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martedì 16 gennaio 2007

A che scopo?

Letto in ritardo su Commercialista Telematico questo interessante commento di Maurangelo Rana sulla nuova Imposta di scopo, pubblicato prima dell'approvazione definitiva della Finanziaria. Il testo della norma è variato solo nel punto relativo ai rimborsi, dopo l'ultimo passaggio al Senato (a parte il gigantesco coacervo di commi nell'unico articolo rimasto), quindi possiamo analizzare il commento sostanzialmente come fosse nuovo. Si tratta in verità di una serie di obiezioni all'introduzione dell'imposta. Vediamole in dettaglio: 1. Obiezione di tipo storico: Non è un tributo nuovo. Osservazione vera solo in parte, poiché è la prima volta che i Comuni possono modulare un'aliquota per finanziare opere pubbliche. 2. Obiezione di tipo tributaristico: Non è un'imposta. Ineccepibile. Finalmente è possibile ricordare al "legislatore" qual è la differenza fra imposte, tasse, contributi. 3. Obiezione di tipo giuridico: Non è chiaro se finanzia una o più opere pubbliche. Il comma 2 sembra però chiarire che, nel regolamento, si può istituire l'imposta per finanziare una sola opera. 4. Obiezione di tipo utilitaristico: Nei comuni di dimensioni ragguardevoli, un'opera realizzata in un quartiere verrebbe pagata in parte da tutta la collettività. Qualcuno ha notizia di mutui il cui ammortamento è finanziato dagli abitanti di un solo quartiere? 5. Obiezione di tipo regolamentare: Poiché è introdotta dal 1.1.2007, se il bilancio non fosse stato prorogato, sarebbe stata applicata solo dal 2008. Vero. Anche se, credo, quando la norma è stata proposta, già era nota la volontà di spostare i termini del preventivo 2007. 6. Obiezione di tipo assicurativo: I contribuenti sarebbero poco tutelati in ogni caso. Serve assolutamente un chiarimento sul problema del rimborso nel caso di opera iniziata ma non finita. La norma è cambiata proprio nei termini del rimborso, che sono calati a due anni dai cinque inizialmente previsti. Non solo, ma si è risolto anche il dubbio sulla natura prescrittiva o decadenziale dei termini: il contribuente non deve effettuare alcuna richiesta, poiché il Comune è tenuto ad effettuare i rimborsi d'ufficio, entro i due anni dal mancato inizio.

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