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giovedì 22 marzo 2007

Cambio di stagione

La scatenata frenesia calligrafica del Dipartimento Politiche Fiscali non risparmia (quasi) nessuno. Con risultati alterni, d'accordo, ma riuscendo a sollevare benefici polveroni che ci fanno riflettere e ragionare sulla messe di norme che ci sommerge nei primi mesi dell'anno. Stavolta ci occupiamo del passaggio dalla Tassa rifiuti alla Tariffa Ronchi alla Tariffa per la gestione dei rifiuti. La prima è, ormai da dieci anni, nel limbo del periodo transitorio, dovendo essere sostituita con l'applicazione della Tariffa a copertura totale, al massimo entro il 2007 (salvo ulteriori e imprevedibili proroghe). Nel frattempo, però, con un colpo di scena alla Hitchcock, anche la creatura di Edo Ronchi è stata soppiantata. Il guardiano del suo purgatorio si chiama Codice dell'Ambiente e cova l'ambizione di far gestire l'intero ciclo dei rifiuti alle ATO provinciali o, in ogni caso, agli organismi multiterritoriali da queste ultime coordinati. Per far questo, ovviamente, le risorse necessarie saranno reperite con i metodi usuali. Il prelievo fiscale assumerà la nuova veste di Tariffa per la gestione dei rifiuti. La sua entrata in vigore dipende da numerosi fattori, non ultima l'approvazione di un decreto attuativo che a sua volta non può essere completato prima che le ATO siano effettivamente costituite. Rispettando i tempi del D.Lgs. n. 152/2006, entro l'anno tutto dovrebbe sistemarsi. Abituati come siamo alle proroghe reiterate, attendiamo fiduciosi di essere finalmente clamorosamente smentiti. Nel frattempo, si diceva, il Ministero mette un sassolino nella scarpa delle amministrazioni volonterose che volevano avvicinarsi alla nuova tariffazione passando, anche se solo per poco tempo, attraverso la Ronchi (anche perché, di quest'ultima, resta soprattutto la necessità di copertura totale dei costi con le entrate). La previsione della Finanziaria 2007, che al comma 184 congela la situazione del 2006 sino a tutto il 2007, è stata integralmente raccolta dal D.P.F. che, nella nota del 19 marzo, le assegna il grado di norma tassativa, dunque non derogabile. Ne siamo davvero sicuri? La motivazione per sospendere gli eventuali passaggi da TARSU a TIA sarebbe che, in questo modo, si impedirebbe "l'insorgenza di ulteriori incertezze interpretative". Che vuol dire? E soprattutto, i Comuni che prima dell'approvazione della Finanziaria hanno provveduto ad approvare per la prima volta il regolamento per la Tariffa, compreso il Piano finanziario, e che dunque hanno deliberato un cambiamento nel 2007 rispetto al 2006, cosa dovrebbero fare? Revocare tutti gli atti per evitare "ulteriori incertezze interpretative"? Quel che la legge non dice, dovrebbe (in condizioni normali) contemplare la prassi. Qui invece non ci si mette, come al solito, nei panni operativi dell'ente e, semplicemente, si vieta, forti delle certezze granitiche di chi materialmente stende la norma. L'incorreggibile tendenza a ascoltare solo con un orecchio produce risme di carta stampata senza aiutarci a risolvere i pratici problemi da altre risme creati.

1 Comment:

Giuseppe Debenedetto said...

La scelta del legislatore di “congelare” per l’anno 2007 la forma di prelievo connessa al servizio di smaltimento dei rifiuti, adottata già nell’anno 2006, è criticabile e presenta almeno due profili problematici.
Il primo riguarda il contenuto della disposizione, che si riferisce al regime di prelievo “adottato” per l’anno 2006, e non già a quello “applicato” (oppure “vigente”). Ebbene, l’interpretazione strettamente letterale della norma consente di passare tranquillamente alla TIA, atteso che l’adozione del regime TARSU (ossia il procedimento di approvazione degli atti regolamentari conseguenti) non è stata effettuata nel 2006, ma diversi anni prima. Allo stesso modo i comuni che prima del 2006 (ad esempio nel 2005) hanno “adottato” la TIA, potrebbero ritornare alla TARSU.
La seconda questione concerne la possibile violazione dell’autonomia dei comuni che abbiano già previsto di passare a tariffa e che sono costretti a tenersi la Tarsu, sistema quest’ultimo che potrebbe essere ritenuto iniquo ed in contrasto all’evoluzione normativa intesa a determinare il prelievo sulla base della produzione dei rifiuti e non già su sistemi pseudo-catastali poco consoni alla natura dell’entrata. Orbene, il legislatore della finanziaria 2007 con una mano attribuisce ai comuni un’ampia potestà regolamentare in materia impositiva (consentendo, ad esempio, l’istituzione di una imposta di scopo) e con l’altra la sottrae completamente (prima la carota, poi il bastone !). Ora, delle due l’una: o ammettiamo che dopo la legge Costituzionale n. 3 del 2001 non è cambiato assolutamente nulla nei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali (il che, evidentemente, non è così), oppure accettiamo senza alcuna riserva che l’autonomia degli enti locali è stata in realtà “costituzionalizzata” e quindi eventuali interventi legislativi, tesi non già a ridurre ma addirittura ad azzerare l’autonomia di tali enti, possono andare incontro a vizi di legittimità costituzionale. E allora, perché impedire ai comuni di passare alla TIA in via sperimentale ?
Se la cosa ci può consolare, si tratta di una delle tante “perle” della legge finanziaria 2007, che peraltro è composta da “soli” 1364 commi (un record assoluto nella storia della repubblica italiana).!
Un legislatore che peraltro in 10 anni non è stato in grado di risolvere le incertezze applicative del nuovo sistema tariffario, a partire dalla natura giuridica (tributaria o patrimoniale) sino alla mancanza di sanzioni e di poteri autoritativi in ordine all’attuazione dell’entrata. Ma sulla questione, si è già detto e scritto tantissimo ! Solo il legislatore è rimasto sordo !