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domenica 21 gennaio 2007

Una o due?

Il via libera che, dopo tre anni di blocco, restituisce alle amministrazioni locali la facoltà di ritoccare nuovamente le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF è stato salutato con una varietà di prese di posizione raramente viste in precedenza. Quelle più interessanti sono arrivate da alcuni economisti di levatura nazionale che hanno esaminato il tema sotto il profilo distributivo: le addizionali locali peggiorano o migliorano gli effetti dell'IRPEF così come è stata rivista e corretta dalla L. 296/2006. La questione merita un approfondimento a parte. Dal punto di vista tecnico, invece, si può fin d'ora dare qualche indicazione. Le novità principali che emergono dai commi 142-144 della Finanziaria 2007 sono: l'innalzamento del tetto massimo dell'aliquota (che può arrivare in un solo anno allo 0,8%), l'applicazione del sistema degli acconti per la riscossione da parte dell'erario, ma soprattutto la nuova procedura di applicazione. Ora, infatti, è necessaria la maggioranza in Consiglio comunale per approvare le nuove o maggiori aliquote. Inoltre, non basta una semplice deliberazione. Bisogna passare attraverso l'adozione di un regolamento. Cosa fare, dunque? Proporre un'unica deliberazione che approva il regolamento e, contestualmente, fissa l'aliquota, oltre a stabilire le eventuali fasce di esenzione, oppure sdoppiare il provvedimento, adottando prima il regolamento (che contiene tutti gli elementi necessari) e lasciando solo ad una seconda deliberazione (sempre consiliare) l'individuazione effettiva dell'aliquota da applicare? Propendo per la seconda soluzione. La lettera della norma non esclude, infatti, che il regolamento fissi i criteri generali e che il Consiglio li attui in un secondo momento adeguando l'aliquota. Teoricamente, seguendo questa ipotesi, si può dare il caso di un Consiglio che approva il regolamento e poi decide (ritengo, del tutto legittimamente) di non applicare per quell'esercizio l'addizionale. In questo modo, il regolamento conserva la sua caratteristica di norma generale e, di anno in anno, il Consiglio mantiene la facoltà di rivedere la sola aliquota, lasciando inalterato il regolamento. Non è comunque possibile stabilire un parallelo con la tassa di scopo, poiché in quel caso la norma richiede esplicitamente che il regolamento fissi, tra l'altro, l'aliquota.

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