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venerdì 20 aprile 2007

Repetita iuvant...a volte

Il 30 aprile si avvicina rapidamente, dunque, il più è fatto. I pochi enti che ancora non hanno approvato il bilancio di previsione 2007 sono ormai solamente in attesa della seduta consiliare, mentre tutta la documentazione è già depositata agli atti. Vale però la pena di soffermarsi un'ultima volta sulla questione della conferma delle aliquote tributarie per il 2007 e dell'organo competente a deliberare. Sullo Struzzo giallo di oggi, infatti, è pubblicato un intervento a cura del Dirigente di settore del Comune di Castellammare di Stabia nel quale, sulla scia della recente nota ministeriale, si continua ad affermare la superfluità di una deliberazione (del consiglio comunale, in questo caso) qualora non si intendessero modificare le aliquote. Nello specifico, qui si parla dell'ICI, non dell'Addizionale IRPEF, ma le conclusioni sono identiche. E così il mio disaccordo. Nel breve pezzo, in verità, l'argomentazione già fornita dal Ministero è ulteriormente elaborata. La tesi della difesa sarebbe la seguente. La Finanziaria 2007 attribuisce al Consiglio comunale il potere di deliberare in merito all'ICI. Poiché, però, la stessa norma, qualche comma dopo, stabilisce che, in assenza di deliberazione, le aliquote sono confermate nell'importo dell'anno precedente, l'ente che nel 2007 non approva alcun atto dovrà applicare quelle deliberate dalla Giunta nel 2006. E questo, si dice, "atteso che il potere è stato attribuito al consiglio comunale solo a far data dal 1° gennaio 2007". Ma se l'unico impedimento è dato dalla decorrenza della nuova competenza, allora anche la conferma delle aliquote è entrata in vigore solo il 1° gennaio scorso. Delle due l'una: o entrambe le norme sono vigenti o non lo è nessuna delle due. Tra l'altro l'autore sostiene che l'eventuale deliberazione consiliare di conferma è "semplicemente inutile". A parte che la norma recita esattamente: "In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine (quello di approvazione del bilancio, n.d.r), le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno", e dunque, scritta in questo modo, ha un valore quasi sanzionatorio, di effetto residuale, non volitivo. Piuttosto, a me sembra che manchi un altro passaggio essenziale, che determina una situazione di incompetenza relativa: se tocca ora al Consiglio deliberare (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992 modificato), chi ha preso la decisione di confermare le aliquote dell'anno prima? Il Consiglio no, perché non viene neppure chiamato in causa. La Giunta neppure, perché la volontà dell'organo esecutivo non è espressa in alcun atto. Se nessuno delibera niente (perché neppure la Giunta si è espressa, non avendone più titolo), per questo esercizio le aliquote devono essere riportate al minimo (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, tuttora in vigore). Spero proprio che qualcuno sollevi in sede giurisdizionale questo punto che, ripeto, vale solo per il 2007, ma non è assolutamente secondario. Dal prossimo esercizio, se la competenza non sarà nuovamente rettificata, in assenza di deliberazione, il comma 169 della Finanziaria esplicherà i suoi normali effetti, ma non oggi.

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