Too Cool for Internet Explorer

lunedì 30 aprile 2007

Forte e chiaro

Come dargli torto? "La cartella di pagamento deve contenere un riferimento chiaro all'atto presupposto e alla natura del credito iscritto a ruolo, non competendo al cittadino la ricostruzione dell'operato dell'ente impositore o del concessionario della riscossione, attraverso difficili, se non impossibili, operazioni interpretative di codici o serie numeriche. In applicazione di questo principio, la Ctr Puglia (sentenza 77/07/06) ha confermato la decisione di annullamento di una cartella di pagamento contenente l'errata indicazione del titolo in forza del quale era stata eseguita l'iscrizione a ruolo. Nel caso esaminato dai giudici pugliesi, a una contribuente veniva notificata una cartella di pagamento che riportava nella "causale" questa formula: «RT N.838812 94 SENT. CTP N.118/04/02». Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Provinciale, eccependo che tale formula non le consentiva di individuare il "titolo" dell'iscrizione a ruolo: se anche poteva immaginarsi che il titolo fosse costituito dalla sentenza di una Commissione tributaria, non vi era alcuna indicazione per risalire quale fosse la Commissione che aveva emesso la sentenza 118/04/02 indicata in causale. L'agenzia delle Entrate si difendeva opponendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo «in base a quanto statuito dalla Sez. 4° di codesta Commissione, con sentenza n. n8/04/01, depositata il 4/04/01 e passata in giudicalo». Alla luce delle avverse difese, la contribuente faceva osservare che la sentenza indicata nella cartella di pagamento, recante il 118/04/02, era anche diversa da quella indicata dall'Ufficio, ovvero la 118/04/01.
La Ctp accoglieva il ricorso, ma l'Ufficio proponeva appello e, pur riconoscendo l'errore di trascrizione dell'ultima cifra della sentenza indicata nella cartella di pagamento, sosteneva che la contribuente non poteva non ricordare d'aver proposto ricorso innanzi alla Ctp di Bari e che il procedimento si era concluso con la sentenza 118/04/01 di rigetto del ricorso. La Ctr ha confermato, però, la decisione di primo grado. Secondo il Collegio, per stabilire se l'impugnata cartella di pagamento fosse legittima oppure no, occorreva verificare se la causale dell'iscrizione a ruolo, rappresentata esclusivamente dalla formula «RT N.838812 94 SENT. CTP N.118/04/02», potesse ritenersi motivazione sufficiente a dare conto dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale. Dalla sequenza di lettere e numeri riportati nella cartella di pagamento, hanno concluso i giudici, «si poteva evincere con una certa facilità solo che veniva richiamata una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, ancorché non vi fosse alcuna indicazione della sede della stessa». Peraltro, il numero di quella sentenza indicato nella cartella era risultato anche errato. Le indicazioni contenute nell'atto impugnato, dunque, non avevano consentito alla contribuente di esercitare in maniera esaustiva il proprio diritto di difesa, non essendo oggettivamente sufficienti per risalire al titolo dal quale era derivata l'iscrizione a ruolo.
" Il Sole-24 Ore, 30 aprile 2007

0 Comments: