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martedì 24 luglio 2007

Gertrude Stein

Dopo che il Ministero per gli Affari regionali ha preso di petto la questione della rinnovata disciplina degli amministratori di società partecipate degli enti locali (post Finanziaria 2007), siamo qui ad arrovellarci sulla utilità o meno della sua circolare esplicativa, resa nota nei giorni scorsi. I commi della L. 296/2006 lasciano, infatti, aperte alcune questioni interpretative importanti. Ad esempio, il comma 734 della norma prevede che: "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi." Il concetto di perdita doveva essere chiarito, poiché si ha a che fare con enti a contabilità finanziaria ma anche con enti a contabilità economica. Sembrerebbe, allora, pacifico che, nel primo caso, "perdita" equivalga a "disavanzo di amministrazione" mentre nel secondo il termine non possa che essere riferito alla "perdita d'esercizio". Eppure, per il Ministero, questa via sarebbe troppo semplice. Così, innanzitutto, il dicastero mette addirittura in dubbio la propria capacità interpretativa, poiché introduce l'argomento affermando che: "Con riferimento alla disposizione inserita nel comma 734, va segnalato che l’ambito di applicazione della stessa appare doversi estendere - a differenza di quello del comma 729 - a qualsiasi soggetto pubblico, con esclusione unicamente degli enti territoriali, in ragione della funzione politica degli stessi, attesa l’ampia formulazione della norma." Se persino agli Affari regionali non hanno ancora chiarito la portata della disposizione normativa, quale valore possiamo attribuire alle successive "spiegazioni"? Che, a dirla fuor di metafora, sono talmente contorte che è probabilmente indispensabile un'ulteriore circolare (a patto che la scriva qualcun altro). Infatti, i due concetti di perdita citati non sono sufficienti. E' necessario, per il Ministero, proporre "un’interpretazione del concetto di perdita compatibile con il principio dell’affidamento, a tutela delle legittime aspettative di quegli amministratori che hanno assunto l’incarico quando il quadro giuridico di riferimento non prevedeva per la rinnovazione del mandato il requisito di professionalità ora in questione". In sostanza, se perdita vi è stata, questa deve essere valutata non in quanto perdita, ma in quanto esprima "un risultato di gestione negativo rispetto al concreto e specifico contesto economico-finanziario nel quale si è manifestata." Se ora la questione vi sembra più oscura di prima, non prendetevela con me. Anche perché il Ministero si va a incagliare poco dopo in un ulteriore ragionamento criptico per arrivare a dire che "coerentemente con la ratio della norma (sulla quale qualche riga sopra aveva dichiarato di non saperne valutare la portata) nelle ipotesi in cui la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti del divieto sancito dalla disposizione in questione." Dunque, se la società è in perdita, ma ciò è dovuto, per esempio, a una fase di avviamento "capital intensive", il divieto di nomina non sussisterebbe. Ma chi dovrebbe giudicare nello specifico queste situazioni? Non viene detto, quindi il punto resta irrisolto. Il capolavoro arriva alla fine, però. Il Ministero ha proposto la circolare, mettendo più dubbi di quanti ne abbia tolti. Niente paura, ragazzi. Il legislatore potrebbe (e visti gli esiti, forse dovrebbe) approvare una norma di interpretazione autentica, tagliando la testa al toro e dicendo forte e chiaro che una perdita è una perdita è una perdita e trasformare in carta straccia la circolare oggi fresca di stampa: "Ovviamente, siffatta definizione è destinata a perdere di valore nel momento in cui una legge successiva dovesse interpretare diversamente il concetto di perdita di cui al comma 734, nel senso di attribuire rilevanza solo a quei risultati economico-finanziari che evidenzino un saldo negativo rispetto alle previsioni indicate nei documenti di pianificazione delle attività gestionali." E' forse per questo complesso di colpa mal gestito che sul sito dello stesso Ministero il comunicato stampa che annuncia la circolare dice una cosa ancora diversa? Si afferma infatti che: "Per la perdita, inoltre, deve intendersi per gli enti di diritto privato, il risultato negativo del conto economico derivante dalla prevalenza dei costi sui ricavi, e, per i soggetti pubblici, il disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione." Questo sì è parlar chiaro. Poi dall'html si passa all'analogica carta e la musica cambia. Come dire, abbiamo scherzato, questa non è proprio una circolare. Oggi in Puglia il caldo ha segnato il suo record stagionale...

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