Il limite della derivata

a) conferma il divieto tassativo dell'utilizzo dei derivati sui derivati;
b) richiede dall'operatore finanziario la certificazione di una società di rating (ma l'assunzione di rischi così sostanziosi non può certo essere appannaggio di un Credito cooperativo qualsiasi);
c) obbliga gli enti a inviare al Ministero, prima di firmare qualsiasi contratto derivato, tutta la documentazione rilevante, anche per operazioni già concluse benché non formalizzate; adempimento talmente vincolante che, se si omette la trasmissione, il contratto è nullo (da qualche parte, nella circolare, si menziona "il doveroso rispetto dell'autonomia della finanza locale": sentori di incostituzionalità.....);
d) avverte che, nel malaugurato caso in cui le intimazioni precedenti non fossero raccolte, è pronta un'immediata segnalazione alla Corte dei conti, alla quale non sembrerà vero di raccogliere delazioni così autorevoli senza neppure faticare.
Ma allora, se i derivati sono così pericolosi, perché la percentuale teorica di indebitamento è di nuovo aumentata al 15%?
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