco praticata), quanto piuttosto di verificare a priori (possibilmente) che il diritto d'interpello sia utilizzato per chiarire problematiche davvero controverse. Manca, in sostanza, un filtro in entrata che attribuisca ai differenti quesiti un peso relativo e, quando serve, scarti quelli manifestamente inutili. A meno che, in questo caso, l'Agenzia non abbia voluto sottilmente additare l'ente a mo' di esempio (negativo) di come non deve essere utilizzato il prezioso istituto.

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