Forte e chiaro

La Ctp accoglieva il ricorso, ma l'Ufficio proponeva appello e, pur riconoscendo l'errore di trascrizione dell'ultima cifra della sentenza indicata nella cartella di pagamento, sosteneva che la contribuente non poteva non ricordare d'aver proposto ricorso innanzi alla Ctp di Bari e che il procedimento si era concluso con la sentenza 118/04/01 di rigetto del ricorso. La Ctr ha confermato, però, la decisione di primo grado. Secondo il Collegio, per stabilire se l'impugnata cartella di pagamento fosse legittima oppure no, occorreva verificare se la causale dell'iscrizione a ruolo, rappresentata esclusivamente dalla formula «RT N.838812 94 SENT. CTP N.118/04/02», potesse ritenersi motivazione sufficiente a dare conto dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale. Dalla sequenza di lettere e numeri riportati nella cartella di pagamento, hanno concluso i giudici, «si poteva evincere con una certa facilità solo che veniva richiamata una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, ancorché non vi fosse alcuna indicazione della sede della stessa». Peraltro, il numero di quella sentenza indicato nella cartella era risultato anche errato. Le indicazioni contenute nell'atto impugnato, dunque, non avevano consentito alla contribuente di esercitare in maniera esaustiva il proprio diritto di difesa, non essendo oggettivamente sufficienti per risalire al titolo dal quale era derivata l'iscrizione a ruolo." Il Sole-24 Ore, 30 aprile 2007
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