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mercoledì 13 febbraio 2008

Responsabilità condivise

Nel segno di una lineare interpretazione normativa, la Funzione pubblica sforna a ripetizione pareri sulla recente Finanziaria, anche quando l'ente che ha proposto l'interpello aveva chiesto lumi su un altro argomento. Tuttavia, questa bulimia insospettabile è di sicuro aiuto dopo l'ennesima mini-rivoluzione ad opera della manovra 2008. Nel parere n. 6/2008 dello scorso 28 gennaio il tema centrale è la possibilità di attingere a una graduatoria concorsuale ancora vigente per poter assumere a tempo indeterminato a copertura di un posto vacante in dotazione organica. Per l'UPPA, il fattore discriminante (in favore dell'ente) è l'aver previsto il posto prima di aver bandito il concorso. In linea generale, il tema non ha necessità di essere sviscerato oltre. Ciò che conta davvero sono le condizioni per poter procedere all'assunzione, che non dipendono in ogni caso dalla teorica possibilità confermata dal dipeartimento. Il comune non è soggetto al Patto di stabilità e quindi soggiace, prima di poter anche solo immaginare di assumere a tempo determinato, al doppio limite della spesa di personale sostenuta nel 2004 e della cessazione avvenuta nell'anno precedente a quello in cui si intende introdurre linfa nuova nell'organico. Quando il quesito è stato posto (17 dicembre, come si evince dal testo del parere) non erano ancora entrate in vigore le deroghe della L. 244/2007 e l'ente doveva verificare prima il rispetto delle due condizioni citate prima di approfittare del lasciapassare ministeriale. E l'asino casca proprio qui. Le nuove disposizioni in vigore da gennaio allargano il corridoio delle assunzioni per fare passare gli enti che, pur non essendo in linea con spesa e cessazioni, presentano valori di due parametri di vecchia conoscenza più bassi della media. Il primo, quello inserito nel gruppo degli otto scelti per certificare gli enti strutturalmente deficitari, deve essere inferiore del 15% rispetto a quello della fascia di appartenenza, applicato alla spesa del personale in servizio. Il secondo, scelto per mettere a confronto dimensioni dell'organico e popolazione residente, deve essere ridotto del 20%. Ma non è tutto. E vero che, come precisa l'UPPA finalmente fugando eventuali dubbi, la deroga funziona sia sul lato della spesa sia su quello del meccanismo del turn-over. Peraltro, se anche i parametri sono matematicamente a posto, il Comune non è esentato dal rispetto della norma generale (Art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448) che invita i revisori ad accertare "che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate". Quindi, lo scorrimento di quella graduatoria potrà avvenire solo dopo aver documentato in modo analitico la rispondenza di quella nuova spesa a una strategia che deve comunque tendere alla riduzione delle spese di personale. Teoricamente, quindi, se l'assunzione proposta non fosse determinata dalla necessità di sostituire personale nel frattempo cessato, sarebbe difficile convincere il revisore dei conti che quel provvedimento si iscrive in un disegno di razionalizzazione. E però la Funzione pubblica lascia aperte due porte importanti: le motivazioni per assumere, infatti, devono "essere connesse con indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con interventi di potenziamento di servizi all’utenza anch’essi opportunamente rappresentati." C'è molto spazio all'interno di questi concetti, espressi chiaramente ma senza linee di demarcazione che potrebbero evitare applicazioni troppo lasche di una norma che possiede una ratio evidente. Purtroppo, la Funzione pubblica non può andare oltre. Tocca, dunque, a noi.

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